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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25837/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni perché ritenuto soggetto portatore di pericolosità sociale qualificata, ovvero in forza di un giudizio che riposa, tra l'altro, sull'accertamento della sua pregressa appartenenza al clan D'Amico e sulla promozione, nei suoi confronti, dell'azione penale per un omicidio commesso nell'aprile del 2019, fatto per il quale egli è stato condannato, in primo grado, alla pena dell'ergastolo; che le indagini espletate hanno dato ulteriormente conto della persistente partecipazione di Luongo, ancora tra il 2015 il 2018, alle attività, anche estorsive, della compagine camorristica, elementi di fatto che concorrono ad attestare — in quanto protrattisi, in sostanza, per tutto il periodo in cui egli, tra una detenzione e l'altra, è rimasto in libertà — la sicura attualità della pericolosità sociale; che, a fronte di un percorso argomentativo completo, coerente e fedele al dettato normativo, il ricorrente reitera, con il primo motivo di ricorso, obiezioni che la Corte di appello ha già debitamente vagliato, che attengono alla non definitività degli esiti giurisdizionali valorizzati a suo carico, al contegno da lui tenuto in occasione della sottoposizione, tra il 2016 ed il 2017, a precedente misura di prevenzione ed alla contingente condizione detentiva, circostanze che non valgono ad integrare il denunziato vizio di violazione di legge, unico rilevabile, in materia di misure di prevenzione, in sede di legittimità; che parimenti infondato è il secondo ed ultimo motivo di ricorso, vertente sulla misura della disposta cauzione, che la Corte di appello ha correttamente commisurato alla notevole dimensione economica dei traffici gestiti dall'organizzazione camorristica ed all'assenza di prova alcuna in ordine all'eventuale disagio economico del prevenuto, il quale si pone, al riguardo, in una prospettiva di mera, sterile confutazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente D Lienle i cio [OSCURATO:PERSONA] ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del .Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio.

Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano DS.'ele C uccio [OSCURATO:PERSONA] dalisi DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni perché ritenuto soggetto portatore di pericolosità sociale qualificata, ovvero in forza di un giudizio che riposa, tra l'altro, sull'accertamento della sua pregressa appartenenza al clan D'Amico e sulla promozione, nei suoi confronti, dell'azione penale per un omicidio commesso nell'aprile del 2019, fatto per il quale egli è stato condannato, in primo grado, alla pena dell'ergastolo; che le indagini espletate hanno dato ulteriormente conto della persistente partecipazione di Luongo, ancora tra il 2015 il 2018, alle attività, anche estorsive, della compagine camorristica, elementi di fatto che concorrono ad attestare — in quanto protrattisi, in sostanza, per tutto il periodo in cui egli, tra una detenzione e l'altra, è rimasto in libertà — la sicura attualità della pericolosità sociale; che, a fronte di un percorso argomentativo completo, coerente e fedele al dettato normativo, il ricorrente reitera, con il primo motivo di ricorso, obiezioni che la Corte di appello ha già debitamente vagliato, che attengono alla non definitività degli esiti giurisdizionali valorizzati a suo carico, al contegno da lui tenuto in occasione della sottoposizione, tra il 2016 ed il 2017, a precedente misura di prevenzione ed alla contingente condizione detentiva, circostanze che non valgono ad integrare il denunziato vizio di violazione di legge, unico rilevabile, in materia di misure di prevenzione, in sede di legittimità; che parimenti infondato è il secondo ed ultimo motivo di ricorso, vertente sulla misura della disposta cauzione, che la Corte di appello ha correttamente commisurato alla notevole dimensione economica dei traffici gestiti dall'organizzazione camorristica ed all'assenza di prova alcuna in ordine all'eventuale disagio economico del prevenuto, il quale si pone, al riguardo, in una prospettiva di mera, sterile confutazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D Lienle i cio [OSCURATO:PERSONA] ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del .Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano DS.'ele C uccio [OSCURATO:PERSONA] dalisi DEPOSITAT
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