Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 6/2026
ECLI:EU:T:2026:423
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0040_RES
Causa T‑40/25
DecoTrend GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1
o
luglio 2026
«Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato raffigurante un abat-jour – Disegni o modelli anteriori contenuti in fascicoli di brevetto svizzero e degli [OSCURATO:PERSONA] – Causa di nullità – Carattere individuale – Elementi dei fascicoli di brevetto contenenti i disegni o modelli anteriori da prendere in considerazione in sede di valutazione dell’impressione generale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»
Disegni o modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione globale di tutti gli elementi presentati dal disegno o modello anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 28, 32)
Disegni o modelli dell’Unione europea – Rinuncia e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’esistenza di un disegno o modello anteriore – Onere della prova – Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 52, § 2; regolamento della Commissione n. 2245/2002, art. 28, § 1, b), i), v) e vi)]
(v. punti 31, 34, 35, 36)
Disegni o modelli dell’Unione europea – Rinuncia e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’esistenza di un disegno o modello anteriore – Esame della domanda – Valutazione del carattere individuale – Elementi da prendere in considerazione – Fascicoli di brevetto – Limiti – Obbligo di identificare in modo preciso, tra le illustrazioni contenute nel fascicolo, i disegni o modelli anteriori invocati a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 33, 37-47)
[OSCURATO:PERSONA] di un ricorso di annullamento, che respinge, il Tribunale chiarisce quali elementi di un fascicolo di brevetto, di cui sono stati invocati elementi a sostegno di una domanda di dichiarazione di nullità, possono essere presi in considerazione al fine di mettere in discussione il carattere individuale di un disegno o modello contestato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 (
1
).
Nel 2022 la B.K.Licht GmbH & Co. KG, interveniente, ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’Unione europea rappresentante un abat-jour (
2
) sulla base di illustrazioni contenute in fascicoli di brevetto svizzero e degli [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «fascicoli di brevetto»). La divisione di annullamento ha respinto tale domanda.
La commissione di ricorso dell’EUIPO ha tuttavia annullato la decisione della divisione di annullamento in quanto quest’ultima, nell’ambito del suo confronto dell’impressione generale suscitata dai disegni o modelli in conflitto, aveva preso in considerazione elementi presenti nei fascicoli di brevetto diversi dalle illustrazioni invocate dall’interveniente nella sua domanda di dichiarazione di nullità. Tale confronto avrebbe dovuto essere effettuato esclusivamente sulla base dei disegni o modelli anteriori raffigurati in tali illustrazioni. La commissione di ricorso ha quindi rinviato la causa dinanzi alla divisione di annullamento affinché proseguisse il procedimento di dichiarazione di nullità.
È in tale contesto che il Tribunale è stato investito di una domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso.
Giudizio del Tribunale
Anzitutto, il Tribunale ricorda che, qualora un richiedente la nullità intenda fondare la sua domanda sull’assenza di novità o, come nel caso di specie, sull’assenza di carattere individuale di un disegno o modello dell’Unione europea, è tenuto a fornire l’identificazione e la riproduzione dei disegni o modelli anteriori che possono ostare a queste due condizioni, nonché la prova dell’esistenza di tali disegni o modelli.
Al riguardo, esso precisa che, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento n. 6/2002, che definisce la nozione di «disegno o modello», l’aspetto costituisce l’elemento determinante di un disegno o modello. È quindi essenziale che gli organi dell’EUIPO dispongano di un’immagine del disegno o modello anteriore invocato a sostegno di una domanda di dichiarazione di nullità, al fine di cogliere l’aspetto del prodotto nel quale tale disegno o modello è incorporato o si applica e, di conseguenza, di procedere alla valutazione del carattere di novità e individuale del disegno o modello contestato.
Pertanto, la valutazione di tale carattere deve essere effettuata in relazione a uno o più disegni o modelli anteriori precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l’insieme dei disegni o modelli già divulgati al pubblico.
Inoltre, per quanto riguarda i brevetti, il Tribunale rileva che un brevetto può essere ottenuto per qualsiasi invenzione, a condizione che sia nuova, implichi un’attività inventiva e sia suscettibile di applicazione industriale. Tuttavia, ai sensi della Convenzione sulla concessione di brevetti europei (
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), le creazioni estetiche non sono considerate invenzioni.
Così, un brevetto protegge un’invenzione, e non l’aspetto di un prodotto, e le illustrazioni contenute in un fascicolo di brevetto sono presentate solo a titolo di esempio e possono raffigurare aspetti diversi, o addirittura prodotti diversi in grado di concretizzare l’invenzione protetta. Spetta quindi al richiedente la nullità che fa riferimento a un fascicolo di brevetto identificare con precisione, tra le illustrazioni ivi contenute, i disegni o modelli anteriori che invoca a sostegno della propria domanda.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 risulti inequivocabilmente che un brevetto o un fascicolo di brevetto, divulgato anteriormente al pubblico, non può essere invocato in quanto tale per contestare il carattere individuale di un disegno o modello dell’Unione europea registrato. Tra tutte le illustrazioni contenute in un fascicolo di brevetto, possono essere prese in considerazione al riguardo solo quelle identificate in modo preciso dal richiedente la nullità come i disegni o modelli anteriori che intende invocare a sostegno della sua domanda.
Infine, nel caso di specie, il Tribunale constata che l’interveniente ha indicato che solo due illustrazioni comprese nei fascicoli di brevetto costituivano i disegni o modelli anteriori e, di conseguenza, solo l’impressione generale di tali illustrazioni corrispondeva a quella prodotta dal disegno o modello contestato. Così, l’interveniente ha ben identificato in modo preciso i disegni o modelli anteriori che invocava a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità. Occorre quindi respingere l’argomento della ricorrente secondo cui l’interveniente avrebbe invocato tutti i fascicoli di brevetto, comprese le altre illustrazioni e la descrizione dell’invenzione.
Pertanto, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato dovesse essere effettuata rispetto ai soli disegni o modelli anteriori rappresentati nelle due illustrazioni contenute nei fascicoli di brevetto invocati dall’interveniente nella sua domanda di dichiarazione di nullità. Gli altri elementi compresi in tali fascicoli contenenti i disegni o modelli anteriori, vale a dire la presentazione scritta dell’invenzione e le altre illustrazioni che vi figuravano, non potevano essere presi in considerazione.
Poiché anche gli altri motivi dedotti dalla ricorrente si sono rivelati infondati, il Tribunale respinge integralmente il ricorso.
(
1
) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (
GU 2002, L 3, pag. 1
), nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 (GU L, 2024/2822).
(
2
) Rientranti nelle classi 26-04 e 26-05 ai sensi dell’accordo di Locarno, dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato.
(
3
) Articolo 52, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione sulla concessione di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera (Germania) il 5 ottobre 1973, e articolo 27, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (
GU 1994, L 336, pag. 214
), che costituisce l’allegato 1c dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994 e approvato con decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (
GU 1994, L 336, pag. 1
).