CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2026
Cassazione n. 35040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dalla parte civile in data 08/09/2026, conallegata nota spese;considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono laviolazione di legge e la nullità della sentenza in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamenteinfondato poiché, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non ènecessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficienteun congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovveroall’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri datale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4 sull’assenza di resipiscenza e sui18 precedenti penali a carico dell’imputato, anche per fatti specifici, a riprovadella sua pericolosità e tendenza a delinquere);che deve essereribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti,nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad unaanalitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puòlimitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007,Cilia, Rv. 238851-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;considerato che la memoria depositata dalla pate civile in data 08/09/2026 ètardiva, con conseguente rigetto della richiesta di lquidazione delle spese. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]