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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 01500/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], co i il quale 3i contesta l'omessa motivazione sulla sanzione sostitutiva più idonea in relazione al -eato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile per genericità, risultando meramente )ppositivo e destituito di fondamento, atteso che, a differenza di quanto prospettato nel ricorso, la sentenza dà atto che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione do niciliare era stata richiesta dalla stessa difesa, che aveva precisato che il motivo di api:elio doveva intendersi come diretto a chiedere la sostituzione con qualsiasi sanzione sostituiva (pag. 7 sentenza impugnata), sicché deve escludersi qualsiasi violazione degli interessi del eicorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 estensore Il FYr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], co i il quale 3i contesta l'omessa motivazione sulla sanzione sostitutiva più idonea in relazione al -eato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile per genericità, risultando meramente )ppositivo e destituito di fondamento, atteso che, a differenza di quanto prospettato nel ricorso, la sentenza dà atto che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione do niciliare era stata richiesta dalla stessa difesa, che aveva precisato che il motivo di api:elio doveva intendersi come diretto a chiedere la sostituzione con qualsiasi sanzione sostituiva (pag. 7 sentenza impugnata), sicché deve escludersi qualsiasi violazione degli interessi del eicorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 estensore Il FYr
Sentenza Cassazione n. 01500/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris