CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 1978
Cassazione n. 15970/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 03/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano con provvedimento in data 3 ottobre 2025, in accoglimento del reclamo del D.A.P. del Ministero della Giustizia annullava l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] e disapplicato gli art. 6 e 8 della Circolare ministeriale 3676/6126 del 2 ottobre 2017 che limita per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. la possibilità di cuocere i cibi dalle ore 24 alle ore 7 del mattino successivo. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con motivo unico la violazione degli artt. 35 bis e 41 bis Ord. pen. in relazione agli artt. 3 e 32 Cost. [OSCURATO:PERSONA] della Casa di reclusione, rilevava in prima battuta il ricorrente, non individuava alcuna ragione organizzativa che giustificasse la limitazione dell'uso del fornello dalle 24 alle 7 del mattino. Infatti, veniva richiamata la generale motivazione contenuta nella circolare _ del D.A.P. e attinente alla natura pericolosa e potenzialmente offensiva dei fornelli. 1 J57-Tal decisione ha l'effetto di fare rivivere il divieto di cottura cibi, eliminato dalla pronuncia della Corte Cost. n. 186/2018. Inoltre, sebbene la limitazione oraria alla possibilità di cottura dei cibi possa essere legittimamente introdotta dalla [OSCURATO:PERSONA] per ragioni organizzative, non deve avere natura discriminatoria ovvero inutilmente vessatoria per i detenuti al regime speciale. In particolare, era emerso che anche ad alcuni detenuti in regime differenziato era stato concesso di utilizzare fornelli e pentole senza limiti orari. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il principio di diritto che governa la materia - e al quale si intende dare continuità - è nel senso della piena legittimità delle disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie, laddove queste - prefissando ambiti orari entro i quali si consenta la cottura dei cibi e, quindi, la disponibilità del fornello e di tutti gli utensili necessari - vadano a incidere esclusivamente sulle modalità di esercizio del relativo diritto, senza negare la sussistenza stessa di questo ( in motivazione Sez. 1, Sentenza n. 6811 del 2026, n.m.) In tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio. (Conf. n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e n. 7194 del 2021) (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero, Rv. 280532 - 01) Questo orientamento giurisprudenziale, poi, si è successivamente rafforzato. Le successive pronunce di legittimità hanno, infatti, precisato che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, ma la individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi diversificate senza ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, e quindi con l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, 2n. 36940 del 28/06/2022, Ministero della Giustizia in proc. Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Ministero della Giustizia in proc. Bolognino, n.nn.). ( in motivazione Sez. 1, Sentenza n. 39098 del 2023, n.m.) Come già chiarito da questa Corte in recenti pronunce che si sono occupate di casi sovrapponibili a quello in esame (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532 - 01), la previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite con il regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532). Partendo dall'affermazione circa la illegittimità di regolamentazioni differenziate tra i condannati assoggettati a differenti regimi detentivi laddove esse, essendo prive di giustificazione, si risolvano in una forma maggiore ed immotivata afflittività, è comunque consentito all'Amministrazione penitenziaria stabilire modalità difformi, fra il trattamento riservato ai soggetti ristretti secondo il regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. e i detenuti comuni. Una pianificazione differenziata della attività all'interno della struttura carceraria può trovare legittima giustificazione allorquando l'Amministrazione penitenziaria rappresenti concrete esigenze logistiche ed organizzative, che ne rappresentino il presupposto e la ragione d'essere. Solo grazie a tale motivata specificazione, infatti, le differenziazioni che incidono sul riconosciuto diritto non si tradurranno in un mezzo finalizzato all'ottenimento - sotto le mentite spoglie della regolamentazione di carattere generale - di una maggiore (e inutilmente rigida) attitudine restrittiva della carcerazione. Nell'esercizio di tale potere discrezionale, l'Amministrazione, imponendo ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., il divieto di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie ha compiuto una scelta né arbitraria, né «manifestamente irragionevole» o «sostanzialmente inibente la fruizione del diritto» (Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio) ma che, al contrario, pare il risultato del ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018, e le esigenze 3 ,YU1di organizzazione interna degli istituti penitenziari, legate al prelievo degli strumenti ed ai controlli relativi. In altri termini, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia). Con specifico riferimento alla diversità di trattamento prevista per i detenuti comuni, l'Amministrazione ha non illogicamente osservato, senza essere smentita, che questi ultimi, a differenza di quelli sottoposti a regime differenziato, sono allocati in celle che ospitano più persone con concreto rischio, in caso di concentrazione degli orari di cottura, di compromissione della salubrità dell'aria con fumi e odori nonché di sovrapposizione ingiustificata con le attività trattamentali, offerte in misura maggiore. D'altra parte, la Consulta, nel dichiarare illegittimo l'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. f), ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, ha riconosciuto il corrispondente diritto a tali detenuti, senza mai affermare, neanche implicitamente, che questi ultimi non debbano sottostare alle regole del carcere che disciplinano le modalità di esercizio del diritto stesso (suscettibile di fruizione in fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria). (Sez. 1, Sentenza n. 26011 del 2022 n.m.) Nel caso in esame l'amministrazione ha chiarito nel reclamo la ragione per la quale sono previste delle fasce orarie per cucinare per i detenuti in regime speciale e non per gli altri detenuti e tali ragioni sono legate alla salvaguardia della salubrità degli ambienti, alla esigenza di garantire una convivenza ordinata e alla fruizione delle attività trattamentali. 2. Per le sopraesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE [OSCURATO:PERSONA]',',.' ,'" !7°.CA 7t O II 2026 IL FUNLiON - ;:k3 uùZARlO IZIARTO 5