CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24484/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello reso - in ordine al diniego delle sanzioni sostitutive - una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto; che il presupposto da cui deve muovere il giudice, al fine dell'applicazione della pena sostitutiva, «è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull'esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva, che necessita di essere soddisfatta anche durante l'esecuzione della pena»; che il controllo di legittimità, «rispetto alla decisione del giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva, non può che fermarsi, secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio, alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi a una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involge il rispetto delle prescrizioni (e non solo quelle imposte dal giudice ma anche quelle insite nelle stesse pene sostitutive che tendenzialmente impongono adempimenti comportamentali specifici)» (Sez. 5, n. 43622 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lullo, n.m.); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M