Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18158/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 648bis comma 4 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cortedi appello di Napoli che il 30/1/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilitàespresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 16/10/2015 in ordine al riciclaggio di unmotoveicolo [OSCURATO:PERSONA] 150 provento di furto e rinvenuto in suo possesso con targhe edocumenti di circolazione relativi ad altro motoveicolo dello stesso tipo e modello a luiintestato.1.1.

A sostegno del ricorso deduce in primo luogo il vizio di motivazione dellasentenza impugnata per avere questa travisato l’atto di appello, laddove assume che ilricorrente avrebbe prospettato una riqualificazione del fatto quale ricettazione,prospettazione che la difesa riferisce di non aver mai effettuato, ipotizzando invece esserestato un meccanico, a sua insaputa, a montare un motore diverso sul suo motociclo, edavendo peccato il ricorrente, privo di dolo, unicamente nel non denunciare subito l’accaduto,allorché il mezzo è stato sequestrato.1.2.

Con il secondo motivo deduce, invece, non essere stato esaminato il motivodi appello con il quale aveva chiesto riconoscersi l’ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 648bis cod. pen., risultando indicato nel capo di imputazione, quale reato presupposto, soltantoil furto, semplice e senza aggravanti.1.3.

Con l’ultimo motivo, infine, deduce l’omessa motivazione in ordine almancato riconoscimento dell’attenuante di cui al combinato disposto dell’art. 648 bis co. 4 edel capoverso dell’art. 648 cod. pen., che si assume applicabile anche al riciclaggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.2.

Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, anche laddovenon attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata, atteso che questa hariconosciuto la penale responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto ascrittogli, per esserestato sorpreso a bordo di un veicolo provento di furto, che recava un numero di telaiocontraffatto ed illeggibile, e sul quale era apposta, però, la targa di altro veicolo di suaproprietà ed era altresì dotato di carta di circolazione relativa a veicolo con tale targa.

Sullabase di tali elementi e senza incorrere in vizio logico alcuno la Corte territoriale hariconosciuto il dolo specifico richiesto per la configurazione del delitto di riciclaggio, rilevandoche la piena consapevolezza dell’illecita provenienza del bene emergeva inequivocabilmentedal rilievo che il legittimo proprietario del veicolo era l’unico soggetto interessato allasostituzione e, tramite questa, ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa delmotociclo.

Con tale argomentazione la Corte di appello risulta aver fatto correttaapplicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo ilquale «integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolodi provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazionedella targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario delcertificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo,ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittimadisponibilità dell'agente» (Sez. 2, Sentenza n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899 –01; Sez. 2, Sentenza n. 24263 del 23/02/2022, non mass.).In tal modo la sentenza impugnata ha dato conto implicitamente di riconoscere lacompletezza dell’istruttoria espletata e, con essa, la superfluità della rinnovazione istruttoriarichiesta dal ricorrente, con l’esame di un non meglio identificato (se non per il nome dibattesimo) meccanico che avrebbe provveduto alla sostituzione del telaio del motociclo,anche alla luce dell’ormai consolidato principio di diritto secondo cui la rinnovazionedell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoriaespletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorsoesclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidereallo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001)3.

E’ inammissibile per la sua manifesta infondatezza anche il motivo di ricorso volto acensurare il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 bis comma 4 cod.pen., pur risultando indicato nel capo di imputazione, quale reato presupposto, il furto, senzaulteriori specificazioni.

L’attenuante invocata, però, non emerge dal capo di imputazione, cheindica genericamente come reato presupposto il “furto”, senza specificare se si tratti di furtosemplice o aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, come invece è anche presumibilein relazione alla natura del bene, o da altra aggravante, né risulta alcuna prova in ordine allemodalità della realizzazione del reato presupposto, che consenta di riconoscere trattarsi difurto non aggravato.La sentenza impugnata, peraltro, ha omesso di motivare sul punto, limitandosi adevidenziare che la pena detentiva era stata determinata nel minimo edittale ma, secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di impugnazioni, condivisadal Collegio, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, cherisulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio dirinvio. (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 26315701).4.

Per le stesse ragioni deve ritenersi inammissibile anche l’ultimo motivo di ricorso,che censura l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cuial combinato disposto dell’art. 648 bis co. 4 e del capoverso dell’art. 648 cod. pen., che siassume applicabile anche al riciclaggio, per la manifesta infondatezza dell’originariaprospettazione difensiva, atteso che l’art. 648bis cod. pen. richiama l’applicazione soltantodell’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen., e non già di altre disposizioni previste da talenorma.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determinaequitativamente in tremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 648bis comma 4 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cortedi appello di Napoli che il 30/1/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilitàespresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 16/10/2015 in ordine al riciclaggio di unmotoveicolo [OSCURATO:PERSONA] 150 provento di furto e rinvenuto in suo possesso con targhe edocumenti di circolazione relativi ad altro motoveicolo dello stesso tipo e modello a luiintestato.1.1. A sostegno del ricorso deduce in primo luogo il vizio di motivazione dellasentenza impugnata per avere questa travisato l’atto di appello, laddove assume che ilricorrente avrebbe prospettato una riqualificazione del fatto quale ricettazione,prospettazione che la difesa riferisce di non aver mai effettuato, ipotizzando invece esserestato un meccanico, a sua insaputa, a montare un motore diverso sul suo motociclo, edavendo peccato il ricorrente, privo di dolo, unicamente nel non denunciare subito l’accaduto,allorché il mezzo è stato sequestrato.1.2. Con il secondo motivo deduce, invece, non essere stato esaminato il motivodi appello con il quale aveva chiesto riconoscersi l’ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 648bis cod. pen., risultando indicato nel capo di imputazione, quale reato presupposto, soltantoil furto, semplice e senza aggravanti.1.3. Con l’ultimo motivo, infine, deduce l’omessa motivazione in ordine almancato riconoscimento dell’attenuante di cui al combinato disposto dell’art. 648 bis co. 4 edel capoverso dell’art. 648 cod. pen., che si assume applicabile anche al riciclaggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.2. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, anche laddovenon attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata, atteso che questa hariconosciuto la penale responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto ascrittogli, per esserestato sorpreso a bordo di un veicolo provento di furto, che recava un numero di telaiocontraffatto ed illeggibile, e sul quale era apposta, però, la targa di altro veicolo di suaproprietà ed era altresì dotato di carta di circolazione relativa a veicolo con tale targa. Sullabase di tali elementi e senza incorrere in vizio logico alcuno la Corte territoriale hariconosciuto il dolo specifico richiesto per la configurazione del delitto di riciclaggio, rilevandoche la piena consapevolezza dell’illecita provenienza del bene emergeva inequivocabilmentedal rilievo che il legittimo proprietario del veicolo era l’unico soggetto interessato allasostituzione e, tramite questa, ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa delmotociclo. Con tale argomentazione la Corte di appello risulta aver fatto correttaapplicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo ilquale «integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolodi provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazionedella targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario delcertificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo,ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittimadisponibilità dell'agente» (Sez. 2, Sentenza n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899 –01; Sez. 2, Sentenza n. 24263 del 23/02/2022, non mass.).In tal modo la sentenza impugnata ha dato conto implicitamente di riconoscere lacompletezza dell’istruttoria espletata e, con essa, la superfluità della rinnovazione istruttoriarichiesta dal ricorrente, con l’esame di un non meglio identificato (se non per il nome dibattesimo) meccanico che avrebbe provveduto alla sostituzione del telaio del motociclo,anche alla luce dell’ormai consolidato principio di diritto secondo cui la rinnovazionedell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoriaespletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorsoesclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidereallo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001)3. E’ inammissibile per la sua manifesta infondatezza anche il motivo di ricorso volto acensurare il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 bis comma 4 cod.pen., pur risultando indicato nel capo di imputazione, quale reato presupposto, il furto, senzaulteriori specificazioni. L’attenuante invocata, però, non emerge dal capo di imputazione, cheindica genericamente come reato presupposto il “furto”, senza specificare se si tratti di furtosemplice o aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, come invece è anche presumibilein relazione alla natura del bene, o da altra aggravante, né risulta alcuna prova in ordine allemodalità della realizzazione del reato presupposto, che consenta di riconoscere trattarsi difurto non aggravato.La sentenza impugnata, peraltro, ha omesso di motivare sul punto, limitandosi adevidenziare che la pena detentiva era stata determinata nel minimo edittale ma, secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di impugnazioni, condivisadal Collegio, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, cherisulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio dirinvio. (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 26315701).4. Per le stesse ragioni deve ritenersi inammissibile anche l’ultimo motivo di ricorso,che censura l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cuial combinato disposto dell’art. 648 bis co. 4 e del capoverso dell’art. 648 cod. pen., che siassume applicabile anche al riciclaggio, per la manifesta infondatezza dell’originariaprospettazione difensiva, atteso che l’art. 648bis cod. pen. richiama l’applicazione soltantodell’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen., e non già di altre disposizioni previste da talenorma.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determinaequitativamente in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18158/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris