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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28573/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RIB.

LIBERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla memoria depositataalla scorsa udienza e insiste per il rigetto del ricorso.Si dà atto che alle ore 10.36 è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro diCATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] la quale insiste per l'accoglimento dei motivi diricorso e chiede l'annullamento dell'ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza dell’11 marzo 2026 il Tribunale di Catania ha rigettato larichiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon la quale il Gip del locale Tribunale aveva disposto nei confronti del medesimola misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico inquanto gravemente indiziato di aver partecipato al sodalizio criminosocontestato al capo A) dell’incolpazione provvisoria, avente caratteretransnazionale e finalizzato alla produzione, all’importazione e allo spaccio disostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, ravvisando altresì un altorischio di recidivanza.Il ruolo attribuito all’indagato era in particolare quello di collaborare con altrisodali, ovvero il Coco e lo Storniolo, nella riscossione del denaro dell’associazionedetenendo con Storniolo la cassa comune ed occupandosi di elargire i compensiagli appartenenti al gruppo criminale.2.

Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge nonché il vizio dimotivazione sotto il profilo del difetto di autonoma valutazione nonché lamotivazione apparente dell’ordinanza genetica sia per ciò che riguarda gli indiziche per le esigenze cautelari, integralmente recepite dalla richiesta del P.M. edalla C.n.r. senza alcun vaglio critico.

A fronte di una memoria che denunciava inmodo analitico la natura “copia-incolla” dell’ordinanza genetica, il Tribunale sisarebbe limitato a richiamare giurisprudenza che ammette tale modo diprocedere ed afferma apoditticamente che il Gip avrebbe assolto a tale onere siadifferenziando la posizione degli indagati, sia graduando la misura.

Si assume,pertanto, che la motivazione sarebbe soltanto apparente.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza.

Anche in questo caso,con apposita memoria erano state messe in evidenza criticità che afferivano allapresenza degli elementi costitutivi del reato associativo oltre che alla differenzatra il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 ed il concorso di persone nelreato.

Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato: il conto cointestato conCammarata e i versamenti in contanti; la telefonata del 29 luglio 2024 delfunzionario di banca che chiedeva le dichiarazioni dei redditi del ricorrente e delcognato, segnalando i “tantissimi versamenti in contanti” per un importo“enorme”; la gestione del denaro e la presunta cassa comune desunta daconversazioni ambientali; dal pagamento degli stipendi ai sodali; la riscossione dicrediti per forniture di stupefacente; le dichiarazioni spontanee del [OSCURATO:PERSONA] ilquale ammetteva di sapere che [OSCURATO:PERSONA] in Spagna si occupava di unacoltivazione di marijuana ma riconduceva la gestione del conto e dei movimentiin denaro ad un rapporto familiare e ad una operazione immobiliare lecita.Con la memoria si era chiarito che gli elementi richiamati erano del tuttocompatibili con un rapporto meramente fiduciario-familiare in cui il [OSCURATO:PERSONA] silimitava a gestire somme per conto di [OSCURATO:PERSONA], senza con ciò inserirsistabilmente nel sodalizio, tanto che che lo stesso Gip aveva escluso qualsiasipartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nei reati fine.Si assume, pertanto, che si tratta di motivazione apparente poiché ilTribunale non si confronta con la circostanza che non vi è una sola conversazionein cui [OSCURATO:PERSONA] parli di droga né con la incensuratezza ed il radicamento familiaree lavorativo dello stesso.2.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275 comma 3 cod. proc. pen.Si assume che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la presunzionede qua affermando che gli elementi difensivi non sono sufficienti a superarla,senza tuttavia indicare quali elementi di segno contrario dimostrino un pericoloIl Tribunale si è limitato a fondare il pericolo quasi esclusivamente sullagravità e natura dei fatti contestati e non alla situazione attuale del singololimitandosi ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad avere affari stabilicon [OSCURATO:PERSONA] e altri sodali sino al marzo 2025.

La misura degli arrestidomiciliari non è, pertanto, preceduta da una valutazione individualizzata chetenga conto della persona del [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di specifiche censure dicui alle memorie difensive depositate e la motivazione apparente in quanto nonprende in esame gli argomenti prospettati.3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositatoconclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.Va premesso che in tema di misure cautelari personali, la necessità diun'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei graviindizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assoltaquando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolgala richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuniindagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversagraduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazionecritica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complessodelle sue articolazioni interne. (Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017,Rv. 270662).Nella specie, facendo applicazione di tale principio, il Tribunale ha ritenutoche l’ordinanza genetica abbia effettuato una ragionata e consapevole disaminadel complessivo compendio indiziario, come desumibile anche dalle formuleriepilogative adottate, soffermandosi sulla valutazione dei gravi indiziescludendoli per taluno, tanto per il reato associativo quanto per i reati fine(come nel caso del [OSCURATO:PERSONA]).

Ha proseguito il Tribunale evidenziando come il Gipabbia operato autonome valutazioni anche con riferimento alle esigenzecautelari, rilevando che, mentre il Pubblico Ministero aveva chiesto per tutti gliindagati del delitto associativo la misura di massimo rigore, il Gip ha applicato lamisura gradata degli arresti domiciliari, motivando specificamente, sia puresinteticamente sulla base di quali elementi specifici abbia ritenuto superabile lapresunzione relativa ex lege prevista dall’art 275 comma terzo cod. proc. pen.Da ciò il Tribunale ha desunto, in maniera argomentata che il Gip,contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha posto in essere unautonomo approfondimento, rielaborando in maniera autonoma l’interocompendio probatorio.2.

Il secondo motivo é parimenti manifestamente infondato.Deve in primo luogo ribadirsi l'ormai pacifico principio di diritto espresso daquesta Corte secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione ilvizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spettasolo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Rv. 255460); deve quindi qualificarsi come inammissibile il ricorsoche si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singolielementi risultanti in atti, poiché costituisce una censura afferente al merito delladecisione, in quanto implicitamente teso a far valere una differenteinterpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione dialcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Rv. 216367) ouna diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4,n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884).Nella specie il giudice del riesame ha ricostruito l’attività investigativasvolta dalla Procura di Catania in sinergia con l’autorità giudiziaria spagnola cheha disvelato l’esistenza di una associazione criminale transnazionale diretta epromossa da [OSCURATO:PERSONA], dedita all’attività di coltivazione, detenzionee spaccio di sostanze stupefacenti che si sviluppava tra il territorio di Catania e laSpagna, in specie nei pressi della città di Barcellona dove era stata realizzatauna piantagione indoor.

Le indagini consentivano di accertare che [OSCURATO:PERSONA],stabilmente assistito da un rete di collaboratori, in parte facenti parte del suonucleo familiare tra cui la moglie, il cugino, il nipote e suo cognato, [OSCURATO:PERSONA] DiBella e in parte estranei, si occupava della coltivazione sfruttando la normativapiù favorevole rispetto a quella italiana, in tema di stupefacenti, per minimizzarei rischi, ne sosteneva i costi e coordinava con elevata capacità imprenditoriale leconfezionamento, lo stoccaggio, il trasporto via mare su navi commerciali oimbarcazioni private.Quanto alla differenza tra la partecipazione al reato associativo ed ilconcorso di persone nel reato, nuovamente invocata dalla difesa, va rilevato cheper la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazionefinalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investituraformale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale perl'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (così Sez. 3, n. 22124del 29/04/2015, Rv. 263662-01, e Sez. 4, n. 516716 del 16/10/2013, Rv.257905-01).

Tenuto conto di questa prospettiva, il contributo, purché funzionaleper l'esistenza dell'associazione in quel momento storico, può essere del tipo piùvario: esemplificativamente è stato ritenuto partecipe il soggetto che risultavaessere l'intestatario del contratto di locazione dell'immobile all'interno del qualeera occultata e venduta la sostanza stupefacente (così Sez. 4, n. 516716 del2013, cit.).

Si é affermato che la partecipazione ad un’associazione dinarcotraffico integra un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva puòrealizzarsi in modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributoalla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica lalesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975del 26/05/2021, Rv. 282139-01).Ciò premesso, il Tribunale non ha mancato di valutare specificamente ilruolo del [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente il ruolo svolto di cassiere del sodalizio, comedesunto dalle molteplici intercettazioni ambientali riportate nel corpomotivazionale del provvedimento impugnato con argomenti che non vengono inalcun modo scalfiti dalle deduzioni difensive.

A sostegno dell’ipotesi accusatoriavengono in particolare menzionate le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] el’impiegato dell’istituto di credito ove lo stesso in tratteneva un conto cointestatocon il cognato [OSCURATO:PERSONA] in occasione del quale il secondo gli spiegava chedoveva portare in banca le dichiarazioni dei redditi sue e del cognato perché acagione di controlli incrociati era emersa una movimentazione di denaro“enorme”; la conversazione intrattenuta con la moglie alla quale, avuta larisposta che non era possibile produrre la documentazione fiscale il giornosuccessivo, come era stato richiesto, raccomandava di “preparare le buste delmatrimonio”.

A ciò si aggiunge l’accesso di un coindagato presso l’abitazione delDi [OSCURATO:PERSONA] per prelevare denaro da consegnare in Spagna al [OSCURATO:PERSONA] e leconversazioni intercorse con soggetti deputati a recuperare il denaro per importirilevantissimi.3.

Il terzo motivo é manifestamente infondato.Ed invero, il Tribunale ha fatto corretta applicazione della presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. tenuto contro sia della gravità e dellanatura dei fatti in contestazione sia dell’elevato pericolo di recidivanza; percontro l’indagato non ha fornito elementi idonei a superare detta presunzioneche non siano stati vagliati ma si limita ad una censura di carattere meramenteavversativo.4.

Manifestamente infondata è altresì la doglianza con la quale il ricorrentelamenta l'omesso esame delle deduzioni formulate nelle memorie depositatedinanzi al Tribunale del riesame.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ilgiudice non è tenuto a fornire una specifica e analitica risposta a ciascunargomento difensivo, essendo, invece, sufficiente che la motivazione dia contodelle ragioni poste a fondamento della decisione attraverso un percorsoargomentativo idoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito eincompatibile con le contrarie prospettazioni della parte.

Ne consegue chel'omessa menzione di una memoria difensiva o di singole deduzioni in essacontenute non integra, di per sé, un vizio di motivazione quando le questioniprospettate risultino comunque esaminate, anche implicitamente, attraverso lacomplessiva struttura argomentativa del provvedimento.Ne consegue che la parte che deduca l'omessa valutazione di memoriedifensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione,l'argomento "decisivo" per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie enon valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del17/01/2019, Rv. 276511).Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha diffusamente illustrato leragioni della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sviluppandoconsiderazioni logiamente incompatibili con le contrarie allegazioni difensive e lacensura si risolve, pertanto nella generica richiesta di una più approfonditaconfutazione di argomenti già disattesi, collocandosi, in realtà, sul terreno delmerito della valutazione cautelare non consentita in questa sede.5.

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di Euro3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 15 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIB. LIBERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla memoria depositataalla scorsa udienza e insiste per il rigetto del ricorso.Si dà atto che alle ore 10.36 è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro diCATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] la quale insiste per l'accoglimento dei motivi diricorso e chiede l'annullamento dell'ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’11 marzo 2026 il Tribunale di Catania ha rigettato larichiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon la quale il Gip del locale Tribunale aveva disposto nei confronti del medesimola misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico inquanto gravemente indiziato di aver partecipato al sodalizio criminosocontestato al capo A) dell’incolpazione provvisoria, avente caratteretransnazionale e finalizzato alla produzione, all’importazione e allo spaccio disostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, ravvisando altresì un altorischio di recidivanza.Il ruolo attribuito all’indagato era in particolare quello di collaborare con altrisodali, ovvero il Coco e lo Storniolo, nella riscossione del denaro dell’associazionedetenendo con Storniolo la cassa comune ed occupandosi di elargire i compensiagli appartenenti al gruppo criminale.2. Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge nonché il vizio dimotivazione sotto il profilo del difetto di autonoma valutazione nonché lamotivazione apparente dell’ordinanza genetica sia per ciò che riguarda gli indiziche per le esigenze cautelari, integralmente recepite dalla richiesta del P.M. edalla C.n.r. senza alcun vaglio critico. A fronte di una memoria che denunciava inmodo analitico la natura “copia-incolla” dell’ordinanza genetica, il Tribunale sisarebbe limitato a richiamare giurisprudenza che ammette tale modo diprocedere ed afferma apoditticamente che il Gip avrebbe assolto a tale onere siadifferenziando la posizione degli indagati, sia graduando la misura. Si assume,pertanto, che la motivazione sarebbe soltanto apparente.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. Anche in questo caso,con apposita memoria erano state messe in evidenza criticità che afferivano allapresenza degli elementi costitutivi del reato associativo oltre che alla differenzatra il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 ed il concorso di persone nelreato. Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato: il conto cointestato conCammarata e i versamenti in contanti; la telefonata del 29 luglio 2024 delfunzionario di banca che chiedeva le dichiarazioni dei redditi del ricorrente e delcognato, segnalando i “tantissimi versamenti in contanti” per un importo“enorme”; la gestione del denaro e la presunta cassa comune desunta daconversazioni ambientali; dal pagamento degli stipendi ai sodali; la riscossione dicrediti per forniture di stupefacente; le dichiarazioni spontanee del [OSCURATO:PERSONA] ilquale ammetteva di sapere che [OSCURATO:PERSONA] in Spagna si occupava di unacoltivazione di marijuana ma riconduceva la gestione del conto e dei movimentiin denaro ad un rapporto familiare e ad una operazione immobiliare lecita.Con la memoria si era chiarito che gli elementi richiamati erano del tuttocompatibili con un rapporto meramente fiduciario-familiare in cui il [OSCURATO:PERSONA] silimitava a gestire somme per conto di [OSCURATO:PERSONA], senza con ciò inserirsistabilmente nel sodalizio, tanto che che lo stesso Gip aveva escluso qualsiasipartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nei reati fine.Si assume, pertanto, che si tratta di motivazione apparente poiché ilTribunale non si confronta con la circostanza che non vi è una sola conversazionein cui [OSCURATO:PERSONA] parli di droga né con la incensuratezza ed il radicamento familiaree lavorativo dello stesso.2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275 comma 3 cod. proc. pen.Si assume che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la presunzionede qua affermando che gli elementi difensivi non sono sufficienti a superarla,senza tuttavia indicare quali elementi di segno contrario dimostrino un pericoloIl Tribunale si è limitato a fondare il pericolo quasi esclusivamente sullagravità e natura dei fatti contestati e non alla situazione attuale del singololimitandosi ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad avere affari stabilicon [OSCURATO:PERSONA] e altri sodali sino al marzo 2025. La misura degli arrestidomiciliari non è, pertanto, preceduta da una valutazione individualizzata chetenga conto della persona del [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di specifiche censure dicui alle memorie difensive depositate e la motivazione apparente in quanto nonprende in esame gli argomenti prospettati.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositatoconclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.Va premesso che in tema di misure cautelari personali, la necessità diun'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei graviindizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assoltaquando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolgala richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuniindagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversagraduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazionecritica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complessodelle sue articolazioni interne. (Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017,Rv. 270662).Nella specie, facendo applicazione di tale principio, il Tribunale ha ritenutoche l’ordinanza genetica abbia effettuato una ragionata e consapevole disaminadel complessivo compendio indiziario, come desumibile anche dalle formuleriepilogative adottate, soffermandosi sulla valutazione dei gravi indiziescludendoli per taluno, tanto per il reato associativo quanto per i reati fine(come nel caso del [OSCURATO:PERSONA]). Ha proseguito il Tribunale evidenziando come il Gipabbia operato autonome valutazioni anche con riferimento alle esigenzecautelari, rilevando che, mentre il Pubblico Ministero aveva chiesto per tutti gliindagati del delitto associativo la misura di massimo rigore, il Gip ha applicato lamisura gradata degli arresti domiciliari, motivando specificamente, sia puresinteticamente sulla base di quali elementi specifici abbia ritenuto superabile lapresunzione relativa ex lege prevista dall’art 275 comma terzo cod. proc. pen.Da ciò il Tribunale ha desunto, in maniera argomentata che il Gip,contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha posto in essere unautonomo approfondimento, rielaborando in maniera autonoma l’interocompendio probatorio.2. Il secondo motivo é parimenti manifestamente infondato.Deve in primo luogo ribadirsi l'ormai pacifico principio di diritto espresso daquesta Corte secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione ilvizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spettasolo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Rv. 255460); deve quindi qualificarsi come inammissibile il ricorsoche si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singolielementi risultanti in atti, poiché costituisce una censura afferente al merito delladecisione, in quanto implicitamente teso a far valere una differenteinterpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione dialcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Rv. 216367) ouna diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4,n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884).Nella specie il giudice del riesame ha ricostruito l’attività investigativasvolta dalla Procura di Catania in sinergia con l’autorità giudiziaria spagnola cheha disvelato l’esistenza di una associazione criminale transnazionale diretta epromossa da [OSCURATO:PERSONA], dedita all’attività di coltivazione, detenzionee spaccio di sostanze stupefacenti che si sviluppava tra il territorio di Catania e laSpagna, in specie nei pressi della città di Barcellona dove era stata realizzatauna piantagione indoor. Le indagini consentivano di accertare che [OSCURATO:PERSONA],stabilmente assistito da un rete di collaboratori, in parte facenti parte del suonucleo familiare tra cui la moglie, il cugino, il nipote e suo cognato, [OSCURATO:PERSONA] DiBella e in parte estranei, si occupava della coltivazione sfruttando la normativapiù favorevole rispetto a quella italiana, in tema di stupefacenti, per minimizzarei rischi, ne sosteneva i costi e coordinava con elevata capacità imprenditoriale leconfezionamento, lo stoccaggio, il trasporto via mare su navi commerciali oimbarcazioni private.Quanto alla differenza tra la partecipazione al reato associativo ed ilconcorso di persone nel reato, nuovamente invocata dalla difesa, va rilevato cheper la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazionefinalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investituraformale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale perl'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (così Sez. 3, n. 22124del 29/04/2015, Rv. 263662-01, e Sez. 4, n. 516716 del 16/10/2013, Rv.257905-01). Tenuto conto di questa prospettiva, il contributo, purché funzionaleper l'esistenza dell'associazione in quel momento storico, può essere del tipo piùvario: esemplificativamente è stato ritenuto partecipe il soggetto che risultavaessere l'intestatario del contratto di locazione dell'immobile all'interno del qualeera occultata e venduta la sostanza stupefacente (così Sez. 4, n. 516716 del2013, cit.). Si é affermato che la partecipazione ad un’associazione dinarcotraffico integra un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva puòrealizzarsi in modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributoalla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica lalesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975del 26/05/2021, Rv. 282139-01).Ciò premesso, il Tribunale non ha mancato di valutare specificamente ilruolo del [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente il ruolo svolto di cassiere del sodalizio, comedesunto dalle molteplici intercettazioni ambientali riportate nel corpomotivazionale del provvedimento impugnato con argomenti che non vengono inalcun modo scalfiti dalle deduzioni difensive. A sostegno dell’ipotesi accusatoriavengono in particolare menzionate le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] el’impiegato dell’istituto di credito ove lo stesso in tratteneva un conto cointestatocon il cognato [OSCURATO:PERSONA] in occasione del quale il secondo gli spiegava chedoveva portare in banca le dichiarazioni dei redditi sue e del cognato perché acagione di controlli incrociati era emersa una movimentazione di denaro“enorme”; la conversazione intrattenuta con la moglie alla quale, avuta larisposta che non era possibile produrre la documentazione fiscale il giornosuccessivo, come era stato richiesto, raccomandava di “preparare le buste delmatrimonio”. A ciò si aggiunge l’accesso di un coindagato presso l’abitazione delDi [OSCURATO:PERSONA] per prelevare denaro da consegnare in Spagna al [OSCURATO:PERSONA] e leconversazioni intercorse con soggetti deputati a recuperare il denaro per importirilevantissimi.3. Il terzo motivo é manifestamente infondato.Ed invero, il Tribunale ha fatto corretta applicazione della presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. tenuto contro sia della gravità e dellanatura dei fatti in contestazione sia dell’elevato pericolo di recidivanza; percontro l’indagato non ha fornito elementi idonei a superare detta presunzioneche non siano stati vagliati ma si limita ad una censura di carattere meramenteavversativo.4. Manifestamente infondata è altresì la doglianza con la quale il ricorrentelamenta l'omesso esame delle deduzioni formulate nelle memorie depositatedinanzi al Tribunale del riesame.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ilgiudice non è tenuto a fornire una specifica e analitica risposta a ciascunargomento difensivo, essendo, invece, sufficiente che la motivazione dia contodelle ragioni poste a fondamento della decisione attraverso un percorsoargomentativo idoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito eincompatibile con le contrarie prospettazioni della parte. Ne consegue chel'omessa menzione di una memoria difensiva o di singole deduzioni in essacontenute non integra, di per sé, un vizio di motivazione quando le questioniprospettate risultino comunque esaminate, anche implicitamente, attraverso lacomplessiva struttura argomentativa del provvedimento.Ne consegue che la parte che deduca l'omessa valutazione di memoriedifensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione,l'argomento "decisivo" per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie enon valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del17/01/2019, Rv. 276511).Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha diffusamente illustrato leragioni della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sviluppandoconsiderazioni logiamente incompatibili con le contrarie allegazioni difensive e lacensura si risolve, pertanto nella generica richiesta di una più approfonditaconfutazione di argomenti già disattesi, collocandosi, in realtà, sul terreno delmerito della valutazione cautelare non consentita in questa sede.5. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di Euro3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 15 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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