CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08739/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo ed il secondo motivo, rispettivamente relativi al mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato e alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo, non sono consentiti perché estranei all'oggetto del giudizio di rinvio disposto dalla Sezione quinta di questa Corte di legittimità con sentenza n. 30538 del 13 maggio 2021, limitatamente al trattamento sanzionatorio. E' pacifico che in caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità, la cognizione del giudice del rinvio è circoscritta ai punti della decisione annullati ed altresì da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico- giuridica. 1.2. Il terzo motivo, relativo al computo della pena a seguito del giudizio di equivalenza fra aggravanti ed attenuanti generiche, sollecita un novo esercizio del potere discrezione di determinazione della pena riservato al giudice del merito che vi ha provveduto dando ampiamente conto dei criteri adottati del tutto conformi ai principi fissati dalla sentenza rescindente. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio