CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2023
Cassazione n. 35598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34343/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempor e, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa,in virtù di procura speciale , da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliat a presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via degli Scialoja, 18. -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1704/18, depositatail 16 aprile 2018 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]- sent. Corte cost. n. 10/2015- irretroattività- principio di diritto CC. 15/11/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre m otivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, di cui all’epigrafe, cheha accolto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. contro l a sentenz a della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato i l ricors o dell a stess a contribuente avverso il dinieg o oppost o dall’Agenzia delle entrate all a domand e della società di rimborso delversamento dell’addizionale Ires (c.d. “ Robin tax”) di cui a ll’art. 81, commi 16-18, del d.l. n. 112 del 2008, relativaall’ anno d’imposta 20 11 , fondat a sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 dell’ 11febbraio 2015 ( corretta nell’errore materiale dall’ordinanza n. 2015/69), che ha dichiarato « l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica.» (avvenuta l’11 febbraio 2015). A detta della contribuente, in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale appena richiamata, e nonostante l’espressa limitazione degli effetti della stessa «a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica.», avrebbe dovuto esserle rimborsatoanche i l versament o relativoall’ anno d’impostacontroverso, antecedente tale discrimine temporale. La contribuente si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, chiedendo di accogliere il ricorso. La contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e 137 c. 3 Cost., e 30 l. 11.3.1953 n. 87, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; carenza assoluta di potere giurisdizionale in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c.», deducendo che « secondo la CTR, la sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale andrebbe interpretata in conformità alla consolidata interpretazionedegli artt. 136 Cost. e 30 c. 3 l. 87/1953, che afferma l'efficacia ex tuncdelle pronunce dichiarative dell'illegittimità costituzionale.». 2.Con il secondo motivo si denunzia, in subordine, «Violazione e falsa applicazione degli artt. 136 Cost. e 30 l. 11.3.1953 n. 87, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», deducendo che«anche ad ammettere che la CTR potesse sindacare il contenuto della sentenza della Corte costituzionale, sia errata la tesi secondo cui la limitazione degli "effetti retroattivi" delle sentenze della Corte costituzionale dovrebbe intendersi solo come intangibilità dei c.d. "rapporti esauriti"». 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 117 c. 1 Cost.; 3 l. 23.7.2012 n. 114; 81 commi 16, 27, 18 d.l. 25.6.2008 n. 112 conv. in l. 6.8.2008 n. 133, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», deducendo che « La composizione di interessi tutti costituzionalmente rilevanti fatta dalla Corte nella sentenza 2015/10 è comunque corretta anche nel merito.». 3.1. I tre motivi di ricorso vanno t rattati congiuntamente ( per la loro connessione, se non sovrapposizione)e, nei termini che seguono, sono ammissibili e fondati, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia ( ex plurimiscfr., anche in motivazione, Cass. 18/12/2018, n.32716; C ass. 31/03/2022, nn. 10497 e 10498; Cass. 26/08/2022, n. 25384; Cass. 03/05/2023, n. 11576; Cass.05/06/2023, n. 15698; Cass. 14/06/2023, nn. 17071, 17076; Cass. 31/10/2023, n. 30325), al quale si intende in questa sede dare ulteriore continuità, ripercorrendone infra(e comunque richiamandone sin d’ora) le relative argomentazioni. Invero con la sentenza n. 10 dell’11febbraio 2015, nel disporre che la dichiarazione di illegittimità dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112 del 2008,avvenga “a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione diquesta sentenza nella [OSCURATO:PERSONA]”, ha espressamente fattoapplicazione dei suoi poteri di stabilire la decorrenza degli effetti della pronuncia. E’ quindi inequivocabile che il giudice delle leggi abbia inteso limitare la portata retroattiva della decisione, in quanto «“Sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti a determinare la scelta della tecnica decisoria usata dalla Corte: così come la decisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti delladisposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative – similmente la modul azione dell’intervento della Corte può riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimitàcostituzionale sul piano del tempo». La graduazione temporale delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale («c oerente con iprincipi della Carta costituzionale: in tal senso questa Corte ha operato anche in passato, in alcune circostanze sia pure non deltutto sovrapponibili a quella in esame […]»), necessaria poiché «l’applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimitàcostituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.”», è stata disposta dalla Consulta all’esito di un «ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti nella normativa». Come questa Corte ha già puntualmente osservato « Tale affermazione avviene in piena coerenza con le ragioni stesse che hanno determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale,laddove la stessa pronuncia ha osservato che “le disposizioni censurate nascono e permangono nell’ordinamento senza esserecontenute in un arco temporale predeterminato, né il legislatore haprovveduto a corredarle di strumenti atti a verificare il perduraredella congiuntura…per fronteggiare una congiuntura economica eccez ionale si è invece stabilita una imposizione strutturale…senzalimiti di tempo”, sicché l’efficacia retroattiva sarebbe risultata, essa sì, contrastante con la stessa declaratoria di illegittimità. Sul punto preme rilevare come già nel dibattito dottrinale creatosi a seguito della rimessione della questione alla Corte, l’aspetto relativo alla previsione di una maggiorazione di aliquota senzaun’adeguata selezione temporale della stessa era già stata postacome l’aspetto maggiormente critico della c.d. Robin tax, sottolineandosi come la discriminazione derivante dalla nuova (allora) normativa non poteva giustificarsi alla luce della sentenzadella Corte costituzionale, 19.1.2005, n. 21, che aveva ammesso lalegittimità di maggiori aliquote IRAP per alcuni settori di attività (istituti finanziari e imprese assicurative), proprio in ragione dellapropria temporaneità e del fatto che l’IRAP, nel sostituire precedenti prelievi, aveva avvantaggiato i contribuenti di queisettori. D’altronde la stessa ratio del prelievo, per il Governo, consistevanel colpire sia i profitti “di congiuntura” (windfall profits), derivantidalla rivalutazione delle scorte in caso di aumento del prezzo delpetrolio, sia quelli “eccessivi” (excess profits), cioè superiori alla misura “normale”, realizzabile in regime di concorrenza. E gli stessi precedenti storici di prelievi intesi a colpire i profitti “di congiuntura” (la statunitense [OSCURATO:PERSONA] dal 1980al 1988) o “eccessivi” (le imposte straordinarie sui profitti di guerradi cui al d. luogotenenziale n. 857/1918 ed alla l. n. 813/1940)erano, a differenza di quello in esame, temporanei e non strutturali. Infine la stessa Corte esemplificava ulteriori interventi legislativi non colpiti dalla sanzione dell’illegittimità in forza della loro limitatadurata, e quindi consistenti in un temporaneo inasprimentodell’imposizione – applicabili a determinati settori produttivi o adeterminate tipologie di redditi e cespiti: la sovraimposta comunale sui fabbricati (sentenza n. 159 del 1985), l’imposta straordinariaimmobiliare sul valore dei fabbricati (sentenza n. 21 del 1996), il tributo del sei per mille sui deposi ti bancari e postali (sentenza n.143 del 1995), il contributo straordinario per l’Europa (ordinanza n. 341 del 2000). […] In altri termini, a fronte di varie criticità costituzionali della norma denunciata (tra cui principalmente l’assenza di una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o dimeccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l’applicazione; ma anche il coprire l’intero reddito di impresa, anziché ai soli “sovra-profitti”; e l ’impossibilità di prevedere meccanismi di accertamento idonei agarantire che gli oneri derivanti dall’incremento di imposta non sitraducano in aumenti del prezzo al consumo), e preso atto dell’impatto che la declaratoria retroattiva avrebbe sul contipubblici, in presenza – si ripete – di un aspetto fondamentale costituito dalla mancata delimitazione temporale alla sola congiuntura –giustifica il bilanciamento dei valori costituzionali in gioco (l’equilibrio di bilancio con le norme violate) e giustifica, perla Corte, la rimodulazione temporale degli effetti, “così come ladecisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative…”.» (così C ass. 03/05/2023, n. 11576, cit., in motivazione). Tanto meno, poi nella motivazione della sentenza della Consulta si rinviene unapossibile distinzione fra cause già radicate e non, per trarne una sottocategoria da ritagliare all’internodei rapporti non esauriti alla data di pubblicazione della decisione. 3.2. Tanto premesso in ordine alla sentenza n. 10 del 2015 della Consulta, deve rilevarsi che nella sostanza la contribuente, sostenendo sin dal giudizio di merito una tesi contrastante con la sentenza del giudice delle leggi cheha dichiara to (nei termini già ampiamente illustrati)l’illegittimità costituzionale di una norma, e la sentenza della CTR, accogliendo tale difesa, si pongono concretamente in contrasto con il disposto dell’art. 136 Cost., il quale, nel prevedere la cessazione di efficacia della norma illegittima a seguito della sentenza stessa, sancisce l’efficacia erga omnes della decisionestessa. Va quindi ribadito che l'addizionale d'imposta in esame è stata sì dichiarata illegittima dalla sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, ma l'averla pagata dà diritto a rimborso solo a partire dalla data indicata dallaConsulta nella medesima pronuncia e non per i periodi antecedenti, in quanto l’illegittimità della legge è statadichiarata solo per il periodo successivo all’11 febbraio 2015. Opinare diversamente e, quindi, consentire ai giudici di merito di disapplicare il disposto della sentenza delgiudice delle leggi, che limita temporalmente i suoi effetti, si tradurrebbe in una non consentita operazione di negazione della portata vincolante e definitiva dellapronuncia del giudice costituzionale contro la quale, ai sensi dell'articolo 137 Cost., comma 3, "non è ammessa alcuna impugnazione" (ex plurimisCass.05/06/2023, n. 15698, cit.). La stessa Corte costituzionale, peraltro, con la successiva ordinanza n. 19 del 2019, nel dichiarare l’inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale nuovamente sollevata con riferimento alle medesime norme, dopo aver ribadito che “la norma èstata espunta dall’ordinamento solo pro futuro”, “nei termini temporali prima ricordati, necessitati dall’esigenza di garantire la Costituzione « come un tutto unitario » e « contemperare tutti i principi e i diritti in gioco » (sentenza n. 10 del 2015)”, ha dato altresì atto che “successivamente alla sentenza n. 10 del 2015 èintervenuta la Corte di Cassazione stabilendo che il diritto al rimborso a favore di chi avesse corrisposto l’imposta è riconosciuto «solo per il periodo succe ssivo al 12.2.2015», in forza della «clausola di limitazione temporale» stabilita dalla sentenza n. 10 del 2015 (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, sottosezione T, ordinanza 18 dicembre 2018, n. 32716)”. 3.3. Appare inoltre m anifestamente infondata la questione di legittimità che la contribuente ha sollevato con il quarto motivo di ricorsoe riproposto nella memoria, per l’asserito contrasto d ell’art. 81 del d.l. n. 112 del 2008, con riferimento ai rapporti ancora pendenti, con l’art. 24 Cost. Invero la questione si pone in aperto contrasto con unasentenza dello stesso giudice delle leggi che, dichiarandola il legittimità costituzionale di una norma , ha disciplina to espressamente gli effetti cronologici di tale declaratoria, riconoscendo contemporaneamente la legittimità della perdurante applicazione della medesima disposizione ai rapporti precedenti alla data di pubblicazione della stessa sentenza e non ancora esauriti. Inoltre, lo stesso art. 24, Cost., parametro proposto dalla ricorrente , non appare rilevante nel caso di specie, laddove si consideri che la disciplina che consegue all’applicazione della suddetta sentenza della Consulta non deriva da (e non comporta) una limitazione del diritto di difesa in giudizio della contribuente, ma da ragioni che attengono a monte alla sussistenza stessa del relativo diritto al rimborso, ovvero dall’effetto non retroattivo della pronunzia di illegittimità costituzionale che, come ante chiarito, risulta coerente e conseguente alla ratio stessa sottesa alla declaratoria di illegittimità costituzionale, ed in particolare all’assenza di una circoscritta disciplina temporale della misurafiscale censurata ed al bilanciamento di valori costituzionali. Peraltro, la stessa sentenza n. 10 del 2015, a proposito dell’utilità della tutela offerta dalla dichiarazione di illegittimità pro futuro, ha rilevato che «in virtù della declaratoria di illegittimità costituzionale, gli interessi della parte ricorrente trovano comunque una parziale soddisfazione nella rimozione, sia pure solo pro futuro, della disposizione costituzionalmente illegittima.». 3.4. Manifestamente infondata è anche l’ulteriore questione di legittimità che la contribuente ha sollevato nella memoria, sollecitando « un nuovo sindacato di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., che, in considerazione delle stesse ragioni fondanti la pronuncia di illegittimità contenute nella sentenza 10/2015, escluda una perdurante graduazione temporale della dichiarazione di illegittimità costituzionale in base ad un bilanciamento dei valori e diritti costituzionali effettuato in relazione all’attuale contesto storico di finanza pubblica e di perdurante pendenza di giudizi instaurati per la restituzione dell’imposta dichiarata incostituzionale.». Valga, innanzitutto, quanto già rilevato, nel paragrafo che precede, in ordine al contrasto (anche) di tale questione con la sentenzan. 10 del 2015 dello stesso giudice delle leggi. Va poi aggiunta la genericità delle pretese mutazioni di fatto (lo stato della finanza pubblica, la congiuntura economica, la riduzione delle liti pendenti aventi ad oggetto i rimborsi)che dovrebbero sollecitare la “rivisitazione” della statuita irretroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale, trattandosi peraltro di circostanze dedotte dalla stessa contribuente in termini meramente ipotetici («con ogni probabilità», «è ben possibile», «la possibile attuale “sopravvivenza” di un numero esiguo di liti pendenti») che, a tutto voler concedere, renderebbero la proposizione della questione meramente esplorativa, con ogni effetto sulla sua ammissibilità e rilevanza. Inoltre, la questione proposta risulta, nella sostanza, finalizzata a riproporre alla valutazione della Consulta quel bilanciamento d’interessi che lo stesso giudice delle leggi, proprio al fine di circoscrivere nel tempo gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale de qua, ha già operato, peraltro ritenendo ( anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l’Italia si è obbligata in sede di Unione europea e internazionale, rilevanti ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) di contestualizzare l’ impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari non con riferimento ad una generica e mutevole congiuntura economica, ma con specifico richiamo «alle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata[l’addizionale in questione, precisazione aggiunta] è stata considerata a regime». Infine, va considerato che l’irretroattività degli effetti della dichiarazione di legittimità costituzionale de quaè stata ritenuta dalla Corte costituzionale doverosa anche perché la soluzione opposta provocherebbe l’irragionevole redistribuzione della ricchezza , a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece già beneficiato di una congiuntura favorevole, con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.Sicché, come è stato rilevato anche in dottrina, il bilanciamento compiuto dalla Corte costituzionale non è immediatamente soltanto con l’art. 81 Cost., ma anche con i valori costituzionali (principio di solidarietà, altri diritti fondamentali anche sociali) che altrimenti sarebbero stati compromessi se la Corte non avesse “escluso” l’efficacia retroattiva della sentenza. Inoltre, come si legge nella motivazione della sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, «l’indebito vantaggio che alcuni operatori economici del settore potrebbero conseguire – in ragione dell’applicazione retroattiva della decisione della Corte in una situazione caratterizzata dalla impossibilità di distinguere ed esonerare dalla restituzionecoloro che hanno traslato gli oneri – determinerebbe una ulteriore irragionevole disparità di trattamento, questa volta tra i diversi soggetti che operano nell’ambito dello stesso settore petrolifero, con conseguente pregiudizio anche degli artt. 3 e 53 Cost.». Argomentazioni, queste ultime(soprattutto la seconda), che non possono ritenersi superate dalla mera allegazione di un sopravvenuto mutamento della congiuntura economica. Può quindi concludersi sinteticamente che «E’ manifestamente infondata la questione incidentale di legittimità costituzionale, per violazione degli artt.3,53 e 24 Cost. dell’art. 81, co.16, 17 e 18, d.l.n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co.1, l. n.133/2008, per la parte in cui si applica ai rapporti “non esauriti”, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del la medesima disposizionesoltanto” a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica”». 3.5. Giova peraltro aggiungere che questa Corte (Cass. 03/05/2023, n. 11576, cit.;Cass. 14/06/2023, nn. 17071, 17076 cit.; Cass. 31/10/2023, n. 30325 ) ha già sottolineato come la stessa giurisprudenza CEDU (CEDU, seconda sezione, affare Dangeville c. France, n. 36677/97, del 16 luglio 2002)abbia affermato che, in materia di diniego di rimborso, si debba valutare se lo stesso dipenda da un ragionevole bilanciamento tra l’interessedel contribuente e quelli generali dell’ordinamento. E sotto taleprofilo è essenziale considerare se sia stato traslato a valle l’onere del tributo, come puntualmente motivato dalla Cortecostituzionale nella sentenza n. 10 del 2015. In generale, in base al sistema di protezione stabilito dalla stessa Convenzioneeuropea per i diritti dell’uomo, spetta alle autorità nazionali compiere l’iniziale valutazione dell’esistenza di un problema di interesse pubblico che giustifichimisure di privazione della proprietà o di ingerenza nel pacifico godimento di “beni”. Ed in questo campo le autorità nazionali godono, conseguentemente,di un ampio margine di discrezionalità, in particolare nell’attuazione di politiche sociali ed economiche, nel quale la Corte rispetta il giudizio del legislatore circa quanto sia “di pubblica utilità”, eccetto quando tale giudizio sia manifestamente privo di ragionevole fondamento ( [OSCURATO:PERSONA] c. Ungheria[GC], § 113). Inoltre, la stessa nozione di “pubblica utilità” è necessariamente ampia (Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia [GC], § 106;R.Sz. c. Ungheria, § 44; Grudić c. Serbia, § 75)ed il margine di discrezionalità delle autorità nazionali è, in particolare, ampio quando, per esempio, sono adottate delleleggi nel contesto di una modifica del regime politico ed economico (Valkov e altri c. Bulgaria, §91); dell’adozione di misure finalizzate a tutelare le risorse finanziarie pubbliche (N.K.M. c. Ungheria,§§ 49 e 61); o di una differente assegnazione di fondi (Savickas e altri c.Lituania); o nelcontesto di misure di austerità sollecitate da un’importante crisi economica (Koufaki e Adedy c.Grecia(dec.), §§ 37 e 39; e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo (dec.), § 22; Da SilvaCarvalho Rico c. Portogallo (dec.), § 37), tanto che in alcuni casi laCorte ha perfino individuato d’ufficio la finalità (Ambruosi c. Italia, § 28; Marija Božić c. Croazia, § 58). Nel caso di specie, con la sentenza in questione, la Corte costituzionale ha, in ogni caso, ampiamente argomentato e deciso proprio in ragione di un bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco, afferma ndo di dover tener conto degli effetti della propria pronuncia sugli altri principi costituzionali perché, quale custode della Costituzione nella sua integralità, deve evitare che la dichiarazione di incostituzionalità determini conseguenze paradossali, ovvero effetti ancor piùincompatibili con la Costituzione, ed in particolare «un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost..». Senza considerare che, comunque, anche eventuali contrastidella disciplina interna con quella CEDU si risolverebbero in una ipotetica violazione dell’art. 117 Cost., con la conseguenza che la questionesarebbe di competenza della stessa Corte, che tuttavia ha già effettuato, come si è sinora v isto, la sua valutazione ed il necessario bilanciamento di valori , proprio in relazione all’efficacia temporale della pronuncia adottata. Inoltre, come i citati precedenti di legittimità hanno rimarcato, la stessa Corte costituzionale, con la pronuncia in questione, ha altresì tenuto conto di principi propri dell’ordinamento comunitario, in particolare di quelli discendenti dal Trattatodi stabilità, ratificato con l. 23 luglio 2014, n. 114, rispetto allaquale il nuovo testo dell’art. 81 Cost., assume rilevanza anche aifini degli impegni assunti in tale sede. 4.In conclusione, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi sinora esposti, ed in particolare della sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, per cui il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non sussistendo alla necessità di ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso introduttivo della contribuente, che non ha diritto al rimborso domandato, va rigettato, Le spese del giudizio di merito si compensano e quelle di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso intro