CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 19/11/2025 della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;lette le conclusioni scritte datate 16/4/2026 del difensore del ricorrente che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 19 novembre 2025 la Corte di Appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza in data 20 giugno 2024 del Tribunale di Novara ha:- assolto l’imputato [OSCURATO:PERSONA] dalle condotte allo stesso contestate anteriori alnovembre 2015 con la formula “perché il fatto non sussiste”;- confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato inrelazione al reato di truffa aggravata (artt. 81 cpv., 99, comma 2, n. 4, 640 e 61 n. 7 cod.pen.);- rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato;- ridotto la provvisionale immediatamente esecutiva posta a carico dello stesso.In sintesi, si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere posto in essere artifici e raggiri consistiti nelfar credere a [OSCURATO:PERSONA] di avere uno zio (indicato come Domenico o Gennaro LorenzoEsposito) proprietario di un ingente patrimonio ottenuto da una grossa vincita alSuperenalotto, mostrandogli un biglietto sbiadito ed illeggibile, e nel fargli crederefalsamente di essere stato nominato erede dal predetto zio, esibendo al riguardo untestamento olografo falso, simulando la firma del notaio depositario del testamento e ripetutiappuntamenti con il notaio finalizzati all’apertura della successione, in tal modo inducendo ilCelli a credere nell’esistenza del patrimonio e nella propria capacità di restituzione deiprestiti da esso ottenuti, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto consistente nel riceverea più riprese ingenti somme di denaro non inferiori a 50.000,00 euro, in realtà mai restituite.Il tempus commissi delicti è stato indicato dall’agosto 2014 al 2018 ed all’imputatorisulta essere stata contestata (e riconosciuta) la recidiva reiterata, specifica edinfraquinquennale.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riguardoall’art. 157 cod. pen. per omessa dichiarazione della prescrizione maturata prima dellasentenza di appello.Sulla premessa che la Corte di appello ha ritenuto che l’unico artifizio o raggiro postoin essere dall’imputato è consistito nella falsa rappresentazione alla persona offesa della suaqualità di erede mediante l’esibizione di un testamento olografo non autentico, osserva ladifesa del ricorrente che il falso testamento è stato formato in data 10 maggio 2015 e che laCorte di appello ha accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito alla persona offesa che lo zio eradeceduto e che lo aveva nominato erede unico erede nel novembre 2015, dal che neconseguirebbe, in base ai calcoli riportati nel ricorso, che il reato era estinto per prescrizioneanteriormente alla pronuncia della sentenza in grado di appello.2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazionealla ritenuta sussistenza del delitto di truffa.Rileva la difesa del ricorrente che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un vizio dimanifesta illogicità di motivazione nel momento in cui ha individuato, a far data dal novembre2015, la trasformazione di una relazione debitoria di natura personale in una condottapenalmente rilevante tale da configurare il reato di truffa, essendo emerso che, all’attodell’esibizione del falso testamento, non vi fu alcuna richiesta di erogazione di ulteriorisomme di denaro, essendosi l’imputato, dopo aver formato il falso testamento, limitato asottoscrivere un atto di riconoscimento dei debiti pregressi. Difetterebbe, pertanto, l’elementotipico dell’induzione in errore finalizzata a conseguire un nuovo ed ingiusto profitto mediante2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazionealla qualificazione giuridica del fatto come violazione dell’art. 640 cod. pen. in luogo di quelladi cui all’art. 641 cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente che al più la persona offesa sarebbe stata indotta adelargire il proprio denaro all’imputato in quanto da lui ingannato in ordine alla possibilità diottenerne a breve la restituzione, situazione questa che consisterebbe in una simulazionedello stato di insolvenza tale da integrare il reato di cui all’art. 641 cod. pen. 2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen. con riguardo alla mancata sostituzione dellapena detentiva inflitta con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello, in asserito contrastocon la giurisprudenza in materia, avrebbe negato il riconoscimento all’imputato del predettobeneficio sulla sola base dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione adottata sulpunto dalla Corte di appello sarebbe quindi priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza al punto da essere ritenuta meramente apparente.2.5. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alladeterminazione della provvisionale.Deduce la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe totalmente omesso dimotivare in ordine ai criteri di determinazione della provvisionale con la conseguenza chenon sarebbe possibile stabilire in base a quali criteri i Giudici hanno determinatol’ammontare del danno patito dalla persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso nel quale si sostiene che il reato in contestazioneall’imputato si sarebbe prescritto anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte diappello è manifestamente infondato.Contrariamente all’assunto difensivo risulta, innanzitutto, accertato dalle sentenze dientrambi i gradi di merito (e non specificamente contestato dalla difesa del ricorrente) che lapersona offesa, a seguito degli artifizi e raggiri contestati nel capo di imputazione, avevacontinuato a versare il denaro all’imputato fino ai primi mesi dell’anno 2018 (v. pag. 6 dellasentenza del Tribunale e pag. 5 della sentenza di appello).Occorre poi tenere conto, come si è già sopra evidenziato, che all’imputato risultaessere stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale aisensi del comma 4 dell’art. 99 cod. pen. (aggravante che la difesa del ricorrente noncontesta). Che questa sia la corretta qualificazione della recidiva e non quella erroneamenteindicata come art. 99, comma 2 n. 4 (numero inesistente), cod. pen. risulta non solo dal testodel capo di imputazione ma anche da quanto affermato dalla Corte di appello a pag. 6 dellasentenza impugnata.Ne consegue che essendo il reato stato consumato fino ai primi mesi del 2018,tenuto conto della menzionata circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sulladurata complessiva del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen.aumentandolo di 2/3 è pacifico che, anche prescindendo dalle eventuali sospensioni dellaprescrizione, la durata della stessa è di anni 10 con la conseguenza che il reato incontestazione all’imputato consumato, come detto, fino ai primi mesi dell’anno 2018 non solonon era prescritto alla data della pronuncia della sentenza di appello ma non lo è neppurealla data odierna.A ciò si aggiunge che per i fatti commessi reati commessi dopo il 3 agosto 2017 siapplica nel caso in esame la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (cd. “legge Orlando”)e quindi dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza dicondanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitoria delgrado successivo il termine di prescrizione risulta sospeso per un tempo, comunque, nonsuperiore a un anno e sei mesi: la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 20giugno 2024 con indicazione di un termine di deposito di giorni 90 (quindi fino a 18settembre 2024) e la sentenza di appello è stata emessa in data 19 novembre 2025 quindientro un arco temporale tale da non far ritenere maturata neppure sotto tale profilo laprescrizione. 2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso manifestamente infondato oltre checaratterizzato da assoluta genericità.La difesa del ricorrente propone, come detto, una versione dei fatti nella qualesostiene che, dopo l’esibizione del falso testamento alla persona offesa, non vi fu alcunarichiesta alla stessa di erogazione di ulteriori somme di denaro, né alcuna erogazione didenaro, versione che, tuttavia, non trova alcun riscontro nelle sentenze di merito che, comegià evidenziato, hanno affermato che le erogazioni delle somme di denaro, precedute dagliartifizi e raggiri, continuarono fino ai primi mesi del 2018.Il motivo di ricorso in esame che, con affermazione apodittica, contesta lacorrettezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, èsostanzialmente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata logicamente corretta ed adeguata, non indica gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuareelementi a fondamento dei rilievi mossi.3. Il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa del ricorrente chiede lariqualificazione del reato di truffa in quello di insolvenza fraudolenta è inammissibile perchéla censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondoquanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come sievince sia dall’atto di gravame, sia dal riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenzaimpugnata (si vedano pagg. da 2 a 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.In ogni caso la qualificazione della condotta dell’imputato come violazione dell’art.640 cod. pen. risulta corretta.4. Il quarto motivo di ricorso nel quale parte ricorrente si duole della mancatasostituzione della pena irrogata con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità èmanifestamente infondato.Già il Tribunale (pag. 11) aveva respinto la richiesta osservando che la sostituzionenon poteva essere ritenuta idonea ad evitare il pericolo di recidiva tenuto conto sia dei giànumerosi precedenti penali a carico dell’imputato, sia delle modalità di commissione del fattoper cui si procede, con condotte truffaldine reiterate per anni, commesse nella pienaconsapevolezza di non avere la possibilità di restituire il denaro ottenuto ed inventando divolta in volta nuovi espedienti per poter proseguite nel disegno criminoso.La Corte di appello (pag. 6) ha evidenziato, a sua volta, di condividere lamotivazione adottata sul punto dal Tribunale adeguatamente spiegando le ragioni dellapropria decisione ed evidenziando che non ricorrono elementi per ritenere che l’imputato,che risulta avere commesso reati della stessa indole anche in epoca successiva ai fatti incontestazione, non presenta caratteristiche tali da portare a ritenere che lo stesso rispetteràle prescrizioni connesse all’applicazione della pena sostitutiva.Osserva il Collegio che i Giudici di entrambi i gradi di merito risultano avere fattocorretta applicazione dei principi di diritto in materia.5. Infine anche il quinto motivo di ricorso relativo alla determinazione dellaprovvisionale è manifestamente infondato.persona offesa dal reato e che la Corte di appello (pag. 6) ha adeguatamente motivato sulladeterminazione del quantum della provvisionale facendo espresso richiamo ai dannimateriali accertati ed a quelli morali - il che rende la motivazione sul punto tutt’altro cheapparente - è appena il caso di ricordare che «In tema di provvisionale, la determinazionedella somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non hal'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del dannoprevedibile» (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723-01; nello stessosenso, Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, Ottaviani, Rv. 269704-01).6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]