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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04463/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 012H9EN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione e della violazione di cui all'art. 75 D.Igs 159/2011; rilevato che il primo motivo che lamenta la mancata riqualificazione del fatto alla stregua del reato di incauto acquisito è del tutto generico e non si rapporta criticamente alla motivazione rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 3 -4, laddove ha evidenziato che la giustificazione fornita dall'imputato circa le modalità di acquisto del ciclomotore Piaggio è del tutto inverosimile e priva di riscontri mentre alcuna dichiarazione è stata resa in ordine al possesso dell'ulteriore ciclomotore di marca Malaguti, anch'esso di provenienza furtiva e oggetto di contestazione; che la censura in ordine alla mancata esclusione della recidiva è preclusa dalla mancata devoluzione in appello, che ha impedito l'esame di detto profilo alla Corte di merito, con conseguente impossibilità di formulare doglianze al riguardo in questa sede; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 012H9EN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione e della violazione di cui all'art. 75 D.Igs 159/2011; rilevato che il primo motivo che lamenta la mancata riqualificazione del fatto alla stregua del reato di incauto acquisito è del tutto generico e non si rapporta criticamente alla motivazione rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 3 -4, laddove ha evidenziato che la giustificazione fornita dall'imputato circa le modalità di acquisto del ciclomotore Piaggio è del tutto inverosimile e priva di riscontri mentre alcuna dichiarazione è stata resa in ordine al possesso dell'ulteriore ciclomotore di marca Malaguti, anch'esso di provenienza furtiva e oggetto di contestazione; che la censura in ordine alla mancata esclusione della recidiva è preclusa dalla mancata devoluzione in appello, che ha impedito l'esame di detto profilo alla Corte di merito, con conseguente impossibilità di formulare doglianze al riguardo in questa sede; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04463/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris