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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 19855/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di appello di Palermo; rilevato che il ricorso è stato presentato tardivamente: ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Palermo è stata pronunciata il 10 giugno 2022 ed è stata depositata il 15 giugno 2022, nel rispetto del termine di legge di quindici giorni; il termine di trenta giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da lunedì 27 giugno 2022 e scadeva mercoledì 27 luglio 2022, mentre il ricorso dell'imputato risulta essere stato depositato il 21 settembre 2022, come da attestazione della stessa cancelleria; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di appello di Palermo; rilevato che il ricorso è stato presentato tardivamente: ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Palermo è stata pronunciata il 10 giugno 2022 ed è stata depositata il 15 giugno 2022, nel rispetto del termine di legge di quindici giorni; il termine di trenta giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da lunedì 27 giugno 2022 e scadeva mercoledì 27 luglio 2022, mentre il ricorso dell'imputato risulta essere stato depositato il 21 settembre 2022, come da attestazione della stessa cancelleria; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0
Sentenza Cassazione n. 19855/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris