CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 novembre 2023
Cassazione n. 34653/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29356/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende ex lege, -resistente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIAn.396/2021depositato i l 14 . 6 . 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d'Appello di Perugia di ingiungere al Ministero della Giustizia il pagamento di un'equa riparazione ex art. 3 della L. n. 89/2001 per il danno non patrimoniale subito per l'eccessiva durata di un procedimento, anch'esso di equa riparazione, instaurato nell'aprile 2009 davanti alla Corte d'Appello di Roma, articolatosi in una fase di cognizione ed una di esecuzione e conclusosi con la liquidazione in suo favore di € 5.130,00 oltre interessi legali. Con decreto n. 164/2021 la Corte d'Appello di Perugia ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento di un indennizzo di € 2.800,00 (durata complessiva riconosciuta di 10 anni, con detrazione della durata ragionevole di 2 anni, sei mesi e cinque giorni, e determinazione della durata irragionevole del precedente giudizio di equa riparazione in 7 anni, con moltiplicatore annuo di €400,00) oltre spese processuali da distrarsi. A seguito di opposizione del Ministero della Giustizia, contrastata dall'Annunziata, la Corte d'Appello di Perugia, in composizione collegiale, col decreto n. 396/2021 del 14.6.2022, in ragione dell'esistenza di oltre 120 parti nel giudizio presupposto di equa riparazione, riduceva del 40% il moltiplicatore annuo ex artt. 2 e 2 bis della L. n. 89/2001, portandolo ad € 240,00 annui, e quindi rideterminando l'indennizzo in € 1.680,00, oltre interessi legali, e compensava le spese processuali del doppio grado di giudizio. Avverso tale decreto, non notificato, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato al Ministero della Giustizia il 15.12.2022, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, ed il Ministero ha solo dichiarato di costituirsi per essere sentito nell'ipotesi in cui fosse fissata udienza pubblica. L'Annunziata ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 2 bis della L. 24 marzo 2001, n. 89, sostenendo che il decreto impugnato risulti ingiusto ed illegittimo nella parte in cui ha decurtato del 40% l'equo indennizzo liquidato in suo favore, assumendo applicabili gli articoli 2 e 2 bis della L. n.89 del 2001. Ritiene l'Annunziata che l'art. 2 bis della L. n. 89 del 2001 non possa essere applicato senza dare motivatamente atto dello sviluppo procedimentale del giudizio presupposto medesimo, in particolare quando risulti, come nella specie, che la soglia della ragionevole durata sia stata superata solo all'esito di più riunioni disposte nel giudizio presupposto, e quando era già stato abbondantemente superato - nella fattispecie, di circa 5 anni - il termine ragionevole ordinario di durata processuale ancor prima delle riunioni stesse, e le singole parti abbiano proceduto separatamente in via esecutiva. Il primo motivo è fondato. La Corte d'Appello ha ritenuto fortemente stemperati il coinvolgimento psicologico ed il patema d'animo subito dal ricorrente, tanto da applicare la riduzione nella misura massima del 40% prevista dall'art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001 quando le parti del giudizio presupposto siano più di cinquanta, in un caso in cui per effetto di successive riunioni vi erano più di 120 parti, ma il superamento del numero di 50 parti era avvenuto per effetto di riunioni che erano intervenute a seguito del decreto del Presidente della Corte d'Appello di Perugia del 20.5.2015, quando il giudizio presupposto di equa riparazione aveva già superato di circa cinque anni la sua durata ragionevole. Come già ritenuto in fattispecie analoghe da questa Corte (vedi Cass. 6.6.2023 n. 15816; Cass. 28.1.2021 n. 1835), il mero riferimento al numero delle parti del giudizio presupposto quando il superamento del numero di parti che legittima la riduzione del moltiplicatore annuo ex art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001, si sia verificato a seguito della riunione di più giudizi, che sia intervenuta quando già il giudizio presupposto aveva superato la durata ragionevole (nella specie addirittura di cinque anni), non é sufficiente a giustificare la diminuzione nella misura massima del 40% dell'indennizzo, occorrendo una specifica motivazione nel decreto di liquidazione dell'indennizzo che valuti sotto il profilo causale l'incidenza della riunione, con conseguente aumento delle parti oltre il numero di 50, sulla durata irragionevole del giudizio presupposto, in relazione allo sviluppo del procedimento ed all'epoca della riunione. A ciò va aggiunto che la disposta indiscriminata decurtazione del 40% del moltiplicatore annuo, non ha neppure considerato che non vi é stata coincidenza di parti per la fase di cognizione e per quella di esecuzione, alla quale hanno dovuto far ricorso solo le parti che non erano state soddisfatte spontaneamente dall'Amministrazione, per cui anche sotto questo profilo la motivazione della disposta decurtazione é carente. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Perugia disposto la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (rectius della fase monitoria e di quella di opposizione) per soccombenza reciproca delle parti, non considerando che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, nei procedimenti di equa riparazione, l'applicazione da parte del giudice di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, che legittimi la compensazione delle spese, in quanto spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte (vedi in tal senso Cass. n. 14976 del 16.7.2015; Cass.n. 21684/2013; Cass. n. 22381/2009). Il secondo motivo deve ritenersi assorbito, in ragione dell'accoglimento del primo motivo, in quanto il governo delle spese, comprese quelle di legittimità, dovrà essere regolato in sede di rinvio in base all'esito finale della lite. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnato decreto e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia in diversa comp