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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 01780/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 3 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 23 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Rilevata, preliminarmente, la superfluità dell'istanza di rimessione in termini per la presentazione del ricorso, formulata dal difensore dell'imputata, essendo stata la sentenza depositata in data 16 marzo 2022 e il ricorso proposto in data 21 marzo 2022, e pertanto tempestivamente; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito logicamente desunto la colpevolezza della Buonavoglia dalla circostanza, pacificamente accertata, del rinvenimento nella sua disponibilità dell'assegno di provenienza furtiva dato in pagamento, senza aver offerto alcuna plausibile giustificazione circa tale possesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 3 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 23 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevata, preliminarmente, la superfluità dell'istanza di rimessione in termini per la presentazione del ricorso, formulata dal difensore dell'imputata, essendo stata la sentenza depositata in data 16 marzo 2022 e il ricorso proposto in data 21 marzo 2022, e pertanto tempestivamente; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito logicamente desunto la colpevolezza della Buonavoglia dalla circostanza, pacificamente accertata, del rinvenimento nella sua disponibilità dell'assegno di provenienza furtiva dato in pagamento, senza aver offerto alcuna plausibile giustificazione circa tale possesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 estenso
Sentenza Cassazione n. 01780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris