CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.DIONI Guido ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisioneldel Tribunale di Piacenza che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art.590 bis cod.pen. e lo aveva condannato alla pena d mesi due di reclu- sione con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. 2. Su tale ultima statuizione il ricorrente concentra il motivo di doglianza denunciando violazione di legge e difetto motivazionale in ordine alla commisura- zione della sanzione amministrativa, determinata in misura ec:cessiva e non con- forme ai parametri di cui all'art.218 comma 2 C.d.S. e difetto di motivazione sul punto. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati. il giudice nel disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una specifica motivazione sul punto solo allorché la misura si attesti oltre la media editl:ale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Arma- neti e altro, Rv.259211), ma è invece tenuto ad una motivazione puntuale allorché la misura si allontani dal minimo edittale (sez.4, 27.3.2012, Tiburzi, Rv.252738; sez.F., 20.8.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635-01) . Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12.11.1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785; 18.11.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; sez.IV, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fio- rini, Rv.271661). La sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tali principi evidenziando da una parte la gravità della condotta di guida del ricorrente e le conseguenze provocate attestando, poi, la misura della sanzione in termini medio edittali (un anno a fronte di forchetta edittale fino a due anni). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a! pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno