CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 1998
Cassazione n. 43664/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: D'ORIANO Antonietta [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/3/1998 CAIAFA Raffaele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/1/1994 avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 27/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 27/5/2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti degli odierni ricorrenti, imputati del delitto di truffa e, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 15620/2022 emessa in data 25/10/2022 dalla Corte di appello di Napoli, applicava la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. Avverso detta sentenza, con un unico atto impugnatorio, propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo violazione di legge, per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (primo motivo). Con il secondo motivo lamentano violazione di legge per non avere il giudice motivato in ordine all'istituto della continuazione ed all'aumento operato a tale titolo, così pure in ordine alla mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I ricorsi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglinnento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate che attengono ad ipotesi specifiche di violazione delle disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie i ricorrenti, si limitano a denunciare il vizio della violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ovvero l'omessa motivazione in tema di continuazione e sulla entità della pena deducendo motivi non consentiti dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute. Va ricordato infatti, che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma, non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (cfr. Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo il quale: "Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen." (così Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; nello stesso senso Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Rv. 263217). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . 4 W .... .