CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1 e 2, dl. n. 4 del 2019, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in relazione all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità sia per l'entità del profitto indebitamente percepito dall'imputato, pari ad un ammontare complessivo di euro 5.000,00, sia per l'assenza di qualunque prova relativa alla restituzione della somma appena indicata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle IRmmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M