CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 2 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania, pronunciata il 2 maggio 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474, 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen. con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di commercio di prodotti con segni contraffatti, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui la Corte territoriale ha già respinto le apodittiche affermazioni difensive sulla natura grossolana del falso alla luce delle risultanze processuali e della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra, comunque, il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente ma la fede pubblica (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in relazione al diniego della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono privi di concreta specificità e pertinenza censoria poiché meramente riproduttivi di generici profili di censura già puntualmente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 3 sul danno cagionato al titolare del marchio e sui numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato nonché sulle già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.