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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02494/2023

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seguente ORDINANZA ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! 05/1211972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ;a sentenza cl 07/10/2021 deili.

CORTE AITELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Coniglien [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un unico atto di impugnazione curato da Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 7 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 2019 ha riconosciuto gli imputati responsabili del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 5, cod. pen. condannandoli alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorso, affidato ad un solo motivo con il quale si deduce violazione di legge in ragione 'della mancata assunzione di una prova decisiva ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art.131 bis cod. pen.), è manifestamente infondato.

Infatti esso, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo alla pcostruzione e alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Peraltro, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sèntenza impugnata, che alla pag. 2 evidenzia il quantitativo di agrumi oggetto di sottrazione al fine di escludere il carattere minimo della lesione arrecata ed il carattere non abituale della condotta.

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna ai pagamento delie spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inamniissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! 05/1211972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ;a sentenza cl 07/10/2021 deili. CORTE AITELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Coniglien [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un unico atto di impugnazione curato da Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 7 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 2019 ha riconosciuto gli imputati responsabili del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 5, cod. pen. condannandoli alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorso, affidato ad un solo motivo con il quale si deduce violazione di legge in ragione 'della mancata assunzione di una prova decisiva ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art.131 bis cod. pen.), è manifestamente infondato. Infatti esso, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo alla pcostruzione e alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Peraltro, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sèntenza impugnata, che alla pag. 2 evidenzia il quantitativo di agrumi oggetto di sottrazione al fine di escludere il carattere minimo della lesione arrecata ed il carattere non abituale della condotta. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna ai pagamento delie spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inamniissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 no
Sentenza Cassazione n. 02494/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris