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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 luglio 2021

Cassazione n. 46556/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento e deposita sentenza di n.d.p. per il reato di autoriciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 11 novembre 2021, il tribunale della libertà di Pistoia, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del tribunale collegiale di Pistoia che in data 23 luglio 2021 aveva rigettato l'istanza di dissequestro proposta dallo stesso in ordine ai beni sequestrati in via preventiva in relazione ai delitti di cui agli artt.11 D.Lgs 74/2000 e 648 terl cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Banchi deducendo, con un primo motivo, violazione di legge ed omessa motivazione rilevando che all'esito dei precedenti interventi dei giudici di legittimità con le pronunce 7259/2020 e 32694/21 era caduta l'imputazione di autoriciclaggio poiché i fatti risultavano commessi anteriormente la data di entrata in vigore dell'art. 648 terl cod.pen. ed altri reati in sede di rinvio erano stati considerati improcedibili per prescrizione; con il secondo motivo lamentava violazione ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 D.Lgs 159/2011 e dell'art. 104 bis disp.att. cod.proc.pen. quanto alla possibilità di affidare la gestione della società in sequestro a terzi rispetto all'amministratore [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ed invero l'appello cautelare reale ed il successivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro possono avere ad oggetto soltanto gli aspetti precedentemente devoluti al giudice che procede ed al quale si è chiesta la restituzione dei beni soggetti a vincolo, nel caso di specie costituito dal sequestro preventivo.

Nel caso in esame, come evidenziato dal tribunale nel provvedimento impugnato, il dissequestro dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA] veniva chiesto, nell'istanza depositata il 20 luglio 2021 al tribunale procedente, soltanto sotto il profilo della necessità di assicurare "la ripresa della attività che anche il custode aveva valutato positivamente, (che) può essere svolta senza con questo eludere le misure di cautela emesse a suo tempo e poi parzialmente annullate".

Peraltro la stessa richiesta di dissequestro evidenziava che le quote della [OSCURATO:SOCIETA] erano state restituite; a fronte dì tale prospettazione i successivi mezzi di impugnazione attivati, ed in particolare l'odierno ricorso per cassazione, hanno devoluto questioni totalmente differenti ed in particolare la difformità del provvedimento di rigetto rispetto alla sentenza di annullamento di questa corte di cassazione prima e della successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del giudice di rinvio che aveva ridotto l'entità del sequestro.

Tali aspetti, quindi, risultano avanzati e dedotti con precisione soltanto nella presente sede di legittimità con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso che propone questioni ed argomenti mai devoluti in precedenza.

Il secondo motivo attiene ad aspetti devoluti alla esclusiva competenza del giudice di merito riferibili all'art. 104 bis disp. att. cod.proc.pen. e non espone il vizio di legittimità in cui sarebbe incorso il giudice del provvedimento impugnato.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata. ma, 6 ottobre 2022 I CONSIGLI E [OSCURATO:PERSONA] Giovanna Ve_r_9a -DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento e deposita sentenza di n.d.p. per il reato di autoriciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 11 novembre 2021, il tribunale della libertà di Pistoia, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del tribunale collegiale di Pistoia che in data 23 luglio 2021 aveva rigettato l'istanza di dissequestro proposta dallo stesso in ordine ai beni sequestrati in via preventiva in relazione ai delitti di cui agli artt.11 D.Lgs 74/2000 e 648 terl cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Banchi deducendo, con un primo motivo, violazione di legge ed omessa motivazione rilevando che all'esito dei precedenti interventi dei giudici di legittimità con le pronunce 7259/2020 e 32694/21 era caduta l'imputazione di autoriciclaggio poiché i fatti risultavano commessi anteriormente la data di entrata in vigore dell'art. 648 terl cod.pen. ed altri reati in sede di rinvio erano stati considerati improcedibili per prescrizione; con il secondo motivo lamentava violazione ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 D.Lgs 159/2011 e dell'art. 104 bis disp.att. cod.proc.pen. quanto alla possibilità di affidare la gestione della società in sequestro a terzi rispetto all'amministratore [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero l'appello cautelare reale ed il successivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro possono avere ad oggetto soltanto gli aspetti precedentemente devoluti al giudice che procede ed al quale si è chiesta la restituzione dei beni soggetti a vincolo, nel caso di specie costituito dal sequestro preventivo. Nel caso in esame, come evidenziato dal tribunale nel provvedimento impugnato, il dissequestro dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA] veniva chiesto, nell'istanza depositata il 20 luglio 2021 al tribunale procedente, soltanto sotto il profilo della necessità di assicurare "la ripresa della attività che anche il custode aveva valutato positivamente, (che) può essere svolta senza con questo eludere le misure di cautela emesse a suo tempo e poi parzialmente annullate". Peraltro la stessa richiesta di dissequestro evidenziava che le quote della [OSCURATO:SOCIETA] erano state restituite; a fronte dì tale prospettazione i successivi mezzi di impugnazione attivati, ed in particolare l'odierno ricorso per cassazione, hanno devoluto questioni totalmente differenti ed in particolare la difformità del provvedimento di rigetto rispetto alla sentenza di annullamento di questa corte di cassazione prima e della successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del giudice di rinvio che aveva ridotto l'entità del sequestro. Tali aspetti, quindi, risultano avanzati e dedotti con precisione soltanto nella presente sede di legittimità con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso che propone questioni ed argomenti mai devoluti in precedenza. Il secondo motivo attiene ad aspetti devoluti alla esclusiva competenza del giudice di merito riferibili all'art. 104 bis disp. att. cod.proc.pen. e non espone il vizio di legittimità in cui sarebbe incorso il giudice del provvedimento impugnato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. ma, 6 ottobre 2022 I CONSIGLI E [OSCURATO:PERSONA] Giovanna Ve_r_9a -DEPOSITA
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