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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:91
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0238_RES

Causa T‑238/20 Ryanair DAC contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 17 febbraio 2021 «Aiuti di Stato – Mercato del trasporto aereo in Svezia, dalla Svezia e verso la Svezia – Garanzie di prestiti volte a sostenere le compagnie aeree nel contesto della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Proporzionalità – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità svedesi – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] – Ratio legis – Obbligo di motivazione» Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Garanzie di prestiti volte a sostenere le compagnie aeree nel contesto della pandemia di COVID-19 – Garanzie di prestiti riservate alle compagnie aeree titolari di una licenza nazionale – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] – Violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Insussistenza [Artt. 18, comma 1, e 107, § 3, b), [OSCURATO:PERSONA]] (v. punti 28‑31, 56) Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Garanzie di prestiti volte a sostenere le compagnie aeree nel contesto della pandemia di COVID-19 – Garanzie di prestiti riservate alle compagnie aeree titolari di una licenza nazionale – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Criteri – Obiettivo del regime di aiuto – Proporzionalità dell’aiuto [Art. 107, § 3, b), [OSCURATO:PERSONA]] (v. punti 32‑55, 57) Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Servizi nel settore dei trasporti ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] – Servizi di trasporti aerei – Regime giuridico particolare (Artt. 56, 58, § 1, e 100, § 2, [OSCURATO:PERSONA]) (v. punti 62, 63) Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] – Criteri – Bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Criterio non necessario [Art. 107, § 3, b), [OSCURATO:PERSONA]] (v. punti 67‑71) Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione del contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia [Artt. 107, § 3, b), e 296 [OSCURATO:PERSONA]] (v. punti 77‑80) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] – Individuazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Motivi che possono essere dedotti – Assenza di contenuto autonomo di un simile motivo di ricorso nel caso di specie (Artt. 108, § 2, e 267, § 4, [OSCURATO:PERSONA]) (v. punto 83) [OSCURATO:PERSONA] regime di garanzie sui prestiti istituito dalla Svezia per sostenere le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio svedese nell’ambito della pandemia di COVID-19 e destinato a porre rimedio al grave turbamento dell’economia di tale Stato membro è conforme al diritto dell’Unione Nell’aprile 2020, il Regno di Svezia ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] europea una misura di aiuto sotto forma di un regime di garanzie sui prestiti volto a sostenere le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio svedese ( 1 ) nell’ambito della pandemia di COVID‑19 (in prosieguo: il «regime di garanzie sui prestiti»).

Tale regime riguarda più in particolare le compagnie aeree titolari, al 1 o gennaio 2020, di una licenza per esercitare attività commerciali nel settore dell’aviazione, ad eccezione delle compagnie aeree operanti voli non programmati.

L’importo massimo dei prestiti garantiti in forza di tale regime è di 5 miliardi di corone svedesi (SEK), e la garanzia doveva essere concessa entro il 31 dicembre 2020 per una durata massima di sei anni.

Ritenendo che il regime notificato configurasse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] l’ha valutato alla luce della sua comunicazione del 19 marzo 2020, intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19» ( 2 ).

Con decisione dell’11 aprile 2020 ( 3 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il regime notificato compatibile con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA].

In forza di tale disposizione, gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro possono essere considerati compatibili con il mercato interno.

La compagnia aerea Ryanair ha presentato un ricorso diretto all’annullamento di detta decisione, il quale è tuttavia respinto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale.

In tale contesto, essa esamina, per la prima volta, la legalità di un regime di aiuti di Stato adottato al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID‑19 alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ).

Il Tribunale chiarisce, inoltre, il rapporto tra le norme sugli aiuti di Stato e, da un lato, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18, primo comma, [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, il principio della libera prestazione dei servizi.

Giudizio del Tribunale Il Tribunale procede, in primo luogo, a un controllo della decisione della [OSCURATO:PERSONA] alla luce dell’articolo 18, primo comma, [OSCURATO:PERSONA], il quale vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati, senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste.

Orbene, poiché l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] figura, secondo il Tribunale, tra tali disposizioni particolari, esso verifica se il regime di garanzie sui prestiti potesse essere dichiarato compatibile con il mercato interno in forza di tale disposizione.

A tale riguardo, il Tribunale conferma, da un lato, che l’obiettivo del regime di garanzie sui prestiti soddisfa i requisiti posti dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA], in quanto è volto effettivamente a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia svedese causato dalla pandemia di COVID‑19, e più in particolare ai significativi effetti negativi di quest’ultima sul settore dell’aviazione in Svezia e, pertanto, sui collegamenti aerei del territorio di tale Stato membro.

Il Tribunale constata, dall’altro lato, che la limitazione del regime di garanzie sui prestiti alle compagnie aeree in possesso di una licenza svedese è idoneo a conseguire l’obiettivo di porre rimedio al grave turbamento dell’economia della Svezia.

A tale riguardo, il Tribunale sottolinea che, in forza del regolamento recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il possesso di una licenza svedese implica, di fatto, che il principale centro di attività delle compagnie aeree si trovi nel territorio svedese e che queste siano soggette alla vigilanza finanziaria e di onorabilità delle autorità svedesi.

Secondo il Tribunale, le disposizioni di detto regolamento stabiliscono obblighi reciproci tra le compagnie aeree in possesso di una licenza svedese e le autorità svedesi e, quindi, un legame specifico e stabile tra di esse che soddisfa adeguatamente i requisiti prescritti all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda la proporzionalità del regime di garanzie sui prestiti, il Tribunale sottolinea, inoltre, che le compagnie aeree ammissibili al regime di aiuti contribuiscono in misura maggiore ai collegamenti di linea della Svezia in relazione sia alle merci sia al trasporto di passeggeri, il che corrisponde all’obiettivo di assicurare la connettività della Svezia.

L’estensione di detto regime di aiuti a compagnie non stabilite in Svezia non avrebbe invece consentito di raggiungere tale obiettivo.

Prendendo in considerazione la varietà delle situazioni in questione, il Tribunale conferma, per di più, che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che il regime di aiuti in questione non andasse al di là di quanto era necessario per conseguire l’obiettivo perseguito dalle autorità svedesi, il quale diveniva fondamentale, dal momento che, alla fine del mese di marzo 2020, tale Stato aveva registrato un calo pari a circa il 93% del traffico aereo di passeggeri nei tre principali aeroporti svedesi.

Alla luce di tali constatazioni, il Tribunale conferma che l’obiettivo del regime di garanzie sui prestiti soddisfa i requisiti della deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] e che le modalità di concessione di tale aiuto non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

Pertanto, detto regime non costituisce neanche una discriminazione vietata in forza dell’articolo 18, primo comma, [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, il Tribunale esamina la decisione della [OSCURATO:PERSONA] alla luce della libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA].

A tale riguardo, il Tribunale ricorda che tale libertà fondamentale non si applica tal quale al settore dei trasporti, il quale è soggetto a un regime giuridico particolare, di cui fa parte il citato regolamento recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Orbene, tale regolamento mira appunto a definire le condizioni di applicazione, nel settore del trasporto aereo, del principio della libera prestazione dei servizi.

Tuttavia, la Ryanair non aveva dedotto alcuna violazione di tale regolamento.

In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il suo obbligo di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata.

A tale proposito, il Tribunale rileva che un bilanciamento del genere non è richiesto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA], in quanto si presume che le misure di aiuto adottate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, quali il regime di garanzie sui prestiti in questione, siano, per tale ragione, adottate nell’interesse dell’Unione, sempre che siano necessarie, adeguate e proporzionate.

Il Tribunale, infine, respinge in quanto infondato il motivo di ricorso vertente su una presunta violazione dell’obbligo di motivazione e constata che non è necessario esaminare la fondatezza del motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti procedurali derivanti dall’articolo 108, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) Licenza rilasciata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ( GU 2008, L 293, pag. 3 ). ( 2 ) ( GU 2020, C 91 I, pag. 1), modificata dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID‑19 ( GU 2020, C 112 I, pag. 1). ( 3 ) Decisione C(2020) 2366 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56812 (2020/N) – Svezia – COVID 19: regime di garanzie sui prestiti alle compagnie aeree. ( 4 ) Nella sua sentenza del 17 febbraio 2021, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA] (T‑259/20), il Tribunale procede all’esame della legalità alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] di un regime di aiuti di Stato adottato dalla Repubblica francese al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID‑19 sul mercato francese del trasporto aereo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0238_RES Causa T‑238/20 Ryanair DAC contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 17 febbraio 2021 «Aiuti di Stato – Mercato del trasporto aereo in Svezia, dalla Svezia e verso la Svezia – Garanzie di prestiti volte a sostenere le compagnie aeree nel contesto della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Proporzionalità – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità svedesi – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] – Ratio legis – Obbligo di motivazione» Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Garanzie di prestiti volte a sostenere le compagnie aeree nel contesto della pandemia di COVID-19 – Garanzie di prestiti riservate alle compagnie aeree titolari di una licenza nazionale – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] – Violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Insussistenza [Artt. 18, comma 1, e 107, § 3, b), [OSCURATO:PERSONA]] (v. punti 28‑31, 56) Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Garanzie di prestiti volte a sostenere le compagnie aeree nel contesto della pandemia di COVID-19 – Garanzie di prestiti riservate alle compagnie aeree titolari di una licenza nazionale – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Criteri – Obiettivo del regime di aiuto – Proporzionalità dell’aiuto [Art. 107, § 3, b), [OSCURATO:PERSONA]] (v. punti 32‑55, 57) Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Servizi nel settore dei trasporti ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] – Servizi di trasporti aerei – Regime giuridico particolare (Artt. 56, 58, § 1, e 100, § 2, [OSCURATO:PERSONA]) (v. punti 62, 63) Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] – Criteri – Bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Criterio non necessario [Art. 107, § 3, b), [OSCURATO:PERSONA]] (v. punti 67‑71) Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione del contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia [Artt. 107, § 3, b), e 296 [OSCURATO:PERSONA]] (v. punti 77‑80) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] – Individuazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Motivi che possono essere dedotti – Assenza di contenuto autonomo di un simile motivo di ricorso nel caso di specie (Artt. 108, § 2, e 267, § 4, [OSCURATO:PERSONA]) (v. punto 83) [OSCURATO:PERSONA] regime di garanzie sui prestiti istituito dalla Svezia per sostenere le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio svedese nell’ambito della pandemia di COVID-19 e destinato a porre rimedio al grave turbamento dell’economia di tale Stato membro è conforme al diritto dell’Unione Nell’aprile 2020, il Regno di Svezia ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] europea una misura di aiuto sotto forma di un regime di garanzie sui prestiti volto a sostenere le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio svedese ( 1 ) nell’ambito della pandemia di COVID‑19 (in prosieguo: il «regime di garanzie sui prestiti»). Tale regime riguarda più in particolare le compagnie aeree titolari, al 1 o gennaio 2020, di una licenza per esercitare attività commerciali nel settore dell’aviazione, ad eccezione delle compagnie aeree operanti voli non programmati. L’importo massimo dei prestiti garantiti in forza di tale regime è di 5 miliardi di corone svedesi (SEK), e la garanzia doveva essere concessa entro il 31 dicembre 2020 per una durata massima di sei anni. Ritenendo che il regime notificato configurasse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] l’ha valutato alla luce della sua comunicazione del 19 marzo 2020, intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19» ( 2 ). Con decisione dell’11 aprile 2020 ( 3 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il regime notificato compatibile con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA]. In forza di tale disposizione, gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro possono essere considerati compatibili con il mercato interno. La compagnia aerea Ryanair ha presentato un ricorso diretto all’annullamento di detta decisione, il quale è tuttavia respinto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale. In tale contesto, essa esamina, per la prima volta, la legalità di un regime di aiuti di Stato adottato al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID‑19 alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ). Il Tribunale chiarisce, inoltre, il rapporto tra le norme sugli aiuti di Stato e, da un lato, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18, primo comma, [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, il principio della libera prestazione dei servizi. Giudizio del Tribunale Il Tribunale procede, in primo luogo, a un controllo della decisione della [OSCURATO:PERSONA] alla luce dell’articolo 18, primo comma, [OSCURATO:PERSONA], il quale vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati, senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste. Orbene, poiché l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] figura, secondo il Tribunale, tra tali disposizioni particolari, esso verifica se il regime di garanzie sui prestiti potesse essere dichiarato compatibile con il mercato interno in forza di tale disposizione. A tale riguardo, il Tribunale conferma, da un lato, che l’obiettivo del regime di garanzie sui prestiti soddisfa i requisiti posti dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA], in quanto è volto effettivamente a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia svedese causato dalla pandemia di COVID‑19, e più in particolare ai significativi effetti negativi di quest’ultima sul settore dell’aviazione in Svezia e, pertanto, sui collegamenti aerei del territorio di tale Stato membro. Il Tribunale constata, dall’altro lato, che la limitazione del regime di garanzie sui prestiti alle compagnie aeree in possesso di una licenza svedese è idoneo a conseguire l’obiettivo di porre rimedio al grave turbamento dell’economia della Svezia. A tale riguardo, il Tribunale sottolinea che, in forza del regolamento recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il possesso di una licenza svedese implica, di fatto, che il principale centro di attività delle compagnie aeree si trovi nel territorio svedese e che queste siano soggette alla vigilanza finanziaria e di onorabilità delle autorità svedesi. Secondo il Tribunale, le disposizioni di detto regolamento stabiliscono obblighi reciproci tra le compagnie aeree in possesso di una licenza svedese e le autorità svedesi e, quindi, un legame specifico e stabile tra di esse che soddisfa adeguatamente i requisiti prescritti all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda la proporzionalità del regime di garanzie sui prestiti, il Tribunale sottolinea, inoltre, che le compagnie aeree ammissibili al regime di aiuti contribuiscono in misura maggiore ai collegamenti di linea della Svezia in relazione sia alle merci sia al trasporto di passeggeri, il che corrisponde all’obiettivo di assicurare la connettività della Svezia. L’estensione di detto regime di aiuti a compagnie non stabilite in Svezia non avrebbe invece consentito di raggiungere tale obiettivo. Prendendo in considerazione la varietà delle situazioni in questione, il Tribunale conferma, per di più, che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che il regime di aiuti in questione non andasse al di là di quanto era necessario per conseguire l’obiettivo perseguito dalle autorità svedesi, il quale diveniva fondamentale, dal momento che, alla fine del mese di marzo 2020, tale Stato aveva registrato un calo pari a circa il 93% del traffico aereo di passeggeri nei tre principali aeroporti svedesi. Alla luce di tali constatazioni, il Tribunale conferma che l’obiettivo del regime di garanzie sui prestiti soddisfa i requisiti della deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] e che le modalità di concessione di tale aiuto non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. Pertanto, detto regime non costituisce neanche una discriminazione vietata in forza dell’articolo 18, primo comma, [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, il Tribunale esamina la decisione della [OSCURATO:PERSONA] alla luce della libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. A tale riguardo, il Tribunale ricorda che tale libertà fondamentale non si applica tal quale al settore dei trasporti, il quale è soggetto a un regime giuridico particolare, di cui fa parte il citato regolamento recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Orbene, tale regolamento mira appunto a definire le condizioni di applicazione, nel settore del trasporto aereo, del principio della libera prestazione dei servizi. Tuttavia, la Ryanair non aveva dedotto alcuna violazione di tale regolamento. In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il suo obbligo di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata. A tale proposito, il Tribunale rileva che un bilanciamento del genere non è richiesto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [OSCURATO:PERSONA], in quanto si presume che le misure di aiuto adottate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, quali il regime di garanzie sui prestiti in questione, siano, per tale ragione, adottate nell’interesse dell’Unione, sempre che siano necessarie, adeguate e proporzionate. Il Tribunale, infine, respinge in quanto infondato il motivo di ricorso vertente su una presunta violazione dell’obbligo di motivazione e constata che non è necessario esaminare la fondatezza del motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti procedurali derivanti dall’articolo 108, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) Licenza rilasciata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ( GU 2008, L 293, pag. 3 ). ( 2 ) ( GU 2020, C 91 I, pag. 1), modificata dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID‑19 ( GU 2020, C 112 I, pag. 1). ( 3 ) Decisione C(2020) 2366 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56812 (2020/N) – Svezia – COVID 19: regime di garanzie sui prestiti alle compagnie aeree. ( 4 ) Nella sua sentenza del 17 febbraio 2021, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA] (T‑259/20), il Tribunale procede all’esame della legalità alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), [OSCURATO:PERSONA] di un regime di aiuti di Stato adottato dalla Repubblica francese al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID‑19 sul mercato francese del trasporto aereo.
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris