CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 12288/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA-Glar4L£1U122.21,e..PO4.11" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 28392/21 [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita valutazione della sussistenza del fatto-reato ed essendo prospettata una irrilevante questione sul computo della pena concordata, peraltro in difformità da quanto si evince dal verbale di udienza in atti secondo il quale alcuna discrasia risulta a riguardo. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],ési4lente [OSCURATO:PERSONA] AngelS C4stpnzo • DEPC.15:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ELI:MA O h A 12u