CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 1963
Cassazione n. 14644/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/09/1963 avverso l'ordinanza del 28/11/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] _ 1. Con ordinanza del 28/11/25 la Corte di appello di Milano ha dichiarato -inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata il 27.10.2025 da [OSCURATO:PERSONA], ritenendola tardiva ex art. 38, comma 2, cod. proc pen. in quanto presentata in data 27/10/2025, rispetto alla data del provvedimento del Presidente di sezione, emesso in data 29/01/2025. Con il provvedimento del presidente di sezione veniva respinta la richiesta di ricusazione di uno dei componenti del collegio giudicante, fondata sulla circostanza che il magistrato aveva in precedenza composto altro collegio, che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] per altro episodio di peculato. 2. Ricorre avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di annullare l'ordinanza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, sospendendo nel frattempo il giudizio.2.1 II ricorrente espone un unico motivo di ricorso consistente nella manifesta illogicità della motivazione e l'erronea lettura della verbalizzazione processuale ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d'appello non ha tenuto conto della circostanza che il provvedimento del Presidente di sezione, con il quale non era stata autorizzata l'astensione del giudice dr. [OSCURATO:PERSONA], veniva rinvenuto tardivamente dalla cancelleria e non era stato notificato al difensore contestualmente alla data di deposito dell'ordinanza; l'ordinanza impugnata non tiene presente che i tempi previsti dall'art 37, comma 2, cod. proc. pen. devono necessariamente decorrere dalla data di conoscenza dell'atto e non da quella dell'emissione del provvedimento, pena la violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente rilevato come tra la data di emissione del provvedimento non autorizzativo della astensione (29 gennaio 2025) e la data di presentazione della istanza di ricusazione (27 ottobre 2025), si è svolta udienza in data 30 gennaio 2025 senza che il ricorrente sollevasse alcuna formale obiezione sul provvedimento presidenziale, pur essendo presente un sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avendo la Corte dato atto, preliminarmente, del rigetto presidenziale della richiesta di astensione, dovendosi con ciò considerare perento il diritto alla ricusazione, dal momento che l'art. 38 comma 2, cod. proc. pen. dispone espressamente che 'Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza'. 3. Il ricorrente introduce la questione di cui al ricorso in modo generico e non autosufficiente, senza allegare o indicare l'atto da cui risulti la diversa data di notifica o comunque di conoscenza dell'ordinanza presidenziale di rigetto della richiesta di astensione del giudice ricusato, ovvero da cui possa evincersi il rispetto del termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., assumendo genericamente che la notifica non sia avvenuta "contestualmente" alla data di deposito dell'ordinanza impugnata, affermando però allo stesso tempo anche che tale provvedimento "veniva rinvenuto dalla cancelleria tardivamente" (cfr. Cass. Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019 Rv. 277796 - 01; Cass. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 Rv. 280419 - 01).Dall'ordinanza impugnata emerge che, anche in quella sede, 'all'istanza di ricusazione non è stata allegata alcuna documentazione relativa ai mezzi di prova idonei a sostenere i motivi dell'istanza stessa'. 4. Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P.Q.M