CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 05958/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero i giudici del merito hanno fondato l'affermazione di penale responsabilità sulla base dei numerosi elementi probatori assunti durante l'istruttoria dibattimentale che hanno portato a ritenere compiutamente acclarata la contraffazione della merce rendendo perciò del tutto superflua la rinnovazione istruttoria al fine di procedere all'assunzione di una perizia; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, acquista rilievo, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023 Ud., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284497 - 01); invero i giudici hanno escluso l'applicabilità dell'istituto sulla base della gravità del fatto, del numero di borse contraffatte e dall'abitualità della condotta; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il C nsigliereznìn tensi re [OSCURATO:PERSONA]