Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1215/2024
ECLI:EU:C:2024:687
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0339(01)
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 5 settembre 2024 (
1
)
Causa C‑339/22
BSH Hausgeräte GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Stoccolma, Svezia)]
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Competenza internazionale delle autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri con riferimento a controversie vertenti su brevetti di [OSCURATO:PERSONA] terzi – Azione per contraffazione – Eccezione di invalidità – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 4, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 24, punto 4 – “Effetto riflesso”»
I.
Introduzione
1.
Il 22 febbraio 2024 ho presentato le mie conclusioni nella presente causa (
2
). Successivamente, il 9 aprile 2024, conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, la Corte ha deciso di riattribuire detta causa alla Grande Sezione. Inoltre, con ordinanza del 16 aprile 2024, adottata sulla base dell’articolo 83 di detto regolamento, essa ha disposto la riapertura della fase orale del procedimento.
2.
In tale contesto, la Corte ha invitato le parti interessate a partecipare a una nuova udienza e a concentrare le loro future difese sulla terza questione pregiudiziale formulata dallo [OSCURATO:PERSONA] hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma, Svezia), vertente, lo ricordo, sulla competenza delle autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, a norma del regolamento Bruxelles I
bis
(
3
), a conoscere di controversie vertenti su brevetti di [OSCURATO:PERSONA] terzi. Tale seconda udienza si è tenuta il 14 maggio 202[4]. I rappresentanti della BSH Hausgeräte GmbH (in prosieguo: la «BSH»), dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), del governo francese e della [OSCURATO:PERSONA] europea hanno ivi discusso, essenzialmente, di tale problematica.
3.
Come richiesto dalla Corte, presenterò nuove conclusioni, incentrate su detta terza questione. Tali conclusioni fungeranno da «
addendum
» alle prime. Esse mi offriranno, infatti, la rara opportunità di approfondire taluni aspetti del ragionamento da me compiuto al riguardo.
II.
Analisi
4.
Ricordo brevemente il contesto. La BSH (con sede in Germania) ha proposto un’azione per contraffazione contro la [OSCURATO:PERSONA] (con sede in Svezia) dinanzi ai giudici svedesi. In sostanza, la BSH sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] viola un determinato «brevetto europeo» che era stato concesso alla prima società dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) (
4
) per vari [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione (tra cui la Svezia) e uno Stato terzo (la Turchia). Posto che detto «brevetto europeo» non è un titolo sovranazionale unitario, bensì essenzialmente un insieme di brevetti nazionali che offrono ciascuno una protezione valida sul territorio dello Stato interessato (conformemente al principio di territorialità applicabile a tali titoli), detta azione costituisce in realtà un insieme di domande relative alla contraffazione (una per titolo nazionale). Per contrastare tali domande, la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’invalidità di detti titoli. Alla luce di tale eccezione, il giudice del rinvio si chiede se i giudici svedesi siano legittimati a pronunciarsi su domande concernenti i brevetti di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dalla Svezia (prima e seconda questione pregiudiziale) e su quella relativa al brevetto turco (terza questione pregiudiziale). Come spiegato in apertura, la mia analisi si concentrerà su quest’ultimo aspetto e, quindi, sulla competenza internazionale delle autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri a conoscere di controversie relative a brevetti di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
5.
Il punto di partenza di questa analisi non è (o non è più) controverso. Il regolamento Bruxelles I
bis
è applicabile e, pertanto, fonda la competenza delle autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri a conoscere di una siffatta controversia qualora (e
per il solo fatto che
) il convenuto sia domiciliato nell’Unione (come la [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie) (
5
), a prescindere dall’origine «esterna» del brevetto di cui trattasi (
6
). Non mi dilungherò nuovamente sulla questione, rinviando, per maggiori dettagli, ai paragrafi 24 e 101 delle mie prime conclusioni.
6.
Per quanto attiene alle soluzioni previste dal regime istituito con il regolamento Bruxelles I
bis
(in prosieguo: il «regime di Bruxelles»), un altro aspetto è chiaro. È pacifico tra gli intervenienti che, in forza della regola generale prevista all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, i giudici di uno Stato membro sono, nella grande maggioranza dei casi (
7
), competenti a pronunciarsi sulle domande relative a
brevetti stranieri
, compresi quelli di [OSCURATO:PERSONA] terzi, quando il convenuto è domiciliato nel territorio di detto Stato membro. Su tale base, detti giudici possono, in particolare, legittimamente pronunciarsi sulla contraffazione di tale brevetto intervenuta fuori dai confini del suddetto Stato membro (
8
). Infatti, dalla sentenza Owusu (
9
) emerge che la competenza che detti giudici traggono dalla norma di cui trattasi è, in linea di principio, non soltanto
generale
, ma anche
universale
.
7.
Tanto premesso, ricordo che il punto cruciale del caso di specie risiede nel fatto che, eccezionalmente, a norma dell’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I
bis
, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro, comprese quelle del convenuto, non sono legittimate a conoscere delle domande vertenti sull’iscrizione o sulla validità di brevetti depositati o registrati in un altro «Stato membro» (o considerato tale). Esse non possono pronunciarsi su tali questioni nemmeno in via incidentale nell’ambito di un’azione per contraffazione. Infatti, la disposizione di cui trattasi conferisce, in materia, competenza esclusiva alle «autorità giurisdizionali dello Stato membro» del titolo. Orbene, tutta la discussione verte sulla questione se, in forza di detto regolamento, le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri siano altresì incompetenti a pronunciarsi, in via principale o in via incidentale, sull’iscrizione o la validità di brevetti di
[OSCURATO:PERSONA] terzi
. Il problema così sollevato è delicato, annoso e, oltretutto, trasversale: esso si pone allo stesso modo per tutte le materie per le quali l’articolo 24 del regolamento di cui trattasi prevede una norma di competenza esclusiva (diritti reali immobiliari, validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, esecuzione delle decisioni, ecc.), quando lo Stato coinvolto non è uno Stato membro, ma è uno Stato terzo (
10
).
8.
La BSH, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno suggerito di rispondere a tale questione (risposta anch’essa trasversale in quanto applicabile senza distinzione a tutte queste materie) nel senso che, posto che l’articolo 24 del regolamento Bruxelles I
bis
non affronta espressamente tale situazione, la regola generale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento si applicherebbe, per così dire, «puramente e semplicemente». Pertanto, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato sarebbero, sulla base di detta norma, legittimate a pronunciarsi, segnatamente, sull’iscrizione o sulla validità di un brevetto di uno Stato terzo. Inoltre, una volta adite, esse sarebbero tenute a farlo, fatta eccezione per i casi in cui trovano applicazione gli articoli 33 e 34 di detto regolamento (che saranno analizzati più avanti) (
11
).
9.
Tornerò, anzitutto, su alcune delle insidie di questa lettura del regolamento Bruxelles I
bis
(A), prima di ribadire la soluzione che avevo, dal canto mio, suggerito (B). Le discussioni tenutesi dinanzi alla Corte in occasione della seconda udienza mi condurranno, infine, ad esaminare una «terza via» (C).
A.
Alcune insidie della tesi dell’applicazione «pura e semplice» dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis
10.
Non riproporrò in questa sede tutte le critiche da me mosse, nelle mie prime conclusioni, alla tesi dell’applicazione «pura e semplice» dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
. Mi limiterò a tornare su due aspetti che sono stati al centro della discussione in occasione della seconda udienza, vale a dire (1) in che misura il fatto che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro si pronuncino sull’iscrizione o sulla validità di un brevetto di uno Stato terzo contrasti con il diritto internazionale consuetudinario e (2) la questione se la formulazione del regolamento di cui trattasi, allo stato attuale, imponga una soluzione in tal senso.
1.
Limiti posti dal diritto internazionale consuetudinario alla competenza giurisdizionale degli [OSCURATO:PERSONA]
11.
Come sostiene la maggior parte degli esperti e come, del resto, hanno ammesso (seppure con una certa riluttanza iniziale) il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] in occasione della seconda udienza, il diritto internazionale consuetudinario disciplina la competenza giurisdizionale degli [OSCURATO:PERSONA] («adjudicatory jurisdiction») in materia civile e commerciale. In sostanza, uno Stato può legittimamente rivendicare tale competenza solo se, tra esso e una determinata controversia, esiste
un collegamento sufficiente
, che può essere di natura territoriale o nazionale. Pertanto, quando uno Stato definisce la competenza internazionale delle sue autorità giurisdizionali adottando norme di diritto internazionale privato (o quando è l’Unione a farlo con riferimento alle autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri), esso (o essa) deve attenersi a tale quadro (
12
).
12.
A tal riguardo, per
la maggior parte delle controversie
in materia civile e commerciale, la competenza universale delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, come prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
, è conforme al diritto internazionale consuetudinario. Infatti, uno Stato può legittimamente pronunciarsi su domande proposte contro le persone domiciliate nel suo territorio, anche quando tali domande riguardino, d’altro canto, fatti intervenuti sul territorio di un altro Stato (membro o terzo). Il domicilio instaura, tra il primo Stato e dette domande, un collegamento sufficiente a tal fine. Su tale base, le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono legittimamente pronunciarsi, in particolare, su un’azione per contraffazione di un brevetto di uno Stato terzo proposta contro un convenuto «locale» (
13
). Esercitando una siffatta competenza giurisdizionale, lo Stato membro in cui il convenuto è domiciliato non lede la sovranità dello Stato terzo interessato. In particolare, il primo Stato non impedisce affatto al secondo di esercitare la propria competenza giurisdizionale sulla controversia di cui trattasi (
14
). La sovrapposizione di competenza che ne risulta con riferimento ad una sola e medesima controversia non contrasta con il diritto internazionale consuetudinario (
15
) (ma è piuttosto intrinseca ad esso).
13.
Per contro, e in via eccezionale, sarebbe (fortemente) criticabile, alla luce di detto diritto, che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro si pronuncino su determinate
controversie
in materia civile e commerciale che coinvolgono un altro Stato (membro o terzo), quand’anche il convenuto interessato sia domiciliato nel territorio del primo Stato. Ciò vale, in particolare,
in materia di iscrizione o di validità dei brevetti
. In occasione della seconda udienza, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno riconosciuto che, in materia, trovano applicazione considerazioni attinenti alla sovranità, sottolineando però che la loro importanza varia a seconda dei casi. A mio parere, vanno effettivamente distinte due situazioni.
14.
Da un lato, è evidente che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro non possono legittimamente pronunciarsi su domande che hanno
per oggetto stesso
l’iscrizione o la validità di un brevetto depositato o registrato in un altro Stato (membro o terzo), tenuto conto del coinvolgimento di un organo di quest’ultimo, vale a dire il suo ufficio per la proprietà intellettuale (UPI), nella concessione di detto titolo e nella gestione del registro in cui esso è iscritto.
15.
Non è che la concessione di un brevetto sia un «atto governativo» che riflette scelte politiche «sovrane» che non possono essere assoggettate al controllo di un’autorità giurisdizionale straniera. Attualmente gli UPI non dispongono (o dispongono raramente) di un margine di discrezionalità in merito all’opportunità di concedere un siffatto titolo. Essi esaminano le domande di brevetto alla luce dei requisiti di legge applicabili, concedono i brevetti quando detti requisiti sono soddisfatti e li registrano di conseguenza. Nel complesso, il loro intervento ha carattere più «automatico» che «sovrano». Ciò è tanto più vero per il ruolo degli UPI nazionali rispetto ai brevetti europei (come quello oggetto del procedimento principale), posto che, quando si tratta di «convalidare» un tale brevetto per il loro territorio (conferendogli così il medesimo effetto di un brevetto nazionale), detti uffici si limitano ad avallare il controllo preliminare, da parte dell’UEB, delle condizioni di brevettabilità previste nella CBE.
16.
La spiegazione è, in realtà, molto più semplice. È, infatti, un principio evidente del diritto consuetudinario che uno Stato non può intervenire nel funzionamento dei servizi pubblici di un altro Stato. Uno Stato, come non può ordinare, per il tramite delle proprie autorità giurisdizionali, a un organo straniero di adottare un atto, non può nemmeno modificare o annullare gli atti che da esso promanano. Lo Stato cui appartiene l’organo in questione dispone, infatti, di una
competenza materiale esclusiva
a tal riguardo. Pertanto, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro, così come non possono ordinare all’UPI di un altro Stato (membro o terzo) di concedere un brevetto per il territorio di quest’ultimo, non possono nemmeno ordinare a detto ufficio di modificare o cancellare un’iscrizione nel registro da esso tenuto o rendere una dichiarazione con effetto
erga omnes
sulla validità del titolo alla base di detta iscrizione. Solo lo Stato di detto UPI può legittimamente rivendicare una competenza giurisdizionale in materia (
16
). Sottolineo che, diversamente da quanto da me suggerito nella nota 51 delle mie prime conclusioni, il problema è esattamente lo stesso per le domande che hanno ad oggetto l’iscrizione o la validità delle «parti» nazionali dei brevetti europei (
17
).
17.
D’altra parte, in linea di principio, il diritto internazionale consuetudinario non osta a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro, investite di una domanda formulata contro un convenuto «locale» e avente ad oggetto la contraffazione di un brevetto di uno Stato terzo, si pronuncino sulla validità di detto brevetto, a titolo di questione preliminare
oppure incidentale
(essendo l’esistenza di un valido titolo una premessa indispensabile al successo di una siffatta azione), ad esempio, quando detto convenuto solleva un’eccezione di invalidità.
18.
Infatti, in linea con le spiegazioni formulate nel paragrafo che precede, e contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’aspetto decisivo a tal fine non è la natura della questione da definire (la validità del brevetto) o quella delle norme da applicare (i motivi di revoca o, in caso di asseriti vizi di procedura, le norme processuali previste nel diritto dello Stato terzo (
18
)), bensì la natura della decisione da pronunciare. Nell’ambito di un’azione per contraffazione, le autorità giurisdizionali dello Stato membro adite non pronunciano una sentenza avente ad oggetto la regolarità del titolo di cui trattasi, ma si limitano ad enunciare, in una fase intermedia del loro ragionamento, una proposta (validità o invalidità) ai soli fini della risoluzione della questione principale loro sottoposta (contraffazione o mancanza di contraffazione). Il dispositivo della decisione da esse emanata definirà i diritti privati delle parti. Esso ingiungerà al convenuto di risarcire il danno (ecc.) in caso di accertamento della contraffazione o, in caso contrario, respingerà l’azione del ricorrente. Pertanto, tale decisione non oltrepassa la competenza giurisdizionale dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, a condizione che essa spieghi unicamente effetti
inter partes
e che nessun effetto
erga omnes
sia collegato ai motivi concernenti la validità del titolo (
19
).
2.
Testo del regolamento Bruxelles I
bis
19.
La norma di competenza esclusiva in materia di iscrizione o di validità dei brevetti contenuta all’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I
bis
trae origine dalle considerazioni di diritto internazionale consuetudinario che precedono. Tale norma mira, quando uno Stato membro è coinvolto nella controversia, a salvaguardare la sovranità di quest’ultimo nell’ordinamento internazionale (
20
), garantendo che solo le sue autorità giurisdizionali possano validamente pronunciarsi (
21
). Detta norma persegue tale obiettivo anche
ad oltranza
, poiché, ricordo, essa impedisce alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro di esaminare, nell’ambito di un’azione per contraffazione, la validità di un brevetto concesso da un altro Stato membro
semplicemente a titolo incidentale
(
22
).
20.
Ciò premesso, poiché l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I
bis
si riferisce unicamente ai brevetti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, tale disposizione non può (salvo snaturarne il tenore letterale) ricomprendere i titoli di [OSCURATO:PERSONA] terzi (
23
); detto regolamento non prevede peraltro nessuna disposizione equivalente ad essi riferita. Orbene, nella sentenza Owusu, la Corte ha dichiarato che le sole deroghe ammissibili alla regola generale contenuta (ora) all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento sono quelle «espressamente previst[e]» (
24
) dal regolamento di cui trattasi. È lecito trarre da quanto precede, in linea con la BSH, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA], la
soluzione paradossale
secondo cui le autorità giurisdizionali dello Stato membro del convenuto, pur essendo radicalmente incompetenti a pronunciarsi sulla validità dei brevetti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, sarebbero autorizzate (e addirittura tenute) a pronunciarsi sulle domande vertenti sulla validità dei titoli di [OSCURATO:PERSONA] terzi?
21.
Non sono (nemmeno ora) di questo avviso.
22.
A tal riguardo, ricorderò fin da subito che, nella sentenza Owusu, la Corte si è espressamente
riservata
con riferimento allo scenario particolare che ci interessa (
25
). Gli insegnamenti che si possono trarre da detta sentenza devono pertanto essere applicati con cautela.
23.
Infatti, non si tratta qui minimamente, come nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, di aggiungere al regime di Bruxelles un’eccezione ad esso fondamentalmente estranea. Nel caso di specie, gli autori di detto regime hanno riconosciuto, fin dall’inizio, che l’iscrizione e la validità dei brevetti rientravano in materie particolari che giustificavano una deroga alla regola generale della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro del convenuto. Essi hanno pertanto «espressamente previsto» una regola a tal fine. Il fatto che detta regola sia limitata ai titoli degli [OSCURATO:PERSONA] membri si spiega facilmente. Il regime di Bruxelles è un regime di competenza
interno all’Unione
che persegue
obiettivi propri di quest’ultima
(vale a dire, il buon funzionamento del mercato interno e, più di recente, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia). Di conseguenza, le deroghe alla regola generale prevista da detto regime, compresa quella in materia di iscrizione e di validità dei brevetti, sono state concepite al fine di ripartire la competenza in materia civile e commerciale
tra le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri
(
26
). Per contro, posto che l’Unione non dispone del potere di determinare la competenza dei giudici di [OSCURATO:PERSONA] terzi, gli autori di detto regime non avevano, logicamente, preso in considerazione deroghe a loro favore. Di fatto, inizialmente, detto stesso regime
non ne prevedeva nessuna
.
24.
Orbene, alla luce della spiegazione che precede, sarebbe semplicistico dedurre dalla delimitazione di dette deroghe «espresse» agli [OSCURATO:PERSONA] membri che la regola generale della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro del domicilio del convenuto è
assoluta
nei rapporti con gli [OSCURATO:PERSONA] terzi e si applica «puramente e semplicemente» anche alle domande che hanno ad oggetto la validità di brevetti concessi da detti [OSCURATO:PERSONA], ignorando così la competenza esclusiva generalmente riconosciuta ai giudici di questi ultimi in materia. Un tale risultato costituirebbe un «effetto esterno» piuttosto curioso del regime di Bruxelles, non preso in considerazioni dai suoi autori originali (
27
).
25.
La BSH, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] replicano tuttavia che, a seguito dell’adozione del regolamento Bruxelles I
bis
, il regime di Bruxelles
prevede talune deroghe
a favore degli [OSCURATO:PERSONA] terzi, vale a dire gli articoli 33 e 34 di detto regolamento. Secondo detti intervenienti, con tali nuovi articoli il legislatore dell’Unione intendeva disciplinare in maniera esplicita e, soprattutto,
esaustiva
i rapporti tra le autorità giurisdizionali di [OSCURATO:PERSONA] membri e i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] terzi. In tale contesto, il legislatore avrebbe inteso autorizzare i primi a negare la propria competenza a favore dei secondi
unicamente
nelle circostanze previste da detti articoli, vale a dire quando un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una controversia (a prescindere dall’oggetto) già pendente dinanzi ai giudici di uno Stato terzo.
26.
Questa esposizione non mi convince. Come emerge dalla loro formulazione e dal titolo della sezione del regolamento Bruxelles I
bis
in cui sono inseriti, gli articoli 33 e 34 di detto regolamento vertono su un aspetto particolare: la litispendenza e la connessione «esterna». Benché detti articoli disciplinino, innegabilmente, in maniera espressa ed esaustiva, tale specifico aspetto, nulla nel testo del regolamento di cui trattasi indica che il legislatore dell’Unione intendesse realmente definire, con disposizioni tanto puntuali,
tutte le questioni
sollevate dai rapporti tra le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri e quelle degli [OSCURATO:PERSONA] terzi, comprese le questioni relative al rispetto della sovranità di questi ultimi (
28
).
27.
I lavori preparatori non forniscono chiarimenti ulteriori al riguardo. Benché, come hanno ricordato i suddetti intervenienti, da tali lavori si evinca che la delegazione francese presso il Consiglio aveva proposto di aggiungere, nel futuro regolamento, un «
corpus
» completo di norme dedicate a detti rapporti (che riconoscesse, in particolare, la possibilità per le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri di dichiarare la propria incompetenza nelle materie rientranti nella competenza esclusiva di uno Stato terzo) e detto «
corpus
» non sia stato ripreso dal legislatore dell’Unione, nessun documento pubblico spiega le ragioni di tale scelta (come confermato dal governo francese nella seconda udienza). Orbene, ancora una volta, dal mero rifiuto di aggiungere le norme in questione non si può desumere una qualche «intenzione chiara» di detto legislatore in merito alla questione che ci interessa e, segnatamente, una «scelta politica» a favore della competenza delle autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri a pronunciarsi sulle materie che toccano la sovranità di [OSCURATO:PERSONA] terzi, come la validità dei titoli da essi concessi (
29
). Infatti, è altrettanto vero che il legislatore potrebbe aver voluto limitarsi a disciplinare la
litispendenza
«esterna» lasciando, per il momento, al diritto nazionale di ciascuno Stato membro (
30
) o alla Corte, attraverso l’interpretazione delle regole esistenti (
31
), il compito di fornire una risposta alle altre questioni concernenti i rapporti tra le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri e quelle degli [OSCURATO:PERSONA] terzi, ivi compreso il problema oggetto della presente causa.
28.
In conclusione, né il testo, letto nel suo contesto, né la considerazione che la Corte deve al legislatore dell’Unione, nel rispetto dell’equilibrio istituzionale, impone la soluzione suggerita dalla BSH, dal governo francese e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto dell’«incertezza» che avvolge la volontà del legislatore stesso e contrariamente a quanto sostiene detto governo, la Corte non darebbe «prova di prudenza» accogliendo, al termine di un rudimentale ragionamento
a contrario
(v. precedente paragrafo 20), un’interpretazione così drastica del regolamento Bruxelles I
bis
(
32
). La Corte dimostrerebbe, invece, una tale «prudenza» traendo dal regolamento di cui trattasi, mediante i suoi usuali metodi interpretativi, la risposta più conforme agli obiettivi che esso persegue e alle norme sovraordinate che lo disciplinano (
33
).
29.
A tal riguardo, da un lato, ho già spiegato, ai paragrafi da 124 a 134 delle mie prime conclusioni, in cosa la tesi dell’applicazione «pura e semplice» dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
contrasterebbe con gli obiettivi perseguiti da quest’ultimo. Insisterò unicamente su due punti affrontati (nuovamente) nella seconda udienza, vale a dire la corretta amministrazione della giustizia e la tutela giuridica dei convenuti stabiliti nell’Unione.
30.
Sul primo punto, benché la competenza universale delle autorità giurisdizionali dello Stato membro del convenuto in materia di contraffazione contribuisca alla corretta amministrazione della giustizia (
34
), non sarebbe conforme a detto obiettivo prevedere che tali autorità giurisdizionali siano competenti (e obbligate) a pronunciarsi su domande vertenti sulla validità di un brevetto concesso da uno Stato terzo. Infatti, una sentenza pronunciata da dette autorità giurisdizionali che ne dichiari l’invalidità non verrebbe mai riconosciuta in quest’ultimo Stato e non potrebbe, in pratica, indurre il suo UPI a rettificare i propri registri.
31.
Una soluzione siffatta sarebbe parimenti problematica con riferimento al secondo punto. Infatti, essa potrebbe, in pratica, costringere le persone stabilite nell’Unione e titolari di brevetti di [OSCURATO:PERSONA] terzi, ad affrontare, dinanzi alle autorità giurisdizionali del proprio domicilio, procedimenti di invalidità inutili (per le ragioni illustrate nel paragrafo precedente) o addirittura abusivi e avviati dai rispettivi concorrenti con il solo obiettivo di arrecare disturbo (
35
).
32.
Dall’altro, ricordo che, visto l’obbligo dell’Unione di rispettare, nell’esercizio delle proprie competenze, il diritto internazionale, compreso il diritto consuetudinario, il regolamento Bruxelles I
bis
deve essere interpretato in conformità di detto diritto (
36
). Orbene, alla luce delle spiegazioni fornite nella precedente sezione, dubito fortemente che il regolamento di cui trattasi possa essere interpretato nel modo suggerito dalla BSH, dal governo francese e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il regime di Bruxelles non può, contemporaneamente, aspirare all’universalità quando è coinvolto un convenuto dell’Unione (
37
) e tener conto soltanto della sovranità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ignorando quella degli [OSCURATO:PERSONA] terzi (
38
).
B.
Teoria dell’«effetto riflesso»
33.
Alla luce, da un lato, dell’insieme di insidie della tesi dell’applicazione «pura e semplice» dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
, nonché, dall’altro, del fatto che detto regolamento non contiene (ancora) una deroga espressa per le materie trattate dall’articolo 24 di detto regolamento allorquando è coinvolto uno Stato terzo, ai paragrafi 147 e seguenti delle mie prime conclusioni ho suggerito una soluzione (anch’essa trasversale poiché intesa ad applicarsi a tutte queste materie (
39
)) ispirata alla teoria dell’«effetto riflesso», sviluppata molti anni fa da Droz (
40
).
34.
Essa consisterebbe, in sostanza, nel dire che, benché le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri
siano competenti
, in forza della regola generale prevista all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
(salvo disposizione contraria), a pronunciarsi su controversie che coinvolgono [OSCURATO:PERSONA] terzi nelle materie in questione, detta regola, interpretata in maniera contestuale e teleologica, le autorizza comunque a
non esercitare tale competenza
. Infatti, se, come dichiarato dalla Corte nella sentenza Owusu, detta regola ha, in linea di principio, un «carattere imperativo», ritengo, come Droz, che «sarebbe eccessivo» (
41
) imporre detto «carattere» anche in simili casi.
35.
Ne conseguirebbe, a livello pratico, che quando le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono investite di una domanda contro un convenuto «locale» avente ad oggetto, ad esempio, la validità di un brevetto di uno Stato terzo, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
autorizzerebbe dette autorità giurisdizionali ad avvalersi dei poteri previsti nel loro diritto nazionale (qualsiasi essi siano, ivi compresi quelli risultanti dalle rispettive norme di diritto internazionale privato) per negare una pronuncia. Parimenti, quando tali autorità giurisdizionali sono investite di un’azione per contraffazione contro un siffatto convenuto vertente su un brevetto di uno Stato terzo e detto convenuto solleva un’eccezione di invalidità, esse potranno rifiutarsi di pronunciarsi su detta eccezione, sospendendo, se del caso, tale azione in attesa che le autorità dello Stato terzo che hanno concesso il titolo si pronuncino sulla sua validità con modalità che «riflettono» la soluzione risultante dall’articolo 24, punto 4, di detto regolamento (
42
).
36.
Come ho spiegato in dettaglio nelle mie prime conclusioni, tale interpretazione presenta, a mio avviso, il merito di offrire una soluzione al problema in esame che, pur rispettando i limiti testuali, dà prova di innegabile pragmatismo (
43
). In particolare, posto che le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono completamente private di competenza, ma dispongono semplicemente di una facoltà di non pronunciarsi, detta soluzione lascia loro una certa flessibilità per tener conto delle circostanze di ciascun caso di specie e, se del caso, per esercitare detta competenza qualora le parti non beneficiassero di un processo equo dinanzi ai giudici dello Stato terzo coinvolto, al fine di evitare un diniego di giustizia (
44
).
37.
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese in occasione della seconda udienza, detta interpretazione non rimetterebbe in discussione il carattere «globale e coerente» (
45
) del regime di Bruxelles. Da un lato, non si tratta di escludere la questione che ci occupa da detto regime e di rimetterla integralmente al diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Essa sarebbe in effetti disciplinata da detto regime. Semplicemente, quest’ultimo prevedrebbe, in risposta, un rinvio parziale e delimitato al diritto nazionale dell’autorità giurisdizionale adita (
46
). Dall’altro, detta interpretazione contribuirebbe, precisamente, alla coerenza del regime medesimo. Essa garantirebbe, infatti, in tale contesto, che situazioni similari ricevano soluzioni analoghe.
38.
In occasione della seconda udienza, la BSH (
47
), il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì ribadito le critiche che avevano formulato nelle loro prime osservazioni, secondo cui attribuire alle autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri una facoltà di non pronunciarsi nelle materie di cui trattasi, sulla base del diritto nazionale, comprometterebbe la prevedibilità della competenza e, quindi, la certezza del diritto, nonché l’applicazione uniforme del regolamento Bruxelles I
bis
, in modo contrario allo «spirito» della sentenza Owusu.
39.
Non ne sono tuttora convinto. Da un lato, non si tratterebbe, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza Owusu, di lasciare alle autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri un
ampio potere discrezionale
per non esercitare la loro competenza in
tutte
le controversie «esterne» (il che pregiudicherebbe seriamente la prevedibilità della loro competenza) (
48
), ma di riconoscere loro un margine ristretto per non pronunciarsi su determinate
materie
, nella misura in cui ciò «rifletterebbe» le soluzioni applicabili in forza dell’articolo 24 del regolamento Bruxelles I
bis
.
40.
Dall’altro, per quanto attiene all’applicazione uniforme del regolamento Bruxelles I
bis
in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, è ampiamente riconosciuto, in detti [OSCURATO:PERSONA], che le autorità giurisdizionali nazionali non dovrebbero conoscere delle materie di cui trattasi quando è coinvolto un altro Stato (
49
). Così, le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno generalmente la facoltà, nel loro diritto nazionale, di non pronunciarsi in una situazione siffatta (
50
). Infine, sebbene le condizioni precise in cui ciò accade possano differire, in linea di principio, da uno Stato membro all’altro, ricordo che il diritto dell’Unione inquadrerebbe il diritto nazionale in modo piuttosto significativo, come spiegato ai paragrafi da 150 a 152 delle mie prime conclusioni. Ciò garantirebbe un’applicazione sufficientemente coerente in tutta l’Unione di una siffatta soluzione.
41.
In occasione della seconda udienza, il governo francese ha sostenuto ancora una volta che sancire un siffatto «effetto riflesso» delle norme di competenza esclusiva comporterebbe la necessità di disciplinare numerose questioni pratiche (casi in cui il giudice adito dovrebbe sospendere la decisione piuttosto che dichiarare la propria incompetenza, possibilità per detto giudice di decidere una siffatta misura d’ufficio, ecc.), cui la Corte non potrebbe rispondere in via giurisprudenziale. In realtà, a mio avviso, la Corte dovrebbe non creare un regime esaustivo della declinatoria di competenza, bensì porre taluni imperativi derivanti dal diritto dell’Unione e rinviare, per il resto, al diritto nazionale di ciascuno Stato membro (
51
) (e, questo, in attesa che il legislatore dell’Unione aggiunga esso stesso un siffatto regime nel regolamento Bruxelles I
bis
).
C.
«Terza via» possibile
42.
Ciò premesso, taluni dei quesiti posti dalla Corte in vista della seconda udienza e le risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] lasciano intravedere la possibilità di una «terza via», che sarebbe allo stesso tempo più
mirata
(sull’iscrizione o la validità dei brevetti) e più
radicale
rispetto alla risposta da me suggerita (e a cui, lo ammetto, non ho pensato all’atto della redazione delle mie prime conclusioni).
43.
Detta «terza via» consisterebbe nell’interpretare l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
alla luce del contesto in cui esso si inserisce (v. precedente paragrafo 23) e del diritto internazionale consuetudinario (v. precedenti paragrafi da 14 a 18), nel senso
che non conferisce alcuna competenza
alle autorità giurisdizionali dello Stato membro del convenuto a pronunciarsi su domande aventi ad oggetto l’iscrizione o la validità dei brevetti di uno Stato terzo (
52
). Inoltre, quando, come nel caso di specie, la questione della validità di tale brevetto è sollevata a titolo di eccezione nell’ambito di un’azione per contraffazione, detta disposizione attribuirebbe a tali autorità giurisdizionali la competenza a definire detta questione unicamente a titolo incidentale (
53
), al solo fine di pronunciarsi sull’azione (
54
). Essa non riconoscerebbe loro il potere di attribuire efficacia
erga omnes
ai motivi relativi alla validità del titolo (o,
a fortiori
, di rendere una dichiarazione al riguardo, accompagnata da tale efficacia, nel dispositivo della loro decisione) (
55
).
44.
In pratica, ciò significherebbe che il regolamento Bruxelles I
bis
, pur applicandosi a tali domande (o eccezioni) quando il convenuto è domiciliato nell’Unione, non attribuirebbe competenza (o un siffatto potere di declaratoria
erga omnes
) a
nessuna autorità giurisdizionale
di uno Stato membro. Di conseguenza, laddove tale autorità giurisdizionale fosse investita di una siffatta domanda contro un convenuto «locale», essa dovrebbe dichiararsi incompetente a conoscerne (o, nel caso di un’eccezione di invalidità sollevata nell’ambito di un’azione per contraffazione, limitare gli effetti della sua decisione alle parti), e ciò
sulla base di detto regolamento
(
56
).
45.
Questa interpretazione presenta numerosi vantaggi. Anzitutto, a livello teorico, enunciando che le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri non traggono, dal regime di Bruxelles, alcuna competenza per invalidare i brevetti di [OSCURATO:PERSONA] terzi (o per attribuire, nell’ambito dell’azione per contraffazione, efficacia
erga omnes
a talune delle constatazioni da esse compiute), la Corte trarrebbe conseguenze certamente
radicali
, ma tuttavia
logiche
(e quindi pienamente giustificabili) dalle considerazioni di diritto internazionale consuetudinario illustrate nei paragrafi da 14 a 18 delle presenti conclusioni.
46.
Detta interpretazione garantirebbe poi, nella pratica, una certa coerenza tra le soluzioni applicabili «intra‑UE» e quelle applicabili ai rapporti con gli [OSCURATO:PERSONA] terzi e ciò, ancora una volta, nel rispetto della lettera dell’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I
bis
(
57
). Essa rispecchierebbe altresì quelle accolte in diritto comparato, segnatamente, nel diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
58
).
47.
Infine, detta interpretazione avrebbe il merito di offrire una soluzione perfettamente
uniforme
(poiché l’incompetenza delle autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri deriverebbe direttamente dal regolamento Bruxelles I
bis
, che si applica allo stesso modo in tutta l’Unione) e
prevedibile
(poiché a dette autorità giurisdizionali non sarebbe lasciato alcun margine di discrezionalità in merito all’opportunità di pronunciarsi) al problema sollevato. Essa sarebbe, pertanto, pienamente in linea con lo «spirito» della sentenza Owusu.
48.
Tuttavia, una siffatta interpretazione del regolamento Bruxelles I
bis
presterebbe il fianco ad alcune critiche. Anzitutto, a livello teorico, le si potrebbe contestare di essere in contrasto con la logica della regola di competenza prevista all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
. Detta regola si fonda
sui legami personali
tra le autorità giurisdizionali designate e un determinato convenuto. Su questa base e come ho indicato al paragrafo 6 delle presenti conclusioni, la competenza di dette autorità giurisdizionali si estende, in linea di principio, a tutte le richieste formulate avverso detto convenuto. Tale norma non opera,
di per sé
, alcuna distinzione in funzione della materia del contendere.
49.
L’obiezione incontra però dei limiti. Di fatto, nelle situazioni «intra-UE», talune materie sono escluse dalla competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro del convenuto attraverso altre disposizioni del regolamento Bruxelles I
bis
(in particolare, il suo articolo 24). Si tratterebbe pertanto semplicemente di riconoscere che lo stesso vale talvolta per le controversie che coinvolgono [OSCURATO:PERSONA] terzi, ammettendo, in seno allo stesso articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, l’esistenza di taluni limiti impliciti a detta competenza imposti dal diritto internazionale consuetudinario.
50.
Si potrebbe inoltre osservare che diverse relazioni ufficiali relative agli strumenti di Bruxelles (
59
), un passaggio del parere 1/03 (
60
) e il considerando 24, secondo comma, del regolamento Bruxelles I
bis
(
61
) lasciano intendere che le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono effettivamente competenti, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, a conoscere di materie quali l’iscrizione o la validità dei brevetti, quando è coinvolto uno Stato terzo.
51.
Ciò premesso, l’obiezione ha, ancora una volta, dei limiti. In primo luogo, le relazioni di cui trattasi, oltre a non giustificare la loro posizione, non forniscono l’interpretazione autentica del regime di Bruxelles, ma costituiscono, tutt’al più, una guida non vincolante al riguardo (
62
). In secondo luogo, posto che il parere 1/03 non verte, di per sé, sul problema al centro della presente causa (
63
), il passaggio di cui trattasi potrebbe essere considerato come un
obiter dictum
, passibile di talune sfumature e precisazioni, piuttosto che come una posizione ferma adottata dalla Corte in materia (
64
). In terzo luogo, il contrasto con il considerando 24 del regolamento Bruxelles I
bis
sarebbe molto relativo (
65
).
52.
Infine, sul piano pratico, la critica che potrebbe essere volta a una siffatta interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
è la
rigidità
della soluzione che ne risulta. Infatti, posto che le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero (radicalmente) incompetenti a pronunciarsi sulle domande aventi ad oggetto l’iscrizione o la validità di brevetti di [OSCURATO:PERSONA] terzi, tali autorità giurisdizionali non disporrebbero di alcun margine per valutare l’opportunità di dichiarare la propria incompetenza. Esse sarebbero tenute a farlo in tutti i casi. In taluni casi, ciò potrebbe obbligare i contendenti a rivolgersi a un giudice di uno Stato terzo che non offre le garanzie di un processo equo. In questi casi, le suddette autorità giurisdizionali non avrebbero alcuna possibilità di conoscere della causa.
53.
Ancora una volta, la forza di tale critica è relativa. Benché un siffatto margine di discrezionalità sia, a mio avviso, indispensabile in taluni contesti (
66
), la sua opportunità è più discutibile nel caso particolare che ci occupa. Le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri oltrepasserebbero i limiti posti dal diritto internazionale consuetudinario se dovessero rendere una dichiarazione
erga omnes
sull’invalidità di un brevetto di uno Stato terzo
anche
per ragioni di «necessità» (in mancanza di garanzie di un ricorso equo offerte dai giudici di quest’ultimo Stato) e la loro decisione sarebbe sempre priva di valore pratico (
67
). Inoltre, benché ne consegua, in particolare, che un concorrente di un titolare di brevetti di [OSCURATO:PERSONA] terzi domiciliato nell’Unione non potrebbe mai proporre un’azione di nullità di un siffatto brevetto dinanzi alle autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un tale concorrente potrebbe sempre contestare la validità di detto brevetto in via incidentale, ad esempio nell’ambito di un’eventuale azione per contraffazione proposta contro di lui (purché sia domiciliato nell’Unione), o nell’ambito di una domanda di «accertamento negativo» della responsabilità presentata contro detto titolare. Pertanto, non sarebbe privato, dinanzi a dette autorità giurisdizionali, di ogni protezione avverso i brevetti di [OSCURATO:PERSONA] terzi privi di fondamento.
III.
Conclusione
54.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale sollevata dallo [OSCURATO:PERSONA] hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma, Svezia) nei termini seguenti:
L’articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
deve essere interpretato nel senso che:
tale disposizione non si applica in merito alla validità di un brevetto registrato in uno Stato terzo. Tuttavia, i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, se competenti ai sensi di un’altra norma di tale regolamento, possono non statuire su tale questione.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Conclusioni nella causa BSH Hausgeräte (C‑339/22; in prosieguo: le «mie prime conclusioni»,
EU:C:2024:159
).
(
3
) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2012, L 351, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I
bis
»).
(
4
) Conformemente alla procedura prevista dalla Convenzione sulla concessione di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera (Germania) il 5 ottobre 1973 (in prosieguo: la «CBE»).
(
5
) V. considerando 13 e articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
.
(
6
) Per lo meno, quando, come nel caso di specie, nessuna convenzione internazionale disciplina la questione tra l’Unione (o lo Stato membro del giudice adito) e lo Stato terzo interessato (v. paragrafi 23 e da 135 a 138 delle mie prime conclusioni).
(
7
) V., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova (
C‑399/21
, in prosieguo: la sentenza IRnova
EU:C:2022:648
, punti
40
e
48
e giurisprudenza citata).
(
8
) Un reato di contraffazione si localizza (necessariamente) sul territorio dello Stato che ha concesso il brevetto di cui trattasi, poiché, in conformità del principio di territorialità, la portata dei diritti che esso conferisce è limitata a tale territorio.
(
9
) Sentenza del 1o marzo 2005 (
C‑281/02
; in prosieguo: la sentenza Owusu,
EU:C:2005:120
, punti
10
e
11
e da 24 a 26). Tale sentenza si riferisce alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (
GU 1978, L 304, pag. 36
), successivamente sostituita dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2001, L 12, pag. 1
), a sua volta sostituito dal regolamento Bruxelles I
bis
. Ciò detto, deve essere garantita una continuità nell’interpretazione per quanto attiene all’ambito di applicazione di questi strumenti e delle loro disposizioni equivalenti [v., segnatamente, sentenza IRnova (punti 29 e 37)].
(
10
) La questione si pone altresì,
mutatis mutandis
, quando un’autorità giurisdizionale dell’Unione è chiamata a pronunciarsi in una controversia coperta da un accordo esclusivo di scelta del foro. Infatti, l’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis prevede che le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono, in linea di principio, dare esecuzione a un tale accordo quando designa le autorità giurisdizionali di un altro «Stato membro», senza menzionare il caso di un accordo a favore delle autorità giurisdizionali di uno Stato terzo. Tenuto conto dell’obiettivo delle presenti conclusioni, mi concentrerò sulle controversie relative all’iscrizione e alla validità dei brevetti di [OSCURATO:PERSONA] terzi, affrontando tuttavia occasionalmente tali altri scenari.
(
11
) Parimenti, le autorità giurisdizionali dello Stato membro del convenuto sarebbero competenti e tenute a pronunciarsi quando sono adite malgrado un accordo esclusivo di scelta del foro a favore delle autorità giurisdizionali di uno Stato terzo, salvo che il regolamento Bruxelles I
bis
preveda diversamente.
(
12
) V., segnatamente, Parrish, A., «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]», in Stephan, P.B., e Cleveland, S.A. (ed.),
[OSCURATO:PERSONA] and Beyond: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], and Future of U.S. [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, pagg. da 303 a 318; Roorda, L., e Ryngaert, C., «[OSCURATO:PERSONA] on the Exercise of [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», in Forlati, S., e Franzina, P. (ed.),
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]
?, Brill, Leyde, 2020, pagg. da 74 a 95; e Mills, A., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, vol. 84, n. 1, 2014, pagg. da 187 a 239.
(
13
) Talune autorità giurisdizionali straniere ritengono che il diritto internazionale consuetudinario o la cortesia internazionale (
comitas gentium
) precluda loro di pronunciarsi sulla contraffazione di un brevetto straniero [v., segnatamente, [OSCURATO:PERSONA] of Appeals for the [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello degli [OSCURATO:PERSONA] per il circuito federale, [OSCURATO:PERSONA]), 1
o
febbraio 2007, Jan K. Voda, M.D. v. [OSCURATO:PERSONA]., 476 F.3d 887, 905 (Fed. Cir. 2007)]. Non è questo il caso. Per quanto attiene al diritto consuetudinario, ho appena spiegato il perché. Quanto alla
comitas gentium
, il fatto che un’autorità giurisdizionale di uno Stato dia esecuzione a un titolo di un altro Stato costituisce, al contrario, un atto di cortesia nei suoi confronti [v. [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), 27 luglio 2011,
[OSCURATO:PERSONA] and others v Ainsworth and another
, [2011] UKSC 39, § 104, 105 e 109].
(
14
) V., per analogia, sentenza Owusu (punti 30 e 31).
(
15
) Infatti, collegamenti sufficienti ai sensi del diritto consuetudinario possono esistere con diversi [OSCURATO:PERSONA], come nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] possono attenuare il rischio di procedimenti paralleli e di decisioni contraddittorie insito in una siffatta sovrapposizione di competenze adottando soluzioni interne (come la dottrina del «
forum non conveniens
» dei paesi di «common law» o le norme in materia di litispendenza nei paesi di «civil law»), oppure concludendo, tra loro, trattati internazionali che ripartiscono la competenza in materia civile e commerciale tra le loro rispettive autorità giurisdizionali.
(
16
) V. paragrafo 61 e nota 52 delle mie prime conclusioni e i riferimenti citati. V., inoltre, Droz, G.,
Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché commun
, Parigi, Dalloz, 1972, n. 156; Mayer, P., «Droit international privé et droit international public sous l’angle de la notion de compétence»,
Revue critique de droit international privé
, n. 54, 1979, pagg. 362 e da 374 a 376, e Pataut, E.,
Principe de souveraineté et conflits de juridictions (Étude de droit international privé)
, LGDJ, Parigi, 1999, nn. da 4 a 11, 48, 97 e 359. Tali considerazioni di diritto internazionale consuetudinario si applicano nella maggior parte delle altre materie di cui all’articolo 24 del regolamento Bruxelles I
bis
. Per le ragioni indicate nel paragrafo 16 che precede, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro non possono pertanto pronunciarsi su una domanda avente ad oggetto la validità di trascrizioni o iscrizioni in un altro tipo di pubblico registro (articolo 24, punto 3) straniero. Tali autorità giurisdizionali non possono pronunciarsi nemmeno su una domanda avente ad oggetto l’esecuzione di una decisione (articolo 24, punto 5) in un altro Stato, in considerazione della competenza esclusiva di ciascuno Stato ad esercitare il potere coercitivo sul suo territorio [v. Corte permanente di giustizia internazionale, sentenza Francia c. Turchia («causa S.S. Lotus»), 7 settembre 1927, Raccolta CPGI 1927, serie A 10, pag. 18]. Infine, sarebbe (probabilmente) contrario al diritto internazionale consuetudinario se un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro si pronunciasse sulla validità di un diritto reale immobiliare (articolo 24, punto 1, primo inciso) sito all’estero, tenuto conto dei collegamenti tra una siffatta decisione e la sovranità territoriale di ciascuno Stato (v. Mills, A., op. cit., pag. 204). Al contrario, tali questioni di diritto consuetudinario non si pongono in materia di locazioni (articolo 24, punto 1, secondo inciso) o di validità delle società o delle decisioni dei rispettivi organi (articolo 24, punto 2).
(
17
) Infatti, competenza dell’UEB a parte (v. articoli da 99 a 105 della CBE), un siffatto brevetto è revocabile soltanto «parte» per «parte» dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali. Ancora una volta, solo un giudice dello Stato in cui una «parte» è registrata potrà dichiararne l’invalidità e ordinarne la cancellazione dal registro nazionale, indipendentemente dal fatto che i motivi di revoca dei brevetti europei siano previsti dalla CBE (articolo 100) e che, nel caso di specie, la «parte» turca del brevetto interessato abbia il medesimo contenuto della «parte» svedese.
(
18
) Infatti, benché le autorità giurisdizionali dello Stato membro del convenuto possano statuire su un’azione per contraffazione riguardante un brevetto di uno Stato terzo, esse devono necessariamente valutare la contraffazione (e la validità) del titolo alla luce del diritto di quest’ultimo Stato. È vero che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] possono elaborare un diritto dei brevetti, ma ciascuno Stato dispone di una competenza normativa esclusiva per quanto attiene ai titoli che esso concede per il proprio territorio. Solo lo Stato interessato può determinare i diritti conferiti da tali titoli e le rispettive condizioni di validità (v., in tal senso, Mayer, P., op. cit., pagg. da 349 a 351).
(
19
) V. paragrafi 44 e 62 delle mie prime conclusioni. Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il principio di territorialità dei brevetti, riconosciuto in particolare dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi (Francia) il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma (Svezia) il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305) (articolo 4
bis
) e dalla CBE (articolo 2, paragrafo 2), non influisce sulla competenza giurisdizionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tali convenzioni sono, in realtà, neutrali su questo punto. Se, in forza di detto principio, un brevetto offre una protezione limitata al territorio dello Stato che l’ha concesso e dipende dal diritto di detto Stato, ciò non impedisce alle autorità giurisdizionali straniere di pronunciarsi sulla contraffazione, o anche sulla validità (in via incidentale) del titolo di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 19 aprile 2012, Wintersteiger,
C‑523/10
,
EU:C:2012:220
, punto
30
). Tale principio esige unicamente che esse lo facciano alla luce del diritto di detto stesso Stato, requisito questo che discende, del resto, già dal diritto consuetudinario (v. nota 18
supra
).
(
20
) La norma di competenza esclusiva in materia di validità delle trascrizioni e delle iscrizioni nei pubblici registri e quella in materia di esecuzione delle decisioni, contenute rispettivamente ai punti 3 e 5 di detto articolo, ma anche quella in materia di diritti reali immobiliari, enunciata al suo punto 1, primo inciso, riflettono anch’esse, a mio avviso, il diritto internazionale consuetudinario. Al contrario, la norma in materia di locazioni e quella in materia di validità delle società (ecc.), di cui rispettivamente al punto 1, secondo inciso, e al punto 2 di detto articolo, derivano da semplici considerazioni di corretta amministrazione della giustizia. V. nota 16 delle presenti conclusioni; paragrafo 126 e nota 113 delle mie prime conclusioni e riferimenti citati, nonché Pataut, E., op. cit., nn. da 4 a 11, 357 e 385.
(
21
) Conformemente alla loro ragion d’essere, queste norme presentano un carattere imperativo che «si impone con forza specifica (…) al giudice» [sentenza del 13 luglio 2006, GAT (
C‑4/03
, in prosieguo: la sentenza GAT,
EU:C:2006:457
, punto
24
)]. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro, investite in via principale di una controversia vertente, segnatamente, sulla validità di un brevetto di un altro Stato membro, devono dichiarare d’ufficio la propria incompetenza (v. articolo 27 del regolamento Bruxelles I
bis
). Non solo, una sentenza emessa da tali autorità giurisdizionali in violazione di dette norme non può essere né riconosciuta, né eseguita in un altro Stato membro [v. articolo 45, paragrafo 1, lettera e) del regolamento di cui trattasi].
(
22
) V., per una critica di detta soluzione, paragrafi da 41 a 63 delle mie prime conclusioni.
(
23
) V. sentenza IRnova (punti 34 e 35).
(
24
) Sentenza Owusu (punto 37).
(
25
) V. sentenza Owusu (punti da 48 a 52) e paragrafi 119 e 155 delle mie prime conclusioni. Così facendo, la Corte ha aderito alle conclusioni pronunciate dall’avvocato generale Léger in detta causa (
C‑281/02
,
EU:C:2004:798
, paragrafi da
69
a
71
,
217
e
280
).
(
26
) Come emerge chiaramente da una lettura congiunta dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
.
(
27
) V. Droz, G., op. cit., n. 165; de Vareilles-Sommières, P., «[OSCURATO:PERSONA] of Article 2 of the [OSCURATO:PERSONA] and Derogation from the [OSCURATO:PERSONA]», in de Vareilles-Sommières, P., (ed.),
[OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2007, pagg. da 101 a 114; Schauwecker, M., «[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] in Europe for Infringement of a U.S. [OSCURATO:PERSONA]?»,
TTLF [OSCURATO:PERSONA]
, n. 10, 2011, pag. 43; e Mills, A., «[OSCURATO:PERSONA] and EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], or [OSCURATO:PERSONA]?»,
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, vol. 65, n. 3, 2016, pagg. da 541 a 579, in particolare pagg. 541, 542, 568 e 569.
(
28
) V. paragrafo 118 e nota 108 delle mie prime conclusioni e riferimenti citati.
(
29
) Osservo, a questo proposito, che la delegazione francese presso il Consiglio suggeriva altresì di indicare espressamente nel regolamento Bruxelles I
bis
che, quando un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una controversia rientrante in una materia per la quale l’articolo 24 di detto regolamento prevede una norma di competenza esclusiva, ma coinvolge uno Stato terzo, si applica la regola generale prevista all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento [v. doc. 8205/12, 27 marzo 2012,
Note from the French delegation to [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] I)
, pag. 5, «Article 34(1)»]. Orbene, il legislatore dell’Unione
non ha ripreso nemmeno detta precisazione
. Evidentemente, quest’ultimo non ha voluto risolvere «chiaramente» la questione che ci interessa, preferendo al contrario lasciarla aperta.
(
30
) Rinvio alla nota della delegazione tedesca che esprime la propria opposizione alla proposta della delegazione francese in quanto «il regolamento Bruxelles I non disciplina in maniera completa la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei confronti delle autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] terzi» e indica che dovrebbe restare così [Consiglio dell’Unione europea, doc. 13756/11 ADD 1, 9 settembre 2011,
Note from German delegation to [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] I)
, pag. 3].
(
31
) V. Hess, B., «[OSCURATO:PERSONA] for a Regulation of the [OSCURATO:PERSONA] and of the Council on [OSCURATO:PERSONA] and the Recognition and Enforcement of Judgments in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (Recast)»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 2011, pag. 13: «[OSCURATO:PERSONA] non ha ripreso la proposta formulata in dottrina secondo cui i criteri di competenza esclusiva di cui all’articolo 22 del [regolamento Bruxelles I] dovrebbero escludere anche la competenza delle autorità giurisdizionali dell’UE in situazioni analoghe che insorgono nei paesi terzi (cosiddetto “effetto riflesso”). Questa soluzione appare accettabile posto che la determinazione di un effetto riflesso
può essere considerata come una questione di interpretazione del regolamento che può essere esaminata, se del caso, dalla CGUE
(...)» (il corsivo è mio).
(
32
) La conseguenza più grave (in quanto particolarmente importante a livello pratico ed economico) di tale lettura sarebbe quella di ridurre in maniera drastica l’effetto utile degli accordi relativi alla scelta del foro a favore delle autorità giurisdizionali di [OSCURATO:PERSONA] terzi (non contenendo il regolamento alcuna deroga dedicata a tali accordi). Ho dimostrato a sufficienza, ai paragrafi da 129 a 131 delle mie prime conclusioni, il carattere indifendibile di detta lettura a tal riguardo.
(
33
) Contrariamente a quanto deduce il governo francese, così facendo la Corte non «anticiperebbe le decisioni del legislatore dell’Unione». Infatti, nulla impedirebbe a detto legislatore di affrontare (infine) la questione nell’ambito di una prossima rifusione del regime di Bruxelles e di adottare, in materia, norme espresse che andrebbero a sostituire l’interpretazione adottata dalla Corte.
(
34
) Essa consente a una sola e medesima autorità giurisdizionale di pronunciarsi, globalmente, su domande in materia di contraffazione «in più [OSCURATO:PERSONA]», riguardanti brevetti nazionali con oggetto o rivendicazioni identiche o analoghe (in particolare, le diverse «parti» dei brevetti europei), come quelle presentate dalla BSH nel caso di specie, evitando così il rischio di decisioni contraddittorie.
(
35
) V., in tal senso, Droz, G., op. cit., n. 168.
(
36
) V., segnatamente, sentenze del 16 giugno 1998, Racke (
C‑162/96
,
EU:C:1998:293
, punto
46
); del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] UK (
C‑266/16
,
EU:C:2018:118
, punto
47
), e del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio (
C‑401/19
,
EU:C:2022:297
, punto
70
).
(
37
) V. paragrafi 5 e 6 delle presenti conclusioni.
(
38
) Oppure, rispettare detta sovranità in maniera del tutto parziale e indiretta, nell’ambito del meccanismo della litispendenza previsto agli articoli 33 e 34 del regolamento Bruxelles I
bis
, in funzione di circostanze aleatorie ed arbitrarie, quali il fatto che le autorità giurisdizionali dello Stato terzo interessato siano state adite e se esse lo siano state
prima
delle autorità giurisdizionali dello Stato membro del convenuto (v. paragrafo 25 delle presenti conclusioni).
(
39
) Infatti, benché le considerazioni di diritto internazionale consuetudinario analizzate in precedenza riguardino unicamente talune di dette materie (v. note 16 e 20 delle presenti conclusioni), le giustificazioni dell’«effetto riflesso» tratte dall’economia e dagli obiettivi del regolamento Bruxelles I
bis
si applicano allo stesso modo alla totalità di esse. Inoltre, tale soluzione si applicherebbe anche (ma per ragioni diverse) alle controversie coperte da un accordo esclusivo di scelta del foro a favore delle autorità giurisdizionali di uno Stato terzo.
(
40
) V. Droz, G., op. cit., nn. da 164 a 169.
(
41
) Droz, G., op. cit., n. 167.
(
42
) V., per tale soluzione, paragrafi da 77 a 94 delle mie prime conclusioni. Infatti, nell’ambito della teoria dell’«effetto riflesso», i casi in cui le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono autorizzate a non pronunciarsi
coincidono
con l’ambito di applicazione
ratione materiae
dell’articolo 24 del regolamento Bruxelles I
bis
. Certamente, ciò implicherebbe di ampliare, nell’ordinamento internazionale, detta soluzione relativa alle eccezioni di invalidità, benché il diritto internazionale consuetudinario non lo imponga (e benché io stesso ne abbia criticato la fondatezza nei paragrafi da 41 a 63 delle mie prime conclusioni). Tuttavia, un siffatto risultato si impone in nome della coerenza tra le soluzioni «interne» ed «esterne» che detta teoria mira a garantire (visto che le seconde «riflettono» le prime). In ogni caso, l’obiezione è controbilanciata dal fatto che, contrariamente a quanto si impone «intra-UE», la soluzione proposta
non obbliga
le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri a non pronunciarsi su una siffatta eccezione. Esse
possono
farlo quando lo reputano opportuno (il che è meno problematico).
(
43
) La forza dell’argomento dedotto dal governo francese, secondo cui tale soluzione disciplinerebbe solo in parte il problema, in quanto nulla impedirebbe alle autorità giurisdizionali adite di non avvalersi di tale facoltà e, ad esempio, di dichiarare la nullità del brevetto di uno Stato terzo, è relativa. Da un lato, il rischio è più teorico che reale, poiché, tradizionalmente, le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri non si reputano competenti a pronunciarsi sulla validità di brevetti stranieri (v. nota 49
infra
). Dall’altro, se le autorità giurisdizionali di uno Stato membro dovessero agire in tal senso, la violazione del diritto internazionale consuetudinario che ne risulterebbe sarebbe imputabile unicamente a detto Stato membro, e non al legislatore dell’Unione, non avendo quest’ultimo
imposto
tale violazione.
(
44
) Problema che non potrebbe porsi, in linea di principio, «intra-UE», tenuto conto della fiducia reciproca che gli [OSCURATO:PERSONA] membri accordano alle rispettive istituzioni giudiziarie (v. paragrafo 110 delle mie prime conclusioni).
(
45
) Parere 1/03 del 7 febbraio 2006 (nuova Convenzione di Lugano) (in prosieguo: il «parere 1/03»,
EU:C:2006:81
, punto
148
).
(
46
) Non si può nemmeno sostenere che essa metta in discussione il primato del regolamento Bruxelles I
bis
sul diritto nazionale. Infatti, il secondo si applicherebbe
in forza del primo
. V., per analogia, parere 1/03 (punto 148).
(
47
) Del resto, la BSH, pur criticando la teoria dell’«effetto riflesso», suggerisce una soluzione ad essa molto vicina. Infatti, detta società propone alla Corte di dichiarare che, benché le autorità giurisdizionali dello Stato membro del convenuto siano competenti ed obbligate a pronunciarsi sulle domande concernenti [OSCURATO:PERSONA] terzi, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
, tali autorità giurisdizionali potrebbero comunque, sulla base delle loro norme processuali nazionali, rifiutarsi di pronunciarsi su quelle vertenti sulla validità di un brevetto di uno Stato terzo in ragione dell’assenza di interesse ad agire del ricorrente (vista l’impossibilità per dette autorità giurisdizionali di ordinare a un UPI straniero di cancellare un siffatto titolo dal suo registro).
(
48
) V. sentenza Owusu (punti da 38 a 42).
(
49
) In forza del loro diritto nazionale, i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri si considerano generalmente incompetenti a pronunciarsi sulla validità di un brevetto straniero o su un diritto di proprietà su un immobile sito in un altro Stato, o sull’esecuzione di decisioni sul territorio di un siffatto Stato. V., in termini generali, Nuyts, A.,
Study on [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
, 2007, punti da 93 a 96 e 103. Per alcuni esempi, v. i) in Belgio, in materia di validità dei brevetti, articolo 86, secondo comma, della loi du 16 juillet 2004 «portant le Code de droit international privé» (legge del 16 luglio 2004«recante il codice di diritto internazionale privato») (Numac 2004009511,
[OSCURATO:PERSONA]
del 27 luglio 2004, pag. 57340); ii) in Francia, in materia immobiliare, Pataut, E., op. cit., nn. 139, 148, 360, 361 e da 374 a 377, e, in materia di validità dei brevetti, Mayer, P., Heuzé, V., e Remy, B.,
Droit international privé
, 12
a
ed., LGDJ, Parigi, 2019, punti 329 e 330; iii) nel [OSCURATO:PERSONA] in materia di immobili, House of Lords ([OSCURATO:PERSONA]), 8 settembre 1893,
[OSCURATO:PERSONA] v Companhia de Moçambique
, [1893] AC 602, e, in materia di validità dei brevetti, [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), 27 luglio 2011,
[OSCURATO:PERSONA] and others v Ainsworth and another
, § 54 e 56, e iv) per la Svezia, in materia di validità dei brevetti, Lundstedt, L., «[OSCURATO:PERSONA] and enforcement outside of the [OSCURATO:PERSONA] with a focus on IPR»,
Nordiskt immateriellt rättsskydd
, vol. 76, n. 4, pagg. da 348 a 364, n. 3.2.1.
(
50
) V.,
a contrario
, sentenza Owusu (punto 43).
(
51
) V., per tali imperativi, paragrafi da 149 a 152 delle mie prime conclusioni. Inoltre, molte delle questioni citate dal governo francese hanno carattere puramente procedurale (se l’incompetenza possa essere dichiarata d’ufficio, ecc.). Orbene, in generale, tali questioni non sono disciplinate dal regime di Bruxelles, ma rimesse alla
lex fori
, purché ciò non pregiudichi l’effetto utile di detto regime (v. sentenza del 15 maggio 1990, Hagen,
C‑365/88
,
EU:C:1990:203
, punti
17
,
19
e
20
). Questo è quanto da me suggerito.
(
52
) Lo stesso varrebbe per le altre disposizioni del regolamento Bruxelles I
bis
. Inoltre, benché incentrata sulla validità dei brevetti di [OSCURATO:PERSONA] terzi, detta risposta potrebbe, a mio avviso, essere trasposta, per analogia, alle domande aventi ad oggetto la validità di un titolo di proprietà su un immobile sito in uno Stato terzo, la validità di trascrizioni o iscrizioni in un altro pubblico registro di un tale Stato, o la validità di una misura di esecuzione adottata da detto Stato sul suo territorio, posto che tutte queste materie sollevano questioni concernenti la sovranità dello Stato nell’ordinamento internazionale. Per contro, essa non può trovare applicazione alle materie che non sollevano tali questioni (locazioni, validità delle società) o alle controversie coperte da accordi esclusivi di scelta del foro a favore delle autorità giurisdizionali di uno Stato terzo. Per questi casi soltanto la tesi dell’effetto riflesso mi sembra appropriata.
(
53
) Così, le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri non sarebbero tenute, quando un’eccezione di invalidità è sollevata nell’ambito di un’azione per contraffazione relativa a un brevetto di uno Stato terzo, a sospendere la decisione in attesa che le autorità di detto Stato si pronuncino sulla validità del titolo, come dette autorità giurisdizionali devono fare, ben di frequente, ai sensi dell’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I
bis
quando si discute di un brevetto di uno Stato membro (v. paragrafi da 77 a 94 delle mie prime conclusioni). Inoltre, come avevo indicato al paragrafo 63 di dette conclusioni, tale soluzione dovrebbe parimenti essere abbandonata,
de lege ferenda
, nelle controversie «intra‑UE». Invito pertanto il legislatore dell’Unione a modificare il regime di Bruxelles in tal senso.
(
54
) In occasione della seconda udienza, la Corte ha chiesto agli intervenienti se l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si opponesse a una siffatta competenza. Io ritengo di no. Infatti, detto diritto fondamentale implica, certamente, che le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri attuano i diritti conferiti dai brevetti degli [OSCURATO:PERSONA] terzi quando sono investite di domande dirette a tal fine. Tuttavia, esse sono tenute a farlo solo quando tali titoli sono validi. Questa disposizione non impedisce loro di verificarlo. Se, nell’ambito di un’azione per contraffazione, dette autorità giurisdizionali hanno considerato invalido il brevetto di cui trattasi e hanno respinto l’azione per tale motivo, il titolare non potrà certamente più esercitare, nei confronti dell’asserito contraffattore, i diritti da esso conferiti. Tuttavia, non si tratterebbe di una «privazione di proprietà», ma della semplice conseguenza dell’accertamento dell’invalidità. Il fatto che una siffatta decisione sia adottata
inter partes
, restando il brevetto valido quanto al resto, è inerente ai limiti della competenza giurisdizionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia. La situazione che ne risulta non potrebbe essere considerata, in sé, contraria a detto articolo 17, paragrafo 2.
(
55
) Una (ipotetica) norma di diritto processuale nazionale che conferisca efficacia
erga omnes
alle constatazioni di validità effettuate all’interno di tale decisione dovrebbe pertanto essere disapplicata in quanto contraria all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
.
(
56
) L’autorità giurisdizionale adita non potrebbe dichiararsi competente sulla base del suo diritto nazionale. Dato che il regolamento Bruxelles I
bis
si applica tenuto conto del domicilio del convenuto all’interno dell’Unione, le norme nazionali in materia di competenza devono essere disapplicate (v. sentenza del 25 febbraio 2021, Markt24,
C‑804/19
,
EU:C:2021:134
, punto
32
).
(
57
) Evitando nel contempo di estendere nell’ordine internazionale la soluzione eccessiva prevista, per le eccezioni di invalidità, da detta disposizione (v. nota 53 delle presenti conclusioni). V., in confronto, la precedente nota 42.
(
58
) V. nota 49 delle presenti conclusioni.
(
59
) V. Jenard, P., e Möller, G., Relazione sulla convenzione di Lugano (
GU 1990, C 189, pag. 57
), punto 54, e de [OSCURATO:PERSONA], M., [OSCURATO:PERSONA], M., e Jenard, P., Relazione sulla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (
GU 1990, C 189, pag. 35
), punto 25.
(
60
) V. punto 153 del parere 1/03 e paragrafo 112 delle mie prime conclusioni.
(
61
) Infatti, gli articoli 33 e 34 del regolamento Bruxelles I
bis
prevedono che, «[q]uando la competenza si fonda sull’articolo 4», un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può dichiararsi incompetente, in presenza di un procedimento concomitante in uno Stato terzo, se ciò è conforme alla corretta amministrazione della giustizia. Orbene, il considerando 24, secondo comma, di detto regolamento indica che ciò può accadere «[in caso di] competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale dello Stato terzo nel caso particolare in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza esclusiva» (sic). Ciò implica pertanto che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro potrebbe essere competente sulla base dell’articolo 4 di detto regolamento anche con riferimento a domande che abbiano, ad esempio, ad oggetto la validità di brevetti di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
(
62
) V., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2021, Commerzbank,
C‑296/20
,
EU:C:2021:784
, punto
58
.
(
63
) Detta decisione verteva sulla questione se l’Unione avesse competenza esclusiva a concludere la Convenzione di Lugano II (v. paragrafo 112 delle mie prime conclusioni).
(
64
) Del resto, nel passaggio di cui trattasi, la Corte ha evocato, in termini molto generali, tutte le materie per le quali l’articolo 24 del regolamento Bruxelles I
bis
prevede una regola di competenza esclusiva e il caso degli accordi di scelta del foro. Essa non si è soffermata in modo dettagliato sulla questione se la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro del convenuto sia esclusa o limitata per talune di dette materie (tra cui l’iscrizione e la validità dei brevetti di [OSCURATO:PERSONA] terzi), in considerazione delle loro specificità (v. altresì, a tal riguardo, la nota seguente).
(
65
) Infatti, quand’anche l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I
bis
dovesse essere interpretato nel modo suggerito in questa sezione delle presenti conclusioni, esisterebbero sempre casi in cui le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti, in forza di detta disposizione, benché un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo abbia, in parallelo, una competenza esclusiva che rispecchia quelle previste dal regolamento di cui trattasi. Ciò potrebbe accadere in materia di locazioni o di validità delle persone giuridiche o, per analogia, nel caso di un accordo esclusivo di scelta del foro a favore dell’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo coinvolto.
(
66
) In particolare, quando le autorità giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono adite malgrado un accordo esclusivo di scelta del foro a favore delle autorità giurisdizionali di uno Stato terzo.
(
67
) V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. La soluzione non è nuova in diritto comparato. Ad esempio, nel diritto francese, il
forum necessitatis
non esiste in materia di diritti reali immobiliari (v. Pataut, E., op. cit., nn. da 374 a 377).