CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 novembre 1987; avverso la sentenza del 31 gennaio 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 gennaio 2022, la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di detenzione illecita di una banconota falsa. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato formulando quattro motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce l'insussistenza del reato contestato per assenza di prove e per mancanza dell'elemento soggettivo, sostenendo che il ricorrente non fosse consapevole della falsità della banconota e che avesse fornito logiche spiegazioni sull'origine e sulle ragioni della detenzione della banconota. 2.2. Il secondo denuncia violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 457 cod. pen., dovendosi, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza riconoscere la buona fede del ricorrente. 2.3. Il terzo denuncia la violazione dell'art. 99 cod. pen. per insussistenza del requisito della pericolosità sociale in ragione delle particolari modalità della condotta e dei limitati precedenti penali, peraltro risalenti nel tempo. 2.4. Il quarto attiene al diniego delle attenuanti generiche e al mancato giudizio di prevalenza delle stesse sulla contestata aggravante, imposto, secondo la difesa, dalla necessità di una valutazione complessiva del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto contestato e, quindi, sollecita una rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione impugnata. Un'attività che, com'è noto, è riservata al giudice di merito. Tutte le censure sollevate, invero, seppur formulate sotto i profili di un'asserita illogicità o di un ipotizzato travisamento della prova, si risolvono in una rivalutazione dei dati probatori acquisiti e dell'attendibilità e credibilità dei testi esaminati. Dedotto il vizio di contraddittorietà processuale, la cognizione riservata al giudice di legittimità è, infatti, limitata alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio acquisito (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Rv. 234167), rimanendo fuori dei detti confini ogni profilo di valutazione del significato del dato raccolto, nella sua individualità e all'interno del complessivo materiale raccolto. Parallelamente, dedotto il vizio logico, il sindacato riservato a questa Corte attiene esclusivamente alla verifica della violazione di alcuno dei principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova cristallizzati nell'art. 192 cod. proc. pen., ovvero alla eventuale invalidità o scorrettezza dell'argomentazione (per carenza di connessione tra le premesse della abduzione) o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255141-5). Il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova e la comparazione tra i diversi possibili significati probatori da attribuire a ciascun elemento, invece, sono attività devolute in via esclusiva ai giudici di merito. E la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche e illogiche, si sottrae al controllo di legittimità di questa Corte (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ebbene, la Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ha valutato analiticamente i fatti oggetto della contestazione e ha giustificato la decisione assunta, evidenziando da un canto le diverse e incoerenti versioni fornite per giustificarne il possesso e, dall'altro, l'atteggiamento tenuto in occasione dell'intervento degli agenti. E tanto dà conto della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma, liberamente desumibile anche dal difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione (Sez. 5, n. 5617 del 14/04/2000, Rv. 216305). D'altronde, come correttamente evidenziato dal Tribunale, all'atto del controllo, l'imputato deteneva, all'interno del portafogli, la banconota contraffatta ed è evidente, proprio per le modalità di detenzione di detta banconota, custodita all'interno del portafogli insieme ad altre banconote, che l'intenzione fosse quella di metterla in circolazione. 2. La seconda censura è infondata. Appare opportuno premettere come "i reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano sia per l'elemento oggettivo che soggettivo in quanto la prima fattispecie comprende le condotte di spen dita e di messa in circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e la mera detenzione delle stesse integra il reato solo se accompagnata dalla volontà della successiva spendita; la seconda fattispecie invece comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante" (Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017, dep. 2018, Rv. 272210). Ebbene, alla luce delle osservazioni evidenziate in precedenza, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente fosse pienamente consapevole della falsità della banconota sin dal momento della sua ricezione (e non solo successivamente al controllo degli agenti), evidenziando, per come si è detto, l'assenza di indicazioni sulla provenienza del denaro e sulle ragioni del suo possesso.1,dzelt . 3. A timmetricheiconclusioni con riferimento alla censura afferente alla recidiva. Appare opportuno premettere che il giudice, nel ritenere ed applicare la recidiva deve effettivamente dare atto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, cosi verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). Tale valutazione, involgendo apprezzamenti di fatto è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice di merito che, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 263464). Ma impone, tuttavia, un'analisi motivata del percorso criminale dell'imputato alla luce del quale evidenziare se e in che termini i precedenti penali abbiano inciso sulla successiva consumazione del reato sub iudice, dei quali, quest'ultimo, deve essere espressione, in termini di maggiore pericolosità del reo. Ebbene, la Corte territoriale a fronte di uno specifico motivo di censura formulato dall'imputato, si è limitato, attraverso mere formule di stile, a richiamare, peraltro genericamente, i precedenti penali, affermando, assertivamente, la sussistenza dell'aggravante contestata. Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta sussistenza della recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame sul punto. 4. L'ultima censura, afferente al diniego delle attenuanti generiche, è, invece, inammissibile. Tali circostanze, in quanto dirette ad adeguare la pena da irrogare alla concreta gravità del fatto, non possono mai essere date per presunte in quanto non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano dell'esistenza, in positivo, di elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Elementi che, in concreto, non solo non sono stati rilevati dalla Corte d'appello, ma non risultano neanche essere stati prospettati dal ricorrente. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta recidiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezinoe della Corte d'appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo