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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06919/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 31566/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è generico e manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, tanto in merito al riconoscimento della recidiva, quanto in merito all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omesso riconoscimento di tali attenuanti come prevalenti sulla contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 31566/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è generico e manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, tanto in merito al riconoscimento della recidiva, quanto in merito all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omesso riconoscimento di tali attenuanti come prevalenti sulla contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/
Sentenza Cassazione n. 06919/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris