CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 ottobre 2021
Cassazione n. 09396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9307/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante,elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -controricorrente - nonché Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 9307/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 6480 /20 21 del la CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositata il 4/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI ; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 9307/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 4/10/2021, la Corte d’Appello di Roma haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato la Sira s.r.l. al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA]Amore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Bard, dei danni da questi ultimi subiti a seguitodell’inadempimento, da parte della Sira s.r.l., del contratto con ilquale quest’ultima aveva assunto l’impegno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amore,di organizzare un ricevimento nuziale; con la stessa sentenza il giudice di primo gr ado ha altresì condannato la [OSCURATO:PERSONA] a tenere (sia pure parzialmente)indenne la Sira s.r.l. di quanto tenuta a corrispondere a titolo risarcitorio nei confronti delle controparti, disponendo infine la condannadella Sira s.r.l. e della Su n [OSCURATO:PERSONA] al rimborso dellespese di lite in favore delle controparti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte incui aveva accertato la responsabil ità della Sira s.r.l. in relazione ai danni rivendicati dalle controparti, ribadendo altresì la connessa responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] (nella specie processualmente sostituita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni s.p.a., quale ce ssionaria del ramo di azienda della Sun InsuranceOffice Ltd) in relazione all’obbligo indennitario nei confronti dellaSira s.r.l.; avverso la sentenza del giudice d’appello, la Sira s.r.l. propone ricorsoper cassazione sulla base di due motivi d’impugn azione; la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso; laSun [OSCURATO:PERSONA] non h a svolto difese in questa sede; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 9307/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri laSira s.r.l. ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello avanzato dalla società odierna ricorrente i n ordine alla contestata omessa pronuncia, da parte del giudicedi primo grado, sulla domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore della Sira s.r.l., delle spese dovute dall’assicuratore ai sensi dell’art. 1917 c.c. (con partic olare riguardo allamanleva riferita al rimborso delle spese di lite al cui pagamento la Siras.r.l. era stata condannata in favore dei danneggiati), nonché delle spese processuali dovute dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] alla societàricorrente per la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere i giudici d’appello omesso di pronunciare la condanna della [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazionis.p.a. al rimborso, in favore della Sira s.r.l., delle spese di lite relative al giudizio di appello, in ragione della (infondata) resistenzaopposta alla domanda di manleva proposta d alla Sira s.r.l; entrambii motivi sono fondati; osserva il Collegio come, dall’esame del nono motivo dell’appello propostodalla Sira s.r.l. avverso la sentenza di primo grado (atto al quale la Corte di cassazione deve ritenersi legittimata ad accedere, trattandosi della decisione relativa alla contestazione di un error in procedendo),risulta che, effettivamente, la Sira s.r.l. ebbe a censurare l’omessapronuncia, da parte del giudice di primo grado sulla domanda dicondanna della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore della Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 9307/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].r.l., delle spese dovute dall’assicuratore ai sensi dell’art. 1917 c.c. (con particolare riguardo alla manleva riferita al rimborso delle spese di lite al cui pagamento la Sira s.r.l. era stata condannata in favore dei danneggiati), nonché delle spese processuali dovute dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] alla società ricorrente per la soccombenza,ai sensi dell’art. 91 c.p.c. ; ciò posto, non avendo la corte territoriale, in sede di appello, adottato alcuna p ronuncia , neppure implicita, su tali domande , né risultaaver pronunciat o alcuna condanna della Itas s.p.a. al rimborso, in favore della Sira s.r.l., delle spese relative al giudizio d’appello in ragionedella (infondata) resistenza opposta alla domanda di manleva proposta dalla Sira s.r.l. , le censure in esame devono ritenersi integralmente fondate, con la conseguente cassazione su tali punti dellasentenza impugnata; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev’essere pronunciata l a cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvederealle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie i l ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì ri