Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26132/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione di legge e al vizio di omessa motivazione relativamente alla condotta rilevante reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod, pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato che gli imputati «si spalleggiavano» e, dunque, si aiutavano reciprocamente nella commissione dei reati contestati; Rilevato che anche il motivo proposto, relativo alla violazione di legge in ordine al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha rilevato che le espressioni oltraggiose sono state proferite alla presenza non solo degli operanti, ma anche dei viaggiatori; Considerato che manifestamente infondati sono il terzo e il quarto motivo, relativi alla carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte di appello ha congruamente posto a fondamento del proprio apprezzamento i plurimi precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi o, comunque, di elementi di ravvedimento; Rilevato, da ultimo, che il quinto motivo di ricorso, relativo all'omessa declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 2 cod. pen. contestata all'imputato e ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata comporta che il termine di prescrizione per il delitto di cui al capo 1) decorre il 21 novembre 2024 e al 21 agosto 2022 (e, dunque, dopo la sentenza impugnata) per il delitto di cui al capo 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione di legge e al vizio di omessa motivazione relativamente alla condotta rilevante reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod, pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato che gli imputati «si spalleggiavano» e, dunque, si aiutavano reciprocamente nella commissione dei reati contestati; Rilevato che anche il motivo proposto, relativo alla violazione di legge in ordine al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha rilevato che le espressioni oltraggiose sono state proferite alla presenza non solo degli operanti, ma anche dei viaggiatori; Considerato che manifestamente infondati sono il terzo e il quarto motivo, relativi alla carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte di appello ha congruamente posto a fondamento del proprio apprezzamento i plurimi precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi o, comunque, di elementi di ravvedimento; Rilevato, da ultimo, che il quinto motivo di ricorso, relativo all'omessa declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 2 cod. pen. contestata all'imputato e ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata comporta che il termine di prescrizione per il delitto di cui al capo 1) decorre il 21 novembre 2024 e al 21 agosto 2022 (e, dunque, dopo la sentenza impugnata) per il delitto di cui al capo 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 26132/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris