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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08401/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; (Th [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18(01/2022, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che, in merito alla asserita insussistenza del diritto di Iovene alla restituzione della res identificabile nella autovettura Smart nella temporanea disponibilità della persona offesa, doveva precisarsi che : a) la persone offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito in denuncia che "l'autovettura era di sua proprietà"; b) l'autovettura in oggetto era stata ritrovata dai Carabinieri nella stessa giornata nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; c) [OSCURATO:PERSONA], escusso ex art. 391 bis e ter cod. proc. pen. aveva riferito che la predetta autovettura era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva provveduto a pagare il relativo prezzo ed aveva chiesto l'intestazione dell'autovettura ad [OSCURATO:PERSONA], figlia della Zaccarino.

Pertanto, l'affermazione dei giudici di merito secondo cui non sussisteva alcun diritto azionabile da Iovene per la restituzione dell'autovettura, costituiva una vera e propria congettura in ordine alla configurabilità o meno dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 393 cod. pen., non essendovi tra l'altro stato, contrariamente a quanto scritto in sentenza, nessun trasferimento della proprietà del bene in favore della Zaccarino; inoltre, l'eccessività della violenza esercitata nei confronti della Zaccarino, sostenuta come motivazione dalla Corte di appello per negare l'applicazione dell'art. 393 cod. pen., appariva priva di idonea giustificazione, visto che le conseguenze dell'aggressione narrate dalla Zaccarino non erano stata riscontrate dai medici del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 II difensore lamenta la mancanza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione del minimo della pena.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva fornito alcuna risposta ai motivi di appello, ribadendo che vi era riscontro alle dichiarazioni fornite dalla persona offesa, senza addurre alcuna argomentazione sul punto e, in particolare, senza precisare la condotta concorsuale che sarebbe stata posta in essere dal ricorrente, vista anche la mancanza totale di un movente da parte di Nappi che motivasse l'aggressione alla persona offesa;inoltre,in merito al riscontro alle dichiarazioni della Zaccarino, che sarebbe stato costituito dal referto medico, nulla aveva risposto la Corte di appello alla censura relativa alle contraddizioni emergenti dallo stesso e non era stato spiegato perché non fossero state prese in considerazione le dichiarazioni rese sia dal coimputato che da [OSCURATO:PERSONA], madre della Zaccarino, che ribadivano la totale estraneità di Nappi 2.2 Il difensore propone un secondo motivo di ricorso identico al primo ricorso proposto nell'interesse di Iovene. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono infondati. 1.1 Partendo dal motivo comune proposto dai due ricorrenti, si deve rilevare che dalla stessa prospettazione dei fatti emerga che non sussisteva alcun diritto che Iovene potesse azionare in giudizio nei confronti della Zaccarino, posto che, come dallo stesso affermato, l'autovettura di cui aveva pagato il prezzo era stata intestata alla figlia della Zaccarino, [OSCURATO:PERSONA], per cui semmai era nei confronti di quest'ultima che avrebbe potuto agire in giudizio; neppure poteva essere proposta una azione possessoria nei confronti della Zaccarino, posto che Iovine non aveva mai avuto il possesso dell'autovettura.

Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina, e cioè sia l'impossessamento con violenza di un bene altrui, sia l'elemento psicologico costituito dal fine di profitto, che può essere costituito da una qualsiasi utilità che il reo si riprometta di ottenere; alla luce di quanto sopra esposto, non esisteva un diritto che l'imputato potesse far valere in giudizio; pertanto, seppure la motivazione della Corte di appello sia errata nel punto in cui afferma che l'uso smodato della violenza impedirebbe la riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 393 cod. pen., basata su un orientamento giurisprudenziale ormai superato alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo, Rv. 280027 - 02), è invece corretta nell'affermazione della mancanza di un titolo azionabile in un giudizio civile. 1.2 Relativamente alla dosimetria della pena, la Corte di appello ha motivato il discostamento dal minimo edittale alla luce della gravità dell'aggressione subita dalla persona offesa; lí deve pertato ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, essendo stati indicati gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.

Anche il ricorso proposto nell'interesse di Nappi è infondato.2.1 I giudici di merito hanno infatti valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, secondo le quali Nappi aveva preso attivamente parte all'aggressione ai danni della Zaccarino, Si deve infatti rilevare- che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493).

Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che il narrato della persona [OSCURATO:PERSONA] (secondo il quale erano stati Iovene e Nappi ad aggredirla e ad impossessarsi della autovettura Smart dopo essere scesi da un furgone bianco), ha trovato riscontro nel fatto che il furgone bianco e la Smart erano stati poi ritrovati nel parcheggio ove era ubicata l'abitazione di Iovene; peraltro, la sentenza di primo grado ha affermato che Iovene e Nappi si erano presentati spontaneamente presso i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], ammettendo i fatti contestati (pag.7 sentenza di primo grado, in cui si si fa riferimento alla informativa dei Carabinieri dell'8 aprile 2020), argomento non contestato né nell'atto di appello, né nel ricorso per cassazione, con conseguente genericità del motivo.'"\ A •

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; (Th [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18(01/2022, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che, in merito alla asserita insussistenza del diritto di Iovene alla restituzione della res identificabile nella autovettura Smart nella temporanea disponibilità della persona offesa, doveva precisarsi che : a) la persone offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito in denuncia che "l'autovettura era di sua proprietà"; b) l'autovettura in oggetto era stata ritrovata dai Carabinieri nella stessa giornata nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; c) [OSCURATO:PERSONA], escusso ex art. 391 bis e ter cod. proc. pen. aveva riferito che la predetta autovettura era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva provveduto a pagare il relativo prezzo ed aveva chiesto l'intestazione dell'autovettura ad [OSCURATO:PERSONA], figlia della Zaccarino. Pertanto, l'affermazione dei giudici di merito secondo cui non sussisteva alcun diritto azionabile da Iovene per la restituzione dell'autovettura, costituiva una vera e propria congettura in ordine alla configurabilità o meno dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 393 cod. pen., non essendovi tra l'altro stato, contrariamente a quanto scritto in sentenza, nessun trasferimento della proprietà del bene in favore della Zaccarino; inoltre, l'eccessività della violenza esercitata nei confronti della Zaccarino, sostenuta come motivazione dalla Corte di appello per negare l'applicazione dell'art. 393 cod. pen., appariva priva di idonea giustificazione, visto che le conseguenze dell'aggressione narrate dalla Zaccarino non erano stata riscontrate dai medici del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 II difensore lamenta la mancanza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione del minimo della pena. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva fornito alcuna risposta ai motivi di appello, ribadendo che vi era riscontro alle dichiarazioni fornite dalla persona offesa, senza addurre alcuna argomentazione sul punto e, in particolare, senza precisare la condotta concorsuale che sarebbe stata posta in essere dal ricorrente, vista anche la mancanza totale di un movente da parte di Nappi che motivasse l'aggressione alla persona offesa;inoltre,in merito al riscontro alle dichiarazioni della Zaccarino, che sarebbe stato costituito dal referto medico, nulla aveva risposto la Corte di appello alla censura relativa alle contraddizioni emergenti dallo stesso e non era stato spiegato perché non fossero state prese in considerazione le dichiarazioni rese sia dal coimputato che da [OSCURATO:PERSONA], madre della Zaccarino, che ribadivano la totale estraneità di Nappi 2.2 Il difensore propone un secondo motivo di ricorso identico al primo ricorso proposto nell'interesse di Iovene. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono infondati. 1.1 Partendo dal motivo comune proposto dai due ricorrenti, si deve rilevare che dalla stessa prospettazione dei fatti emerga che non sussisteva alcun diritto che Iovene potesse azionare in giudizio nei confronti della Zaccarino, posto che, come dallo stesso affermato, l'autovettura di cui aveva pagato il prezzo era stata intestata alla figlia della Zaccarino, [OSCURATO:PERSONA], per cui semmai era nei confronti di quest'ultima che avrebbe potuto agire in giudizio; neppure poteva essere proposta una azione possessoria nei confronti della Zaccarino, posto che Iovine non aveva mai avuto il possesso dell'autovettura. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina, e cioè sia l'impossessamento con violenza di un bene altrui, sia l'elemento psicologico costituito dal fine di profitto, che può essere costituito da una qualsiasi utilità che il reo si riprometta di ottenere; alla luce di quanto sopra esposto, non esisteva un diritto che l'imputato potesse far valere in giudizio; pertanto, seppure la motivazione della Corte di appello sia errata nel punto in cui afferma che l'uso smodato della violenza impedirebbe la riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 393 cod. pen., basata su un orientamento giurisprudenziale ormai superato alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo, Rv. 280027 - 02), è invece corretta nell'affermazione della mancanza di un titolo azionabile in un giudizio civile. 1.2 Relativamente alla dosimetria della pena, la Corte di appello ha motivato il discostamento dal minimo edittale alla luce della gravità dell'aggressione subita dalla persona offesa; lí deve pertato ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, essendo stati indicati gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Nappi è infondato.2.1 I giudici di merito hanno infatti valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, secondo le quali Nappi aveva preso attivamente parte all'aggressione ai danni della Zaccarino, Si deve infatti rilevare- che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che il narrato della persona [OSCURATO:PERSONA] (secondo il quale erano stati Iovene e Nappi ad aggredirla e ad impossessarsi della autovettura Smart dopo essere scesi da un furgone bianco), ha trovato riscontro nel fatto che il furgone bianco e la Smart erano stati poi ritrovati nel parcheggio ove era ubicata l'abitazione di Iovene; peraltro, la sentenza di primo grado ha affermato che Iovene e Nappi si erano presentati spontaneamente presso i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], ammettendo i fatti contestati (pag.7 sentenza di primo grado, in cui si si fa riferimento alla informativa dei Carabinieri dell'8 aprile 2020), argomento non contestato né nell'atto di appello, né nel ricorso per cassazione, con conseguente genericità del motivo.'"\ A • 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. R
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