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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 01053/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova costituita dall'annotazione di polizia giudiziaria, nella quale si dà espressamente atto che l'imputato brandiva verso gli agenti una bottiglia rotta che aveva con se: a fronte di tale ricostruzione dei fatti le censure difensive si risolvono nella richiesta di una valutazione di merito, preclusa al giudice di legittimità, vieppiù al confronto con elementi di prova (la documentazione fotografica; le dichiarazioni di una guardia giurata), ritenuti dai giudici di merito "neutri" rispetto alla descritta dinamica della condotta agita dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere iélatore [OSCURATO:PERSONA](s)den

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova costituita dall'annotazione di polizia giudiziaria, nella quale si dà espressamente atto che l'imputato brandiva verso gli agenti una bottiglia rotta che aveva con se: a fronte di tale ricostruzione dei fatti le censure difensive si risolvono nella richiesta di una valutazione di merito, preclusa al giudice di legittimità, vieppiù al confronto con elementi di prova (la documentazione fotografica; le dichiarazioni di una guardia giurata), ritenuti dai giudici di merito "neutri" rispetto alla descritta dinamica della condotta agita dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere iélatore [OSCURATO:PERSONA](s)den
Sentenza Cassazione n. 01053/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris