CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 30336/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23454-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3472/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 65. R.G. 23454/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Ghana, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. Il Tribunale rigettava la domanda. 2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 24 maggio 2019, n. 3472, rigettava il gravame. Avverso la decisione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è inammissibile. Anzitutto è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa. È vero che "per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata", è però indispensabile che dal contesto del ricorso "sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo" (cfr., per tutte, Cass.4403/2006). Nel caso in esame, se lo svolgimento dei motivi è preceduto da una premessa che richiama l'avvenuta proposizione del ricorso in primo grado e la proposizione dell'appello, è invece del tutto assente il riferimento al fatto sostanziale, sia nella premessa che nel successivo svolgimento dei motivi.Inammissibili sono poi i due motivi in cui si articola il ricorso, in quanto sono del tutto generici e privi di riferimenti specifici alla situazione personale del ricorrente. II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 14 gennaio 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]), i N [OSCURATO:PERSONA] TALARgii c 34