CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 20144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 5130-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], E PER I [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in PADOVA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le 0v rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2754/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2022 dal Consigliere e Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] con delega che si riporta agli atti e chiede l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La signora [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un appartamento in un fabbricato condominiale posto in Casalserugo, ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di altro appartamento nel medesimo fabbricato, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado del tribunale di Padova, ha respinto le domande da loro avanzate nei confronti degli altri partecipanti al condominio - sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi, rispettivamente, nuda proprietaria ed usufruttuario dalla medesima unità immobiliare) per sentir dichiarare - tra l'altro, e per quanto qui interessa - l'acquisto per usucapione di due porzioni dell'area esterna di pertinenza del fabbricato condominiale, individuate in atti come lotto 5 (oggetto della domanda della signora [OSCURATO:PERSONA]) e come lotto 2, oggetto della domanda dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]. La Corte veneziana ha ritenuto che gli attori non avessero dimostrato di avere esercitato il possesso necessario all'usucapione, sottolineando come tanto i coniugi [OSCURATO:PERSONA], quanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], pur avendo dimostrato di avere goduto dei lotti de quibus in via esclusiva, avevano tuttavia fallito la prova di avere esercitato su tali lotti uno jus excludendi che consentisse di qualificare il loro godimento non come esercizio del compossesso ma come esercizio di un possesso esclusivo, ossia incompatibile con la comproprietà degli altri condomini. Nella sentenza impugnata si valorizza, al riguardo, la circostanza che la suddivisione dell'area condominiale in cinque porzioni distinte risulta da «demarcazioni poste a terra, senza alcuna divisione che impedisca l'uso condominiale di ciascuna striscia. Le suddivisioni sono appena accennate rasenti al suolo e sembrano piuttosto costituire un'organizzazione del fondo comune per affidare ogni striscia all'uso prevalente di un condomino, senza pregiudizio per l'eventuale utilizzazione comune. La recinzione del lotto per custodire i cani non sarebbe, comunque, rimasta il tempo necessario per l'usucapione (essendo stata installata tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 e comunque rimossa nel 2008)». La Corte d'appello ha conclusivamente affermato: «è quindi possibile che l'area condominiale sia rimasta tale pur consentendo ai singoli condomini di dedicarsi nelle strisce di uso particolare e prevalente ad attività di piccola coltivazione svago (con uso di i caminetto e tettoia), con la tolleranza degli altri condomini, a loro volta impegnati sui lotti di uso prevalente». Il ricorso dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gian si articola in due motivi. I condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato controricorso, mentre gli altri condomini sono rimasti intimati. La causa è stata chiamata alli udienza del 14 gennaio 2022, per la quale tanto i ricorrenti quanti controricorrenti hanno depositato una memoria e nella quale il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158, 1140 e 1144 c.c. e la violazione dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 112 e 339 c.p.c. I ricorrenti sostengono che la Corte d'appello non avrebbe valutato correttamente lo stato dei luoghi (la posizione del pozzo presente nell'area in questione), le risultanze testimoniali e il materiale fotografico; da tutte tali risultanze emergerebbe, a loro dire (e contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito in primo e secondo grado), l'esclusività del loro possesso sui lotti oggetto delle rispettive domande e la durata, risalente all'inizio degli anni '80, di tale possesso. Il motivo è inammissibile dove denuncia una pretesa violazione di legge ed infondato dove denuncia la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione. Quanto alla denuncia di violazione di legge, va in primo luogo richiamato l'insegnamento di questa Corte alla cui stregua l'usucapione del bene comune da parte di uno dei comproprietari postula che il medesimo «goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune» (così, Cass. 24781/17). Gli atti compiuti dal condomino che adduce di aver usucapito il bene comune devono, dunque, essere "obiettivamente inconciliabili", in modo "univoco", con la fruizione del bene da parte degli altri condomini (Cass. n. 8120/2000, per cui gli atti devono essere "particolarmente qualificati", Cass. n. 11903/2015, per cui nella comunione gli atti devono realizzare l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene comune, Cass. n. 23539/2011, Cass. n. 17322/2010, Cass. n. 12775/2008). Tanto premesso, il Collegio rileva che i ricorrenti non individuano quale sarebbe la regola di diritto enunciata, o anche implicitamente applicata, dalla Corte d'appello in contrasto con i suddetti principii ma, pur lamentando una violazione di legge, in effetti censurano la ricostruzione di fatto operata dalla Corte lagunare e, in definitiva, sollecitano una rivalutazione del materiale istruttorio che non compete al giudice di legittimità. Va allora ricordato come, secondo il costante insegnamento di questa Corte, spetta al giudice di merito valutare la sussistenza dei presupposti necessari perché il possesso sia idoneo all'usucapione (ex multis, Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 26633/2019, per cui la valutazione della pubblicità del possesso è incensurabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua e non affetta da vizi logici; Cass. n. 16841/2005 per cui non è possibile richiedere, in punto di valutazione del possesso e della sua esclusività, una diversa valutazione delle risultanze processuali in cassazione, e Cass. 24781/2017, già citata, per cui il giudizio sul carattere di esclusività del possesso in situazioni di comproprietà è rimesso esclusivamente al giudice di merito). Quanto alla denuncia di inesistenza della motivazione, il Collegio rileva che la motivazione della sentenza impugnata esamina il devolutum, dando conto con sufficiente chiarezza delle ragioni della decisione e, così, rispettando il minimo costituzionale (SSUU 8063/2024). Va d'altra parte ricordato che, come questa Corte ha più volte ribadito (da ultimo, in Cass. 3126/2021), al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. I ricorrenti sostengono che poiché i convenuti avevano richiesto, nel corso del giudizio di merito, di provare loro stessi di aver usufruito delle aree contese, si sarebbe determinata un'inversione dell'onere della prova del possesso necessario ai fini dell'usucapione, non considerata dalla Corte d'appello. Il motivo non ha pregio: l'ònere di provare il possesso esclusivo, esercitato con modalità tali da escludere gli altri comproprietari, grava sull'attore che chiede l'accertamento dell' usucapione; né può trovare ingresso la pretesa dei ricorrenti 3 (>1 di sottoporre a questa Corte di legittimità l'esito della prova testimoniale sui capitoli di prova orale formulati dalla controparte (cfr. pag. 28 e segg. del ricorso), giacché l'apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito e l'accertamento dei fatti da quest'ultimo svolto è censurabile in cassazione solo con il mezzo di cui all'articolo 360 n. 5 c.p.c.. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 3.000, oltre C 200 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors