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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09796/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale crrro br,..E. di Ravenna, in data 4 ctrUffin 2016, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili dei fatti di rapina pluriaggravata in concorso e di lesioni personali aggravate, in concorso, loro ascritti, e li aveva di conseguenza condannati alle pene stimate eque e di giustizia; considerato che tutti i ricorsi sono inammissibili: rilevato, infatti, che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in punto di qualificazione giuridica, è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità in quanto fondato sulla contestazione della ricostruzione dei fatti operata conformemente dai giudici di merito, sollecitando perciò una ulteriore rivisitazione delle prove, evidentemente estranea al perimetro del giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo del ricorso del Tudor, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato e non tiene conto della puntuale e corretta valutazione operata dalla Corte territoriale (cfr,. tra le tante, Sez. 5 - , n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312 - 02, in cui la Corte ha ribadito che non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità; rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del Girnita è a sua volta inammissibile in quanto, se è vero che la Corte di appello non ha specificamente motivato sul punto dell'aumento per la continuazione, è pur vero che lo stesso motivo di appello era stato articolato in termini generici, ovvero di mera contestazione della eccessività della pena stabilita dal primo giudice che, in realtà, era stata stabilita nella metà del minimo edittale stabilito per le lesioni patite dalla persona offesa; rilevato, ancora, che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono a loro volta inammissibili essendo consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, Alesci). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale crrro br,..E. di Ravenna, in data 4 ctrUffin 2016, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili dei fatti di rapina pluriaggravata in concorso e di lesioni personali aggravate, in concorso, loro ascritti, e li aveva di conseguenza condannati alle pene stimate eque e di giustizia; considerato che tutti i ricorsi sono inammissibili: rilevato, infatti, che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in punto di qualificazione giuridica, è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità in quanto fondato sulla contestazione della ricostruzione dei fatti operata conformemente dai giudici di merito, sollecitando perciò una ulteriore rivisitazione delle prove, evidentemente estranea al perimetro del giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo del ricorso del Tudor, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato e non tiene conto della puntuale e corretta valutazione operata dalla Corte territoriale (cfr,. tra le tante, Sez. 5 - , n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312 - 02, in cui la Corte ha ribadito che non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità; rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del Girnita è a sua volta inammissibile in quanto, se è vero che la Corte di appello non ha specificamente motivato sul punto dell'aumento per la continuazione, è pur vero che lo stesso motivo di appello era stato articolato in termini generici, ovvero di mera contestazione della eccessività della pena stabilita dal primo giudice che, in realtà, era stata stabilita nella metà del minimo edittale stabilito per le lesioni patite dalla persona offesa; rilevato, ancora, che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono a loro volta inammissibili essendo consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, Alesci). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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