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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 1986

Cassazione n. 18095/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/09/1986 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 21 febbraio 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di affidamento in prova da lui avanzata, ritenendo impossibile formulare una prognosi di non recidiva, alla luce delle precedenti condotte, tra cui l'evasione dagli arresti domiciliari con successiva latitanza all'estero protratta per oltre un anno, e del risultato negativo dell'osservazione intramuraria della sua personalità; rilevato che il ricorrente deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, per non avere l'ordinanza tenuto conto della brevità del residuo di pena da espiare, del fatto di avere egli dimostrato la propria resipiscenza definendo il procedimento a suo carico con il rito del patteggiamento e risarcendo la persona offesa, dell'essere evaso solo per recarsi in Romania a seguito della morte del proprio suocero, e infine del fatto di avere, negli ultimi tempi, iniziato un percorso di riflessione e acquisizione di consapevolezza circa la condotta precedente; preso atto del deposito di una memoria da parte del ricorrente, che deve però essere ritenuta tardiva ai sensi dell'ad. 611, comma 1, cod.proc.pen, in quanto depositata in data 25/03/2024, con successivo invio del provvedimento di ammissione al programma trattamentale, datato 22/09/202.3; ritenuto che il ricorso sia inammissibile e manifestamente infondato, perché oppone alla motivazione dell'ordinanza impugnata delle mere doglianze in punto di fatto, chiedendo una diversa valutazione delle circostanze poste alla base della decisione di diniego, e valutate dal Tribunale di sorveglianza in modo approfondito, logico e non contraddittorio, soprattutto in merito alla rilevanza negativa dello stato di latitanza, protrattosi per oltre un anno e interrotto solo dall'esecuzione di un mandato di arresto europeo, e perciò non giustificato dall'evento luttuoso indicato, e in merito alla rilevanza negativa dell'osservazione intramuraria, che ha evidenziato l'assenza di progressi trattamentali e la mancanza di un effettivo percorso di revisione critica della precedente condotta criminale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/09/1986 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 21 febbraio 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di affidamento in prova da lui avanzata, ritenendo impossibile formulare una prognosi di non recidiva, alla luce delle precedenti condotte, tra cui l'evasione dagli arresti domiciliari con successiva latitanza all'estero protratta per oltre un anno, e del risultato negativo dell'osservazione intramuraria della sua personalità; rilevato che il ricorrente deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, per non avere l'ordinanza tenuto conto della brevità del residuo di pena da espiare, del fatto di avere egli dimostrato la propria resipiscenza definendo il procedimento a suo carico con il rito del patteggiamento e risarcendo la persona offesa, dell'essere evaso solo per recarsi in Romania a seguito della morte del proprio suocero, e infine del fatto di avere, negli ultimi tempi, iniziato un percorso di riflessione e acquisizione di consapevolezza circa la condotta precedente; preso atto del deposito di una memoria da parte del ricorrente, che deve però essere ritenuta tardiva ai sensi dell'ad. 611, comma 1, cod.proc.pen, in quanto depositata in data 25/03/2024, con successivo invio del provvedimento di ammissione al programma trattamentale, datato 22/09/202.3; ritenuto che il ricorso sia inammissibile e manifestamente infondato, perché oppone alla motivazione dell'ordinanza impugnata delle mere doglianze in punto di fatto, chiedendo una diversa valutazione delle circostanze poste alla base della decisione di diniego, e valutate dal Tribunale di sorveglianza in modo approfondito, logico e non contraddittorio, soprattutto in merito alla rilevanza negativa dello stato di latitanza, protrattosi per oltre un anno e interrotto solo dall'esecuzione di un mandato di arresto europeo, e perciò non giustificato dall'evento luttuoso indicato, e in merito alla rilevanza negativa dell'osservazione intramuraria, che ha evidenziato l'assenza di progressi trattamentali e la mancanza di un effettivo percorso di revisione critica della precedente condotta criminale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estenso
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