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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28064/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art 483 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che con l'unico motivo proposto, il ricorrente invoca il principio del nemo tenetur se detegere per avere fornito, in occasione di un controllo di polizia giudiziaria, una motivazione non veritiera nel timore che l'indicazione di quella reale potesse comportare conseguenze pregiudizievoli; - [OSCURATO:PERSONA] che nel caso dell'autocertificazione prevista per il contenimento della pandemia da Covid-19, la dichiarazione ha natura meramente amministrativa e non integra una denuncia a proprio carico, potendo solo in via eventuale dar luogo a successivi accertamenti sulla veridicità di quanto attestato (Sez. 7, n. 21620 del 07/05/2025, Gashi, Rv. 288307; Sez. 5, n. 35276 del 31/05/2023, Pintilie, Rv. 285293); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichi P.Q.MIN C P.SC.1—t—elAtif-X Sezione VII Penale

7. 4 I..1.1G IARIC. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art 483 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che con l'unico motivo proposto, il ricorrente invoca il principio del nemo tenetur se detegere per avere fornito, in occasione di un controllo di polizia giudiziaria, una motivazione non veritiera nel timore che l'indicazione di quella reale potesse comportare conseguenze pregiudizievoli; - [OSCURATO:PERSONA] che nel caso dell'autocertificazione prevista per il contenimento della pandemia da Covid-19, la dichiarazione ha natura meramente amministrativa e non integra una denuncia a proprio carico, potendo solo in via eventuale dar luogo a successivi accertamenti sulla veridicità di quanto attestato (Sez. 7, n. 21620 del 07/05/2025, Gashi, Rv. 288307; Sez. 5, n. 35276 del 31/05/2023, Pintilie, Rv. 285293); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichi P.Q.MIN C P.SC.1—t—elAtif-X Sezione VII Penale 7. 4 I..1.1G IARIC. [OSCURATO:PERSONA]
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