CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 22979/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo il rigetto,letta la memoria difensiva con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Napoli, ha assolto l’imputato dalla contravvenzionedi cui all’art. 6 della legge n. 283 del 1962, ed ha ridotto la pena inflitta a LucianoDelia, nella misura di mesi uno di arresto, in relazione al reato di cui all’art. 5 lett.b) della legge n. 283 del 1962 in relazione alla detenzione, quale esercentel’attività di produzione e vendita di prodotti dolciari, di Kg. 700 di prodottialimentari di pasticceria in cattivo stato di conservazione sotto il profilo igienico-sanitario in quanto conservati in ambienti infestati da insetti blatte e sporchi. InNapoli il 10/03/2022.2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, eha chiesto l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di ricorso.- Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. inrelazione all’inutilizzabilità delle risultanze ispettive acquisite in violazione delRegolamento Ue 2017/625 e degli articoli 191,125 e 546 cod.proc.pen. Argomentala ricorrente che il sopralluogo del 10 marzo 2022, presso i locali della pasticceria,sarebbe stato eseguito in assenza della legale rappresentante alla quale nonsarebbe stato dato alcun preventivo contestuale avviso dell'ispezione, nétantomeno sarebbero state impartite le misure correttive o le prescrizioni diadeguamento previste dalla normativa. L'omissione di tali adempimentiprocedurali, ed in particolare l'assenza di prescrizione impartite, avrebberoimpedito alla stessa la possibilità di sanare le contestazioni con condotteripristinatorie. Inoltre, gli esiti ispettivi formatisi senza l'osservanza delle formalitàpreviste risulterebbero affetti da vizio genetico e dovrebbero essere, pertanto,ritenuti inutilizzabili, ai sensi dell'articolo 191 cod.proc.pen. Di poi, la Corted'appello avrebbe omesso in toto di confrontarsi con lo specifico motivo di appellocon cui si lamentava appunto l'inutilizzabilità dei risultati dell'ispezione perviolazione dei principi del regolamento Ue che disciplina la modalità di esecuzionedei controlli ufficiali in materia di sicurezza ambientale.- Vizio di motivazione con travisamento della prova con incidenza sullavalutazione dell’offensività della condotta e sull’applicazione della causa di nonpunibilità ex art 131 bis cod.pen.- Violazione di legge in relazione all’art. 12 ter legge 30 aprile 1962 n. 283,introdotto dall’art. 70 del d.lgs n. 150 del 2022 (Legge Cartabia) e vizio dimotivazione là dove la sentenza impugnata avrebbe escluso alcun pregiudizioderivante dalla mancata notificazione del verbale contenente le prescrizioniimpartite dagli organi accertatori. La Corte territoriale avrebbe negato allaricorrente la possibilità di beneficiare dell'applicazione della causa estintiva delreato prevista dall'art. 12 ter legge 30 aprile 1962 n. 283, dovendo trovareapplicazione, quale lex mitior, anche ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.La difesa ha depositato memoria scritta con cui ha insistitonell’accoglimento del ricorso ribandendo la fondatezza del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è nel suo complesso infondato.Il primo motivo di ricorso risulta infondato sotto tutte le prospettazionidifensive.Va disattesa, in quanto infondata, la dedotta inutilizzabilità degli esitidell’ispezione e degli atti conseguenti (sequestro degli alimenti e chiusura dellaboratorio) in assenza delle garanzie procedimentali previste dal Reg. Ue n.2017/625, e del decreto legislativo n. 27 del 2021, Disposizioni per l'adeguamentodella normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensidell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, aisensi dell’art. 191 cod.proc.pen.Sotto un primo profilo, l'art. 138 del [OSCURATO:PERSONA] (UE) 2017/625 disciplinale azioni in caso di non conformità accertata negli stabilimenti agroalimentari enon prevede alcuna inutilizzabilità probatoria che, come è noto, è una sanzionedel diritto processuale penale legato all'acquisizione illecita di prove ai sensidell’art. 191 cod.proc.pen.L’art. 138 del citato [OSCURATO:PERSONA] prevede, al comma 1, le azioni in casodi accertata non conformità (Se il caso di non conformità è accertato, le autoritàcompetenti: a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinarel’origine e l’entità della non conformità e per stabilire le responsabilitàdell’operatore; e b) adottano le misure opportune per assicurare che l’operatoreinteressato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi), alcomma 2, indica i provvedimenti che l’autorità può adottare, al successivo comma3, prevede la notifica scritta della loro decisione concernente l’azione o ilprovvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relativemotivazioni.Il successivo art. 139 del [OSCURATO:PERSONA] prevede che gli Stati membristabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delledisposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie adassicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate edissuasive della natura di tale non conformità e dei precedenti dell’operatore perquanto riguarda la conformità. Nessuna delle due disposizioni prevedel’inutilizzabilità per il mancato rispetto delle garanzie procedimentali.A sua volta, il decreto legislativo n. 27 del 2021, Disposizioni perl'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre2019, n. 117, che ha introdotto norme di adeguamento in tema di controlli ufficiali,non l’ha prevista.Per completezza di trattazione, nelle more, è intervenuta la legge 21 aprile2026, n. 75 - Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani-che ha apportato rilevanti modifiche sulla disciplina sostanziale in materia, e, perquanto qui di interesse, è intervenuta sull’art. 246 cod. proc. pen. inserendo ilnuovo comma 2-bis, che, mediante il rinvio all’art. 364, comma 5, secondoperiodo, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero, nel compiere attività diprelievo e campionamento, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le tracceo gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedereall’ispezione senza darne avviso al difensore.Sotto altro profilo, va rammentato che, nell’ordinamento giuridico, lasanzione dell’inutilizzabilità deriva dalla violazione di uno specifico divietoprobatorio, che, nel caso in esame, non è previsto da una norma interna (art. 191cod.proc.pen.), né può derivare, come condivisibilmente argomentato dalProcuratore generale, da una disposizioni dell’Unione, essendo escluso, secondola giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 20 aprile 2024 C-670/22), cheuna regola di divieto probatorio possa derivare direttamente dalle disposizionidell’Unione («Dall'altro, allo stato attuale del diritto dell'Unione, spetta, in linea diprincipio, unicamente al diritto nazionale determinare le norme relativeall'ammissibilità e alla valutazione, nell'ambito di un procedimento penale, diinformazioni e di elementi di prova che sono stati ottenuti con modalità contrarieal diritto dell'Unione (sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 222», p. 128).A sua volta, nella giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente affermatoche la categoria delle “inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divietoprobatorio” si riferisce a quelle inutilizzabilità determinate dalla violazione di unaregola di esclusione di tipo contenutistico, ossia di una regola che priva in radiceil giudice del potere di assumere una determinata prova, non essendo ampliabilel'area dell'inutilizzabilità alla luce della giurisprudenza costituzionale, atteso che,secondo il Giudice delle leggi, le disposizioni in tema di inutilizzabilità pongononorme di stretta interpretazione, di natura eccezionale, la cui adozione è rimessaessenzialmente alle scelte del legislatore, cfr., in particolare, Corte cost., sent. n.252 del 2020, e Corte cost., sent. n. 219 del 2019, entrambe in materia diutilizzabilità degli esiti probatori di perquisizioni o ispezioni compiute dalla poliziagiudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge o comunque non convalidatedall'autorità giudiziaria) (così in motivazione Sez. 3, n. 512 del 11/11/2025, DeLuca, Rv. 289094 – 02).Tirando le fila del discorso, non è prevista nel [OSCURATO:PERSONA] UE alcunasanzione di inutilizzabilità per il mancato rispetto di norma procedurali, così comenell’ordinamento interno alcuna sanzione di inutilizzabilità per il mancato avvisodelle facoltà difensive in caso di attività ispettiva in corso, ma solo la nullità aisensi degli artt. 354 cod.proc.pen. e 144 disp. att. cod.proc.pen.Nel caso in esame, la corte territoriale, ha ritenuto sanata la nullità peromesso avviso alla parte della possibilità di farsi assistere da un difensore, nonessendo mai stata eccepita dal difensore (cfr. pag. 6).5. Quanto all’ulteriore censura, oggetto del terzo motivo, che si appuntasulla mancanza di notifica delle prescrizioni impartite dagli organi accertatori,anche al fine di sanare le contestazioni, si richiama il principio, reiteratamenteespresso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'omessa indicazionedelle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azionepenale.Così si è espressa la giurisprudenza in materia di prevenzione degli infortunisul lavoro, da ultimo, Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140 – 01che ha affermato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientatadella disciplina dettata dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758 del 1994, la formaleassenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azionepenale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartirealcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunquerichiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, siasuccessivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata; nello stessosenso, Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, dep. 2018, Vallone, Rv. 272454 – 01. Lostesso principio è stato condiviso, in tema di reati ambientali, da Sez. 3, n. 19391del 10/04/2024, Costa, Rv. 286277 - 02, secondo cui non è causa diimprocedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da partedell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ex artt. 318-bis e ss. d.lgs. 3aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria perl'estinzione delle contravvenzioni; nello stesso senso, Sez. 3, n. 49718 del25/09/2019, Fulle, Rv. 277468 – 01.Da ultimo, proprio con riguardo all’estinzione delle contravvenzioni inmateria alimentale si è espressa Sez. 3, n. 16082 del 16/01/2025, Nistorius, Rv.287872 – 01, secondo cui in tema di disciplina penale degli alimenti, l'omessaindicazione all'indagato, da parte dell'organo accertatore, delle prescrizioni diregolarizzazione la cui ottemperanza è necessaria ai fini della speciale proceduraestintiva di cui agli artt. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962, n. 283, introdottadall'art. 70, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è causa diimprocedibilità dell'azione penale relativa alle contravvenzioni previste dalla leggecitata, punite con la pena dell'ammenda, pur se alternativa.Il motivo di ricorso risulta infondato anche sotto l’ulteriore profilo diviolazione dell’art. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962 n. 283, introdotto dall’art. 70del d.lgs n. 150 del 2022 (Legge Cartabia) in quanto non applicabile aiprocedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei qualisia già stata esercitata l'azione penale come dispone l’art. 96 - Disposizionitransitorie in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti- delD.lgs n. 150 del 2022.Nel caso in esame, il decreto di citazione è stato emesso in data26/07/2022, dunque, prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2022, e,dunque, non era applicabile la disciplina estintiva come correttamente rilevato daigiudici del merito. Né è invocabile l’applicazione dell’art. 2 comma 4 cod.pen., cheregola la successione di legge nel tempo, che è inserito in una legge ordinaria chepuò essere derogato da altra legge ordinaria come è appunto avvenuto con l’art.96 del decreto legislativo n. 150 del 2022.Né, comunque, la ricorrente ha attivato l’estinzione del reato attraversol’applicazione dell’art. 162 bis cod.pen. in quanto la facoltà di richiedere l'oblazionespeciale sancita dall'art. 162-bis cod. pen. non è alternativa a quella prevista dagliartt. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962 n. 283, in quanto può essere esercitata sianel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'esperimento della proceduraprescrittivo-estintiva prevista dalla legge speciale, sia nel caso in cui ilcontravventore si sia determinato a non avvalersene (Sez. 3, n. 25812 del07/05/2025, Romano, Rv. 288258 – 02).6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La ricorrente ha dedotto iltravisamento della prova ed il vizio della motivazione quanto alla valutazionedell’offensività della condotta per l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. perché,secondo la difesa, il Collegio territoriale avrebbe travisato la circostanza relativaalla richiesta di dissequestro temporaneo, per adeguare lo stato dei luoghi alleprescrizioni, ed avrebbe ignorato la documentazione relativa alle operazioni ddeblattizzazione e disinfestazione dei locali. In disparte le considerazioni sulladeducibilità del travisamento probatorio che può essere dedotto con il ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel casoin cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorioasseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n.45537 del 28/09/2022 Rv. 283777 - 01), il motivo è inammissibile perché laricorrente non aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. come risulta dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso.7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]