CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 05259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato nei suo( riguardi la misura degli arresti domiciliari ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen. e lamenta che il Giudice specializzato non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la documentazione difensiva dalla quale risulta che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d. P.R. n. 309 del 1990, ovverosia per la partecipazione ad associazione finalizzata al compimento di fatti di lieve entità, sicché non dovrebbe discendere alcun divieto di applicazione dei benefici penitenziari; rilevato che il ricorso prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono, del tutto eccentriche rispetto alla motivazione adeguata e puntuale posta dal Giudice specializzato a fondamento della revoca del beneficio e, invero, osserva il Collegio che il ricorrente non avversa la ratio decidendi relativa alla violazione delle prescrizioni e al riscontrato comportamento del condannato che, complessivamente valutato, è stato giudicato - con motivazione non manifestamente illogica - incompatibile con la prosecuzione della misura; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il P