CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 20508/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17739 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, P relios C redit S olution s.p.a., B anca M onte dei P aschi di S iena s.p.a. , C omune di Tarquinia, UBI [OSCURATO:PERSONA] ora [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle Sez. I–RG 17739/2022 camera di consiglio 11.5.2023 entrate-riscossione, INPS - I stituto nazionale della previdenza sociale; intimati avverso l’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia recante la data 31 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. ― E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Civitavecchia ha respinto il reclamo avverso il rigetto della richiesta di omologa dell’accordo di composizione della crisi proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi, prospettando unasituazione di sovraindebitamento,avevano formulato unaproposta congiunta ai sensi dell’art. 7 bis della l. n. 3/2012, in ragione sia del vincolo di parentela che dell a comune ori g ine delle posizioni debitorie. Col reclamo i Ballanti e [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato l’inefficacia del voto negativo espresso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, il quale― si è lamentato ― era stato espresso dall’ufficio contezioso della società, privo della legittimazione ad esprimere la volontà dell’ente. Il Tribunale ha disatteso la censuraosservando doversi «ritenere l’ufficio contenzioso della banca, per essere inserito nella organizzazione aziendale della società e preposto, appunto, alla gestione degli affari legali, capace di esprimere la volontà dell’ente, come nella specie, all’interno proprio di quella sfera dicompetenza e di funzioni sue proprie. Ciò indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza sostanziale costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organico Sez. I–RG 17739/2022 camera di consiglio 11.5.2023 dell'azienda». 2. ― Ricorre per cassa zione, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria di uno dei crediti cui si riferiva la proposta di accordo. 3. ― La ricorrente lamenta la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 77 c.p.c. e 11 , comma 1, l. n. 3/2012 . Assume, in sintesi, che la legittimazione rappresentativa non pote va ritenersisussistere in capo all’«ufficio legale contenzioso» della banca ; rileva che era stataprodotta in giudizio una copia dello statuto sociale dell’istituto di credito il quale pre v edeva che la rappresentanza della stessa competeva al presidente del consiglio di amministrazione dell’ente; osservache qualora il potere di rappresentanza deriv i da un atto non soggetto a pubblicità legale e non conoscibile aterzi, sussiste l’onere di fornire la prova di tale potere di rappresentanza e delle modalità di conferimento dellostesso. 4. ― Il ricorso non può essere decis o , profilandosi la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],i quali ebbero a proporre, insieme all’odierna ricorrente, l’omologa dell’accordo di composizione della crisi e furono parti del giudizio di reclamo. P.Q.M. La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],assegnando a tal fine il termine di trenta giorni afar data dalla comunicazio ne dell a presente ordinanza ; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Ro