CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25161/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]'0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per i reati satelliti contestatigli non è consentito in sede di legittimità. La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la determinazione degli aumenti a titolo di continuazione "calcolati in misura contenuta e prossima al minimo edittale, in assenza di elementi utili [...] per una diversa quantificazione" (pag. 8 della sentenza impugnata). Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata), come avvenuto nel caso di specie; considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 15 d.l.gs. 286/1998 e vizio di motivazione in ordine alla disposta espulsione dell'imputato, è aspecifico. I giudici di appello, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali e privo di manifeste illogicità, hanno fondato la decisione sull'evidente pericolosità del ricorrente desumibile dalla gravità delle plurime condotte delittuose, dal precedente specifico, dalla mancanza di una attività lavorativa e dal conseguente stato di disagio economico (vedi pag. 8/9 della sentenza impugnata), argomentazioni con le quali il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità della doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2