CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 1985
Cassazione n. 19204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/07/1985 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 92fito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i 4 D c e ha concluso chiedendo ,k)Q9-42-uen-, LutA.)n-bt44;9, 14c91-' • udito il dyénsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 13.10.2020 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole dei reati di furto in abitazione, aggravato - avvinti dal vincolo della continuazione - , ha rideterminato, riducendola, la pene al predetto inflitta previa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 2, n. 2 e 5 cod. pen., confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo deduce la nullità della sentenza in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.. Si era posto specifico motivo di appello con cui si chiedeva l'esclusione di tale aggravante con riferimento ai capi Q e R relativi ai furti perpetrati, l'uno tra le 19:30 19:35, e l'altro tra le 20:30 e le 22 e non certo per i capi Y e Z. La Corte territoriale ha sostenuto che l'imputato si era comunque avvalso dell'oscurità ricorrente anche nelle ore serali del mese di novembre; nè erano presenti nelle abitazioni impianti di allarme o videosorveglianza; indi ha concluso affermando che la commissione del furto in orario notturno integri di per sé gli estremi dell'aggravante della minorata difesa. 2.2. Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt. 81 c.p. e 597 del codice di rito. La Corte di appello ha accolto il gravame proposto dalla difesa con il quale si era chiesto di ravvisare la continuazione dei reati contestati nel presente procedimento con quelli di cui alla sentenza della prima Sezione penale della Corte d'appello di Trieste pronunciata nel diverso procedimento, n. 550/19 R.G. App., il 23/09/2019. Tuttavia nel calcolo dell'unica pena per il reato continuato la sentenza impugnata è incorsa nella violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'articolo 597, comma 3, del codice di rito; invero nella determinazione della pena complessiva, pur avendo ritenuto più grave il reato di cui al capo gg), su cui applicare la continuazione interna e quella relativa ai reati dell'altro procedimento, ha ritenuto di calcolare per detto reato più grave la pena in anni 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, mentre il Tribunale di Pordenone aveva quantificato la pena per il reato di cui al capo gg) in 7 anni di reclusione ed euro 1.750,00 di multa. Tale aumento della pena base per il reato più grave su cui calcolare la continuazione integra la violazione dell'articolo 597, comma 3, del codice di rito; avrebbe dovuto rimanere invariata la quantificazione della pena per detto reato base non essendo certamente mutata la base di commisurazione della sanzione per il calcolo della continuazione. Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato relativamente ad entrambi i motivi. 1.1.11 primo motivo con cui si censura, in buona sostanza, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa per essere essa incentrata unicamente sulla coincidenza della commissione del fatto con le ore serali è fondato. E' vero, infatti, che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, ancN in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta " minorata difesa", ma è altrettanto vero che è sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (cfr. il , recente arresto di questa Corte a Sezioni Unite, Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini 1,1 Z9` E.A., Rv. 282095 - 01). Nel caso di specie, riguardo alle specifiche condotte di furto, di cui ai capi Q e R, per i quali vi è stata contestazione da parte del ricorrente, ì giudici di merito si sono limitati ad affermare che l'imputato si era avvalso dell'oscurità, comunque ricorrente anche nelle ore serali del mese di novembre, e, aderendo all'orientamento giurisprudenziale non recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia indicata, hanno concluso, sulla sola base di tale affermazione, senza procedere a un effettivo accertamento in concreto del fatto - non essendo all'uopo sufficiente la constatazione - e nel caso di cui al capo R la mera supposizione - dell'assenza di impianti di allarme o videosorveglianza, che dovesse ritenersi pienamente integrata l'aggravante in parola, sussistendo essa per il solo fatto che il furto venga commesso in ora notturna; laddove, come ha avuto modo di precisare la pronuncia Cardellini, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa" l'interprete deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione dì presunzioni assolute, e non può limitarsi a richiamare il dato astratto della commissione del reato in tempo di notte, dovendo considerare lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificate le vicende storico-fattuali oggetto d'imputazione, sì da enucleare, in concreto, l'effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che sia, in ipotesi, derivato dalla commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata (in questo caso, di tempo), nonché l'approfittamento di essa da parte del soggetto agente.1.2. Anche il secondo motivo è fondato perché la corte territoriale nel procedere alla rideterminazione della pena - in accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato - pur mantenendo come pena base per il reato più grave di cui al capo gg) quella di anni sei di reclusione e di euro 1.500,00 di multa, ha apportato per la recidiva un aumento di anni due di reclusione e di euro 500,00 di multa,motivandola con la "maggior riprovevolezza e più accentuata pericolosità del reo", mentre il giudice di primo grado l'aveva quantificato in anni uno di reclusione ed euro 250,00 di multa, in tal modo palesemente violando il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, del codice di rito, applicabile quando impugnante è- come nel caso di specie - il solo imputato. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste che procederà innanzitutto a verificare, attenendosi al principio di diritto enunciato, la ricorrenza dell'aggravante della minora difesa in relazione ai furti di cui ai capi Q e R dell'imputazione; indi procederà, in ogni caso, alla (ri)determinazione della pena tenendo conto di quanto rilevato con riferimento all'aumento operato per la recidiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste per nuovo esame. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente R nat [OSCURATO:PERSONA] do §abeone [OSCURATO:PERSONA]