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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03637/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 8 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ritenuto integrata la ricettazione, avendo il prevenuto ricevuto il ciclomotore, con la consapevolezza della sua provenienza delittuosa, desunta dall'assenza di carta di circolazione e assicurazione obbligatoria, senza fornire alcuna giustificazione circa la disponibilità dello stesso); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]'- te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 8 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ritenuto integrata la ricettazione, avendo il prevenuto ricevuto il ciclomotore, con la consapevolezza della sua provenienza delittuosa, desunta dall'assenza di carta di circolazione e assicurazione obbligatoria, senza fornire alcuna giustificazione circa la disponibilità dello stesso); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]'- te
Sentenza Cassazione n. 03637/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris