Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 03098/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Macerata, in data 25 marzo 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno mesi tre di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando quattro vizi. 2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione ed errore di diritto nella parte in cui si esclude la diversa qualificazione del reato in quello di cui all'art. 489 cod. pen. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen., con riferimento al delitto di tentata truffa separatamente giudicato. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia mancata disapplicazione della recidiva e violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla dosimetria della pena. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione, da parte della Corte territoriale, di ufficio, delle circostanze attenuanti generiche e a quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., tenuto conto del ravvedimento dell'imputato, che ha risarcito il proprietario il quale ha rimesso la querela in relazione al delitto di tentata truffa. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato o in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità.

3.1. I primi due motivi sono riproduttivi di analoghi motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e immune da censure di ogni tipo.

Corretta è, poi, la qualificazione della condotta, tenuto conto della motivazione logica e coerente della Corte d'appello, dalla quale emerge che l'imputato non ha solo usato il documento falso dalla quale risultavano il nome e cognome di [OSCURATO:PERSONA], ma ha evidentemente partecipato alla formazione dello stesso, tenuto conto della circostanza che, nello stesso momento dell'esibizione del documento, questi firmava con il nome falso riportato sul documento, l'atto di vendita di oggetti in oro, dei quali si riappropriava dopo aver ricevuto dalla commessa all'uopo preposta la cifra di euro 1.500,00.

Sicché appare evidente anche la sussistenza della circostanza aggravante contestata.

3.2. Con riferimento al terzo e quarto motivo di ricorso si osserva che quello inerente l'esclusione della recidiva è inedito, dunque inammissibile, come risulta dalla incontestata sintesi dei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata.

Gli altri motivi sono inammissibili in quanto investo un potere discrezionale dei giudici di merito, nella specie esercitato in conformità ai canoni dettati da questa Corte, di cui i giudici di secondo grado rendono conto con ragionamento immune da vizi logici e non arbitrario (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

4. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Macerata, in data 25 marzo 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno mesi tre di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando quattro vizi. 2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione ed errore di diritto nella parte in cui si esclude la diversa qualificazione del reato in quello di cui all'art. 489 cod. pen. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen., con riferimento al delitto di tentata truffa separatamente giudicato. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia mancata disapplicazione della recidiva e violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla dosimetria della pena. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione, da parte della Corte territoriale, di ufficio, delle circostanze attenuanti generiche e a quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., tenuto conto del ravvedimento dell'imputato, che ha risarcito il proprietario il quale ha rimesso la querela in relazione al delitto di tentata truffa. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato o in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità. 3.1. I primi due motivi sono riproduttivi di analoghi motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e immune da censure di ogni tipo. Corretta è, poi, la qualificazione della condotta, tenuto conto della motivazione logica e coerente della Corte d'appello, dalla quale emerge che l'imputato non ha solo usato il documento falso dalla quale risultavano il nome e cognome di [OSCURATO:PERSONA], ma ha evidentemente partecipato alla formazione dello stesso, tenuto conto della circostanza che, nello stesso momento dell'esibizione del documento, questi firmava con il nome falso riportato sul documento, l'atto di vendita di oggetti in oro, dei quali si riappropriava dopo aver ricevuto dalla commessa all'uopo preposta la cifra di euro 1.500,00. Sicché appare evidente anche la sussistenza della circostanza aggravante contestata. 3.2. Con riferimento al terzo e quarto motivo di ricorso si osserva che quello inerente l'esclusione della recidiva è inedito, dunque inammissibile, come risulta dalla incontestata sintesi dei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata. Gli altri motivi sono inammissibili in quanto investo un potere discrezionale dei giudici di merito, nella specie esercitato in conformità ai canoni dettati da questa Corte, di cui i giudici di secondo grado rendono conto con ragionamento immune da vizi logici e non arbitrario (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). 4. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 03098/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris