CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 30537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza in data 22/11/2022, depositata il 24/11/2022, ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento con il quale in data 7/7/2022 il Magistrato di Sorveglianza di Varese ha disposto l'espulsione di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 16 D.Lvo 286/1998. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 19 D.Lvo 286/1998 evidenziando che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i parametri normativi in quanto avrebbe omesso di considerare l'effettiva situazione personale e familiare dei ricorrente, caratterizzata dalla presenza in //2 Italia della sorella e altri parenti che si sono dichiarati disponibili a ospitarlo e mantenerlo. 4. In data 22 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che l'espulsione sarebbe comunque una misura alternativa alla detenzione non applicabile in quanto il ricorrente sta espiando una pena a cinque anni per rapina. Nella stessa memoria, inoltre, il difensore ha anche segnalato che l'unico familiare del detenuto attualmente ancora in Marocco è l'anziana madre che è in procinto di trasferirsi in Italia, situazione questa che contribuirebbe a radicare ancora di più il ricorrente in Italia impedendone l'espulsione. 3. In data 22 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sia una misura alternativa alla detenzione (cfr. Sez. 1, n. 43855 del 25/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277328 - 01; Sez. 1, n. 44143 del 16/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268290) che, seppure riservata alla competenza del giudice di sorveglianza, ha natura amministrativa ed è finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo testo normativo (cfr. Sez. 1, n. 10296 del 13/01/2022, Kezie, Rv. 282789 - 01; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175). 2. L'art. 16, comma 5, prevede che tale espulsione possa essere disposta nelle ipotesi previste dal precedente art. 13, comma 2, e, dunque, in presenza di una delle seguenti condizioni: a) l'ingresso da parte del detenuto straniero nel territorio dello Stato mediante sottrazione ai controlli di frontiera senza essere stato respinto ai sensi dell'art. 10 del decreto; b) il trattenimento nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1 bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato o è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, o, ancora, se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, comma 3, legge 28 maggio 2007, n.68; c) l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 3. L'istituto ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale che ha, tra l'altro, sottolineato (Corte cost., ord. n. 226 del 2004) come, trattandosi di una misura amministrativa, l'espulsione debba essere assistita, in fase di applicazione, "dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998", sicché il magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, può acquisire dagli organi di polizia "qualsiasi tipo di informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano respulsione...", così come il questore, nel disporre l'analoga misura di cui all'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può "evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo straniero...". 4. I limiti all'adozione della misura sono previsti dall'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n 286 che è pacificamente applicabile anche all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione. Tra le situazioni che impediscono l'espulsione è compresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, alla luce della parificazione del "contratto di convivenza" al matrimonio civile, operata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e del convivente di fatto al coniuge, ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dall'ordinamento penitenziario, operata dall'art. 1, comma 38, della citata legge (Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184; Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038). Più in generale, in materia di condizioni ostative all'espulsione, hanno a lungo convissuto, nella giurisprudenza di legittimità, due orientamenti parzialmente divergenti. Quello più rigoroso e, in passato, prevalente, che riteneva, valorizzando il tenore letterale delle norme di interesse, che "le cause ostative all'espulsione previste dal comma 9 del medesimo articolo, che fa rinvio ai casi di cui al successivo art. 19, hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere oggetto di applicazione analogica, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della misura in questione, non rilevano legami familiari diversi da quelli espressamente contemplati dal comma 2, lett. c), del suddetto art. 19, quand'anche contemplati, a differenti fini, dagli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998" (cfr. Sez. 1, n. 10846 del 19/12/2019, dep. 2020, Otaigbe, Rv. 278892; Sez. 1, n. 48684 del 29/09/2015, Bachtragga, Rv. 265387)./// Il secondo per il quale, ai fini dell'applicazione dell'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza non deve limitarsi a verificare che non sussista alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma — acquisendo, ove occorra, informazioni — deve procedere, dandone conto in motivazione, ad un'attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero in rapporto alla sua complessiva situazione familiare, alla luce della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese di origine (Sez. 1, n 45973 del 30/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277454; Sez. 1, n. 48950 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277824). 5. Tale indirizzo ha avuto sostanziale avallo nella recente modifica normativa r introdotta con il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Lep 18 dicembre 2020, n. 173 («Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli artt. 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 c.p., nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»), che ha novellato il terzo periodo dell'art. 19, comma 1.1., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indicando, quale ulteriore causa ostativa all'espulsione, l'esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere "che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" e aggiungendo, al periodo successivo, che "ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine". Così facendo il legislatore, infatti, ha stabilito che, nel valutare l'adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'autorità giudiziaria deve tener conto delle conseguenze che l'allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, ha riconosciuto la rilevanza, tra l'altro, ai legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate all'art. 19, comma 2, lett. c).6. Nel caso di specie il Tribunale, seppure con motivazione sintetica, ha dato sufficiente conto delle ragioni per le quali ha ritenut9_Ia sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16, comma 5 D.Lvo 286/1998., il detenuto era già stato destinatario di un decreto di espulsione e la pena residua inferiore ad anni due, e l'assenza di condizioni ostative. Quanto a tale presupposto, infatti, il Tribunale ha evidenziato che il legame familiare indicato, la mera disponibilità della sorella di ospitarlo a pena espiata, non è significativo dell'esistenza di un rapporto effettivo dal quale poter desumere il concreto inserimento sociale del ricorrente in Italia. Ciò coerentemente considerata la precedente assenza di contatti stabili con la sorella con la quale non era in precedenza convivente (il detenuto risulta essere senza fissa dimora e non ha ritenuto di avvisare i familiari al momento dell'arresto) e la totale mancanza di fonti di sostentamento lecite. Ragioni queste per le quali il provvedimento impugnato risulta conforme al dettato normativo e la motivazione è esente da palesi illogicità. 7. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro