CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 41817/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] i Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del (19 giugno 2019 - visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza emessa dalla terza sezione della Corte di cassazione del 23 febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Catania in data 19 giugno 2019 per essere i reati estinti per morte dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania chiedeva alla Corte d'appello di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, di revocare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'appello di Catania, alla luce dell'intervenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA] avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. In data 14/04/2022 la Corte d'appello di Catania dichiarava la propria incompetenza funzionale a provvedere sull'istanza e disponeva la trasmissione degli atti a Questa Corte, sul rilievo che la morte del reo era intervenuta dopo la pronunzia di condanna emessa dalla Corte d'appello di Catania e prima della pronunzia della Corte Suprema di Cassazione del 23/2/2021 n. 2839 nei confronti dell'imputato. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] prima che la sentenza fosse deliberata. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 3, n. 2839 del 23/2/2021, dep 2022). 3.Revocata tale ultima decisione va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di Questa Corte di legittimità. P.Q.M. Revoca la sentenza emessa dalla terza sezione di Questa Corte all'udienza del 23 febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Catania del 16 giugno 2019 per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Il Consigliere estensore Il