CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16069/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lombardi-resistente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio n. 2885/2020, depositata l’8 ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con l’avviso di accertamento n. TK3016708331/2016,l’Ufficio accertava, per l’anno d’imposta 2011, nei confronti delNumero registro generale 9338/2021Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 16069/2026Data pubblicazione 25/05/2026contribuente, un maggior reddito di lavoro autonomo percomplessivi euro 28.000,00, pari al totale dei versamenti nongiustificati presenti sui conti correnti bancari. L’accertamentotraeva origine dal processo verbale di constatazione redatto dallaGuardia di Finanza, emesso al termine di una verifica fiscalegenerale eseguita per le annualità 2010 e 2011, da cui emergevanoversamenti non giustificati per euro 28.000,00 sul conto 73156acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, cointestato con ilconiuge. In virtù della presunzione sulla natura imponibile deiversamenti non giustificati di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973,l’Ufficio recuperava a tassazione tali versamenti, liquidando lemaggiori II.DD. ed IVA, oltre interessi e sanzioni.Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo.L'Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 15531/2018, la Commissione tributariaprovinciale di Roma accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.Il contribuente non si costituiva in giudizio.Con la sentenza n. 2885/2020, depositata l’8 ottobre 2020, laCommissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.Il contribuente ha depositato una memoria di costituzione.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.In prossimità dell'adunanza, il contribuente ha depositato unamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va chiarito che, contrariamente aquanto dedotto dal contribuente, non sussiste alcun vizio diNumero registro generale 9338/2021Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 16069/2026Data pubblicazione 25/05/2026autosufficienza né di inammissibilità del ricorso, che contiene glielementi necessari ex art. 366, comma 1, c.p.c. per comprendere itermini della questione controversa e i motivi di censura.Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualecorollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessadel diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabileonere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'internodelle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli2. – Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 ed artt. 2697 e 2729cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto che attesa la cointestazione delconto corrente verificato tra contribuente ed il suo coniuge, l’Ufficioavrebbe dovuto verificare che i versamenti ritenuti non giustificatinon erano imputabili ai ricavi della attività del coniuge che non eraassoggettata ad accertamento. Inoltre, i giudici evidenziavano chesul conto corrente verificato transitavano i proventi dell’attività delconiuge e, quindi, secondo la Commissione tributaria regionale, ciòfarebbe presumere che i versamenti non giustificati erano riferibiliall’attività del coniuge. Al riguardo, si evidenzia che gli assunti dellaCommissione tributaria regionale sono superficiali in quanto tesi aduna verifica approssimativa e di verosimiglianza circa la realeprovenienza dei versamenti contestati dall’Ufficio; a ciò si aggiungeche la Commissione tributaria regionale sembra addossareNumero registro generale 9338/2021Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 16069/2026Data pubblicazione 25/05/2026all’Ufficio, in ragione della natura cointestata del conto corrente, unonere probatorio aggiuntivo rispetto al mero accertamento diversamenti non giustificati che di per sé costituisce validapresunzione di evasione con rigorosa, analitica e puntuale provacontraria a carico del contribuente.2.1. – Il motivo è fondato.In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa,ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio,a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione dellemovimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine didimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili etale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quelprincipio di vicinanza della prova che è connaturato al dispostodell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in viadiretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla basedella loro evidenziazione probatoria (Cass. n. 26014/2024).Le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, lacondotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancariintestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendodesumersi la riferibilità a quest'ultimo da elementi sintomatici,quali: il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificata capacitàreddituale dei prossimi congiunti nel periodo di impostaconsiderato, l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esercizio di attività daparte del contribuente compatibile con la produzione dellamaggiore redditività riferita a dette persone (n. 34747/2023; Cass.n. 549/2020).Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola dicui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatticostitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fattiestintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dallaNumero registro generale 9338/2021Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 16069/2026Data pubblicazione 25/05/2026controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive dellesituazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere lesuddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneuticoalla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimiall'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quellimeno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, dimodo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in viadiretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta diacquisire la relativa prova (Cass. n. 12910/2022).Nel caso di specie, pur a fronte di una corretta premessariguardante i principi vigenti in materia, dalla motivazione emergeuna ingiustificata inversione dell'onere della prova, poiché è ilcontribuente onerato di dare specifica giustificazione dellemovimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine didimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili. Alriguardo, a fronte di versamenti non giustificati per euro28.000,00, la Commissione tributaria regionale si è limitata aprendere atto del fatto che vi era un conto cointestato e che l'altrosoggetto esercitava un’attività professionale, senza dare alcunaspecifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto dicontestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivavanoda operazioni imponibili.Il giudice del rinvio dovrà, peraltro, tener conto dell’incidenzadei relativi costi. Invero, in tema di accertamenti bancari di cuiall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, così comeinterpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del2023, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati,e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati,il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso diaccertamento analitico-induttivo, eccepire l'incidenza percentualeNumero registro generale 9338/2021Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 16069/2026Data pubblicazione 25/05/2026dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare deiprelievi non giustificati (Cass. n. 26966/2025; Cass. n.6874/2023).3. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]