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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 1992

Cassazione n. 46562/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/05/1992 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con il ricorso si esclusivamente la mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, rispetto alla quale la Corte di appello ha fornito una motivazione concernente l'inadeguatezza della pena sostitutiva; ritenuto che a fronte del ritenuto fondato rischio di inadempimento della pena pecuniaria, deve ritenersi che sia stata fornita un'adeguata motivazione, non sindacabile nel merito in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/05/1992 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con il ricorso si esclusivamente la mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, rispetto alla quale la Corte di appello ha fornito una motivazione concernente l'inadeguatezza della pena sostitutiva; ritenuto che a fronte del ritenuto fondato rischio di inadempimento della pena pecuniaria, deve ritenersi che sia stata fornita un'adeguata motivazione, non sindacabile nel merito in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 46562/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris