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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17261/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Campobasso, in conferma - per quanto qui di interesse - della pronunzia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia grave e lesioni personali; Ritenuto che avverso la suddetta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di ricorso; Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di norme processuali per mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dell'imputato, nonché per il mancato espletamento dell'esame dell'imputato, sono manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; Ritenuto che il terzo motivo, con il quale si lamenta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, non è ammesso in questa sede, perché unicamente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio motivazionale in relazione alla valutazione della circostanza aggravante di cui all'art. 339 cod.pen., è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, tenuto conto che, per costante indirizzo di questa Corte di cassazione, il coltello da cucina rientra nella nozione di "arma", in cui sono ricompresi tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Campobasso, in conferma - per quanto qui di interesse - della pronunzia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia grave e lesioni personali; Ritenuto che avverso la suddetta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di ricorso; Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di norme processuali per mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dell'imputato, nonché per il mancato espletamento dell'esame dell'imputato, sono manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; Ritenuto che il terzo motivo, con il quale si lamenta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, non è ammesso in questa sede, perché unicamente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio motivazionale in relazione alla valutazione della circostanza aggravante di cui all'art. 339 cod.pen., è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, tenuto conto che, per costante indirizzo di questa Corte di cassazione, il coltello da cucina rientra nella nozione di "arma", in cui sono ricompresi tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 di
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