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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2024

Cassazione n. 07510/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Perugia; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2024 la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibili per tardività gli atti di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] (il 4 marzo 2023 ) e dal difensore (il 3 marzo 2023) avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 2 febbraio 2023.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge.

Si rappresenta che Pepini era stato dichiarato assente in primo grado e, pertanto, il termine ordinario andava aumentato di giorni 15 ai sensi del comma 1 bis dell’art.585 cod.proc.pen. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La sentenza – nei confronti di soggetto assente - risulta emessa in vigenza della nuova disposizione di cui all’art.585 comma 1 bis cod.proc.pen., aspetto non considerato dalla Corte di Appello e da cui deriva la tempestività della impugnazione.

Va pertanto disposto l'annullamento con nrinvio della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

Così è deciso, 05/12/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Perugia; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2024 la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibili per tardività gli atti di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] (il 4 marzo 2023 ) e dal difensore (il 3 marzo 2023) avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 2 febbraio 2023. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. Si rappresenta che Pepini era stato dichiarato assente in primo grado e, pertanto, il termine ordinario andava aumentato di giorni 15 ai sensi del comma 1 bis dell’art.585 cod.proc.pen. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La sentenza – nei confronti di soggetto assente - risulta emessa in vigenza della nuova disposizione di cui all’art.585 comma 1 bis cod.proc.pen., aspetto non considerato dalla Corte di Appello e da cui deriva la tempestività della impugnazione. Va pertanto disposto l'annullamento con nrinvio della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così è deciso, 05/12/2024 [OSCURATO:PERSONA]
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